Art. 23 
 
Direzione unitaria (articolo 22, paragrafi 7, 8,  9  della  direttiva
  2013/34/UE e articolo 43, paragrafo 2, lettera e), della  direttiva
  86/635/CEE) 
 
  1. Gli intermediari non IFRS non controllati da un'impresa tenuta a
redigere il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 22, comma 1,
e 38 sono tenuti a redigere il bilancio consolidato quando, anche  in
assenza  di  legami  partecipativi,  operino  secondo  una  direzione
unitaria in virtu' di un contratto o di una clausola  dei  rispettivi
statuti oppure quando i loro organi di amministrazione siano composti
in maggioranza dalle medesime persone. 
  2. Sono altresi' tenuti a  redigere  un  bilancio  consolidato  gli
intermediari non IFRS diretti in maniera unitaria da uno dei seguenti
soggetti controllanti: 
  a) un'impresa o un  ente,  costituito  in  Italia,  diverso  da  un
intermediario; 
  b) un'impresa o un ente costituito in un altro Paese, salvo che non
ricorrano le condizioni di esonero di cui agli articoli 24 e 40; 
  c) una persona fisica. 
  3. Fra gli intermediari non IFRS che operano secondo una  direzione
unitaria ai sensi del comma 1 o del comma 2 e' tenuto alla  redazione
del bilancio consolidato quello che,  in  base  ai  dati  dell'ultimo
bilancio  consolidato  approvato  o,  se  non  redatto,   dell'ultimo
bilancio d'esercizio approvato,  presenta  l'ammontare  maggiore  del
totale dell'attivo, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie
rilasciate. 
  4.  Gli  intermediari  non  IFRS  tenuti  a  redigere  un  bilancio
consolidato ai sensi dell'articolo 22 che operino anche  secondo  una
direzione unitaria ai sensi del comma 1 o del comma  2  del  presente
articolo  sono  tenuti  alla  redazione  del   bilancio   consolidato
esclusivamente in base al comma  3.  Restano  salve  le  disposizioni
riguardanti gli enti e le societa' che abbiano emesso titoli  quotati
in mercati regolamentati.