Art. 33 
 
                   Partecipazioni non consolidate 
              (articolo 27 della direttiva 2013/34/UE) 
 
  1. Alle partecipazioni in imprese collegate e' attribuito un valore
determinato  a  norma  dell'articolo  17.  Tuttavia,   la   frazione,
corrispondente alla quota di partecipazione,  dell'utile  d'esercizio
della partecipata e' iscritta in apposita voce  del  conto  economico
consolidato. 
  2.  Le  disposizioni  del  comma  1   si   applicano   anche   alle
partecipazioni in imprese controllate e  alle  imprese  sottoposte  a
controllo congiunto che sono  escluse  dal  consolidamento  ai  sensi
dell'articolo 26. 
  3. Quando l'entita' della partecipazione e' irrilevante per i  fini
indicati nell'articolo 2, comma  3,  i  commi  1  e  2  del  presente
articolo possono non essere applicati. Di cio' l'intermediario tenuto
a redigere il bilancio consolidato ai sensi dell'articolo  22  indica
il motivo nella nota integrativa.