Art. 14 
 
           Destinazione delle somme e dei beni confiscati 
 
  1. Salvo diverso accordo  con  lo  Stato  di  emissione,  le  somme
conseguite  dallo  Stato   italiano   quale   Stato   di   esecuzione
affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello  Stato,
al Fondo unico giustizia, di  cui  all'articolo  61,  comma  23,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive  modificazioni,
secondo i seguenti criteri: 
    a) nei casi in cui l'esecuzione ha riguardato una  somma  pari  o
inferiore ad euro 10.000, per l'intero importo; 
    b) nei casi in cui l'esecuzione ha riguardato una somma superiore
a euro 10.000, per una misura  pari  al  50  per  cento  dell'importo
ottenuto, con restituzione allo Stato di emissione del residuo. 
  2. Nei casi in cui l'esecuzione ha avuto ad oggetto un bene diverso
dal denaro e il bene puo' essere venduto,  le  somme  ricavate  dalla
vendita dei beni sono ripartite secondo i criteri di cui al comma 1. 
  3. Ai beni diversi dalle somme di denaro, che  non  possono  essere
venduti o trasferiti allo Stato di emissione si applica la disciplina
relativa alla destinazione dei beni oggetto di  confisca:  quando  la
confisca sia stata disposta ai sensi dell'articolo 3 della  decisione
quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, i beni  sono
trasferiti al patrimonio disponibile dello  Stato  e  sono  destinati
all'Agenzia  nazionale  dei  beni  sequestrati  e   confiscati   alla
criminalita' organizzata, secondo le disposizioni del Libro I, Titolo
III, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
  4. L'Italia, quale Stato di esecuzione, non e' tenuta a  vendere  o
restituire il bene specifico  oggetto  della  decisione  di  confisca
quando esso costituisce bene  culturale  appartenente  al  patrimonio
culturale nazionale. Rispetto a  tali  beni  restano  applicabili  le
norme vigenti. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Il testo dell'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25
          giugno 2008, n 112 (Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  25  giugno
          2008, n. 147, S.O., convertito dalla legge 6 agosto 2008 n.
          133 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2008,  n.
          195, S.O., e' il seguente: 
              «Art. 61 (Ulteriori misure di riduzione della spesa  ed
          abolizione della quota di partecipazione al  costo  per  le
          prestazioni di assistenza specialistica). - (omissis) 
              23. Le  somme  di  denaro  sequestrate  nell'ambito  di
          procedimenti penali  o  per  l'applicazione  di  misure  di
          prevenzione di cui alla legge 31 maggio  1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni,  o  di  irrogazione  di  sanzioni
          amministrative, anche  di  cui  al  decreto  legislativo  8
          giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un  unico  fondo.  Allo
          stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti  dai
          beni  confiscati  nell'ambito   di   procedimenti   penali,
          amministrativi  o   per   l'applicazione   di   misure   di
          prevenzione di cui alla legge 31 maggio  1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni, nonche' alla  legge  27  dicembre
          1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione
          di  sanzioni  amministrative,  anche  di  cui  al   decreto
          legislativo  8  giugno   2001,   n.   231,   e   successive
          modificazioni. Per la gestione delle predette risorse  puo'
          essere utilizzata la societa' di cui all'art. 1, comma  367
          della legge 24 dicembre  2007,  n.  244.  Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro della giustizia e con  il  Ministro  dell'interno,
          sono adottate le disposizioni di  attuazione  del  presente
          comma. 
              (omissis)». 
              -  La  Decisione  2005/212/GAI  e'   pubblicata   nella
          G.U.U.E. 15 marzo 2005, n. L 68. 
              - Il libro I  titolo  III  del  Decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n . 159 (Codice  delle  leggi  antimafia  e
          delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni  in
          materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli
          1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226,  S.O.,  cosi'
          recita: 
              «Titolo III 
              L'amministrazione, la gestione e  la  destinazione  dei
          beni sequestrati e confiscati 
              Capo I 
              L'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati 
              Art.   35   (Nomina   e   revoca    dell'amministratore
          giudiziario) 
              1.  Con  il  provvedimento  con  il  quale  dispone  il
          sequestro previsto dal capo I del titolo  II  il  tribunale
          nomina  il   giudice   delegato   alla   procedura   e   un
          amministratore giudiziario. 
              2.  L'amministratore  giudiziario  e'  scelto  tra  gli
          iscritti   nell'Albo   nazionale    degli    amministratori
          giudiziari. 
