Art. 35 
 
           Valutazioni (articolo 24, paragrafi 10, 11 e 12 
                     della direttiva 2013/34/UE) 
 
  1. I criteri di valutazione sono  quelli  utilizzati  nel  bilancio
d'esercizio dell'intermediario che redige  il  bilancio  consolidato.
Possono tuttavia essere utilizzati, dandone  motivazione  nella  nota
integrativa, altri criteri, purche' ammessi dal presente decreto. 
  2. Se un'impresa inclusa nel consolidamento ha adottato criteri  di
valutazione diversi da quelli utilizzati per il bilancio  consolidato
ai sensi del comma 1,  si  procede  a  una  nuova  valutazione  degli
elementi  dell'attivo  e  del  passivo  e  delle  operazioni   «fuori
bilancio»  di  questa  impresa,  a  meno  che  la   difformita'   sia
irrilevante. In  casi  eccezionali  sono  ammesse  deroghe  a  questo
principio, purche' tali deroghe siano indicate e debitamente motivate
nella nota integrativa.