Art. 36 
 
Contenuto della nota integrativa (articolo 16, paragrafo  1,  lettere
  a) ed e); articolo 17, paragrafo 1, lettere c), d), e), g), p),  q)
  ed r); articolo 24, paragrafo  9;  articolo  28,  paragrafi  1,  2,
  lettere a), b), c) e d), e 3 della direttiva 2013/34/UE e  articolo
  43, paragrafo 2, lettera h), della direttiva 86/635/CEE) 
 
  1. Si applicano gli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b),  c),
d), g), h), i),  l),  m)  ed  n),  tenendo  conto  degli  adeguamenti
indispensabili risultanti dalle peculiarita' dei bilanci  consolidati
rispetto ai bilanci d'esercizio, tra cui quanto segue: 
  a) nell'indicare  le  operazioni  fra  parti  correlate,  non  sono
incluse  le  operazioni  fra   parti   correlate   comprese   in   un
consolidamento che sono eliminate in sede di consolidamento; 
  b) nell'indicare il numero di dipendenti occupati in media  durante
l'esercizio, e' indicato a parte il numero di dipendenti occupati  in
media da imprese che sono oggetto del  consolidamento  proporzionale;
e, 
  c)   nell'indicare   l'importo   dei   compensi   spettanti    agli
amministratori e ai sindaci nonche' dei crediti erogati e le garanzie
prestate in loro favore, cumulativamente per ciascuna categoria, sono
indicati   soltanto   gli   importi    concessi    dall'intermediario
controllante e dalle  sue  controllate  ai  membri  di  detti  organi
dell'intermediario controllante. 
  2. Oltre a quanto stabilito  da  altre  disposizioni  del  presente
decreto, la nota integrativa indica: 
  a) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento con il  metodo
integrale ai sensi dell'articolo 28; 
  b) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento con il  metodo
proporzionale ai sensi dell'articolo 32; 
  c) l'elenco delle partecipazioni alle quali e' applicato il  metodo
di cui all'articolo 33; 
  d) l'elenco delle altre imprese controllate, collegate o sottoposte
al controllo congiunto. 
  3. Gli elenchi previsti nel comma 2 indicano per ciascuna impresa: 
  a) la denominazione e la sede; 
  b) le quote possedute, direttamente o per il  tramite  di  societa'
fiduciaria o per interposta persona,  dall'impresa  capogruppo  e  da
ciascuna delle imprese controllate; 
  c) se diversa, la percentuale dei voti  complessivamente  spettanti
nell'assemblea ordinaria; 
  d) la ragione della inclusione nell'elenco,  se  gia'  non  risulti
dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c). 
  4.  Qualora  si  sia  verificata  una  variazione  notevole   nella
composizione delle imprese incluse nel consolidamento,  sono  fornite
le informazioni che rendono significativo il confronto fra  lo  stato
patrimoniale  e  il   conto   economico   dell'esercizio   e   quelli
dell'esercizio precedente. Le suddette  informazioni  possono  essere
fornite anche mediante adattamento dello  stato  patrimoniale  e  del
conto economico dell'esercizio precedente. 
  5. E' consentito omettere le informazioni di cui ai commi  2  e  3,
quando esse possano arrecare grave pregiudizio a  una  delle  imprese
ivi  indicate.  Di  tale  omissione  e'  fatta  menzione  nella  nota
integrativa.