              3. Non possono  essere  nominate  le  persone  nei  cui
          confronti il provvedimento e' stato disposto, il coniuge, i
          parenti, gli affini e le persone con esse  conviventi,  ne'
          le   persone   condannate   ad   una   pena   che   importi
          l'interdizione, anche temporanea,  dai  pubblici  uffici  o
          coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. Le
          stesse persone non possono, altresi', svolgere le  funzioni
          di  ausiliario  o  di   collaboratore   dell'amministratore
          giudiziario. 
              4.    Il    giudice    delegato    puo'     autorizzare
          l'amministratore giudiziario a farsi coadiuvare,  sotto  la
          sua  responsabilita',  da  tecnici  o  da  altri   soggetti
          qualificati. A costoro si applica  il  divieto  di  cui  al
          comma 3. 
              5. L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di
          pubblico  ufficiale  e  deve  adempiere  con  diligenza  ai
          compiti  del  proprio  ufficio.  Egli  ha  il  compito   di
          provvedere   alla   custodia,    alla    conservazione    e
          all'amministrazione  dei   beni   sequestrati   nel   corso
          dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se
          possibile, la redditivita' dei beni medesimi. 
              6.  L'amministratore  giudiziario  deve  segnalare   al
          giudice delegato l'esistenza di altri beni  che  potrebbero
          formare oggetto di sequestro di cui sia venuto a conoscenza
          nel corso della sua gestione. 
              7. In caso di grave irregolarita' o di  incapacita'  il
          tribunale, su proposta del giudice delegato, dell'Agenzia o
          d'ufficio,  puo'  disporre  in   ogni   tempo   la   revoca
          dell'amministratore  giudiziario,  previa  audizione  dello
          stesso. Nei confronti dei coadiutori dell'Agenzia la revoca
          e' disposta dalla medesima Agenzia. 
              8. L'amministratore giudiziario che,  anche  nel  corso
          della procedura, cessa dal suo incarico,  deve  rendere  il
          conto della gestione. 
              9. Nel caso di  trasferimento  fuori  della  residenza,
          all'amministratore  giudiziario   spetta   il   trattamento
          previsto dalle disposizioni  vigenti  per  i  dirigenti  di
          seconda fascia dello Stato. 
              Art. 36 (Relazione dell'amministratore giudiziario) 
              1. L'amministratore  giudiziario  presenta  al  giudice
          delegato, entro trenta giorni dalla nomina,  una  relazione
          particolareggiata  dei  beni  sequestrati.   La   relazione
          contiene: 
              a) l'indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli
          beni ovvero delle singole aziende; 
              b) il presumibile valore  di  mercato  dei  beni  quale
          stimato dall'amministratore stesso; 
              c) gli eventuali diritti di terzi sui beni sequestrati; 
              d) in caso di sequestro di beni organizzati in azienda,
          l'indicazione della documentazione reperita e le  eventuali
          difformita' tra gli elementi dell'inventario e quelli delle
          scritture contabili; 
              e) l'indicazione delle forme di gestione piu' idonee  e
          redditizie dei beni. In particolare, nel caso di  sequestro
          di  beni  organizzati  in  azienda  o   di   partecipazioni
          societarie che assicurino le maggioranze previste dall'art.
          2359  del  codice  civile,  la   relazione   contiene   una
          dettagliata   analisi   sulla   sussistenza   di   concrete
          possibilita' di prosecuzione o di  ripresa  dell'attivita',
          tenuto conto del grado di  caratterizzazione  della  stessa
          con  il  proposto  ed  i  suoi  familiari,   della   natura
          dell'attivita' esercitata, delle modalita' e  dell'ambiente
          in cui  e'  svolta,  della  forza  lavoro  occupata,  della
          capacita' produttiva e del mercato di riferimento. 
              2. La relazione di cui  al  comma  1  indica  anche  le
          eventuali difformita' tra quanto  oggetto  della  misura  e
          quanto appreso,  nonche'  l'esistenza  di  altri  beni  che
          potrebbero   essere   oggetto   di   sequestro,   di    cui
          l'amministratore giudiziario sia venuto a conoscenza. 
              3. Ove ricorrano giustificati motivi, il termine per il
          deposito della relazione puo' essere prorogato dal  giudice
          delegato per non piu' di  novanta  giorni.  Successivamente
          l'amministratore  giudiziario  redige,  con  la   frequenza
          stabilita   dal   giudice,    una    relazione    periodica
          sull'amministrazione,  che  trasmette  anche   all'Agenzia,
          esibendo,   ove    richiesto,    i    relativi    documenti
          giustificativi. 
