Art. 27 
 
Principi generali per la redazione del bilancio consolidato (articoli
  6, lettera b) e 4, paragrafo 4 della direttiva 2013/34/UE) 
 
  1. Il bilancio consolidato e' redatto dagli intermediari  non  IFRS
in base alle disposizioni del presente articolo, di quelle  contenute
negli articoli dal 28 al 34 e agli atti di cui  all'articolo  43.  Si
applicano gli articoli da 4 a 12, salvi gli adeguamenti necessari per
il consolidamento dei conti. 
  2. I criteri di redazione  del  bilancio  consolidato  non  possono
essere modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono
ammesse deroghe a tale  principio,  purche'  nella  nota  integrativa
siano spiegati i  motivi  della  deroga  e  la  sua  influenza  sulla
rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria
e del risultato economico. 
  3. Il bilancio consolidato puo' essere redatto in migliaia di euro.
Gli atti di cui all'articolo  43  possono  imporre  che  il  bilancio
consolidato sia redatto in migliaia di euro.