              4. In caso di contestazioni sulla stima  dei  beni,  il
          giudice delegato nomina un perito, che procede  alla  stima
          dei  beni  in  contraddittorio.  Si  applicano,  in  quanto
          compatibili,  le  disposizioni  dettate   dal   codice   di
          procedura penale in materia di perizia. 
              Art. 37 (Compiti dell'amministratore giudiziario) 
              1. L'amministratore giudiziario, fermo restando  quanto
          previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice  civile,
          tiene un registro,  preventivamente  vidimato  dal  giudice
          delegato alla procedura, sul quale  annota  tempestivamente
          le operazioni relative alla sua amministrazione  secondo  i
          criteri stabiliti al  comma  6.  Con  decreto  emanato  dal
          Ministro della  giustizia,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono stabilite le norme  per
          la tenuta del registro. 
              2. Nel caso di sequestro  di  azienda  l'amministratore
          prende  in  consegna  le  scritture  contabili  e  i  libri
          sociali, sui quali devono essere annotati gli  estremi  del
          provvedimento di sequestro. 
              3. Le somme apprese, riscosse o  ricevute  a  qualsiasi
          titolo dall'amministratore giudiziario  in  tale  qualita',
          escluse  quelle  derivanti  dalla  gestione   di   aziende,
          affluiscono al Fondo unico giustizia di  cui  all'art.  61,
          comma  23,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133. 
              4. Le somme di cui  al  comma  3  sono  intestate  alla
          procedura e i relativi prelievi possono  essere  effettuati
          nei  limiti  e  con  le  modalita'  stabilite  dal  giudice
          delegato. 
              5.  L'amministratore  giudiziario  tiene   contabilita'
          separata in relazione ai vari  soggetti  o  enti  proposti;
          tiene inoltre contabilita' separata della gestione e  delle
          eventuali vendite dei  singoli  beni  immobili  oggetto  di
          privilegio speciale ed ipoteca e dei singoli beni mobili  o
          gruppo di mobili oggetto di pegno  e  privilegio  speciale.
          Egli annota analiticamente in ciascun conto le entrate e le
          uscite di carattere specifico  e  la  quota  di  quelle  di
          carattere generale imputabili a ciascun bene  o  gruppo  di
          beni secondo un criterio proporzionale. Conserva altresi' i
          documenti comprovanti le operazioni  effettuate  e  riporta
          analiticamente  le  operazioni  medesime  nelle   relazioni
          periodiche presentate ai sensi dell'art. 36. 
              Art. 38 (Compiti dell'Agenzia) 
              1. Fino al decreto di confisca di primo grado l'Agenzia
          coadiuva l'amministratore giudiziario  sotto  la  direzione
          del giudice delegato.  A  tal  fine  l'Agenzia  propone  al
          tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per
          la migliore utilizzazione  del  bene  in  vista  della  sua
          destinazione o assegnazione.  L'Agenzia  puo'  chiedere  al
          tribunale la revoca o  la  modifica  dei  provvedimenti  di
          amministrazione  adottati  dal  giudice   delegato   quando
          ritenga  che   essi   possono   recare   pregiudizio   alla
          destinazione o all'assegnazione del bene. 
              2. All'Agenzia sono comunicati  per  via  telematica  i
          provvedimenti di modifica o revoca del sequestro  e  quelli
          di autorizzazione al compimento di atti di  amministrazione
          straordinaria. 
              3.  Dopo  il  decreto  di  confisca  di  primo   grado,
          l'amministrazione dei beni  e'  conferita  all'Agenzia,  la
          quale   puo'   farsi   coadiuvare,   sotto    la    propria
          responsabilita',   da   tecnici   o   da   altri   soggetti
          qualificati, retribuiti secondo le modalita'  previste  per
          l'amministratore   giudiziario.   L'Agenzia   comunica   al
          tribunale il provvedimento di  conferimento  dell'incarico.
          L'incarico ha durata  annuale,  salvo  che  non  intervenga
          revoca espressa, ed e' rinnovabile tacitamente.  L'incarico
          puo' essere conferito all'amministratore  giudiziario  gia'
          nominato dal tribunale. 
              4.  In  caso  di  mancato  conferimento   dell'incarico
          all'amministratore giudiziario gia' nominato, il  tribunale
          provvede  agli   adempimenti   di   cui   all'art.   42   e
          all'approvazione del rendiconto della gestione. 
              5. Entro sei mesi dal  decreto  di  confisca  di  primo
          grado, al fine di facilitare le richieste  di  utilizzo  da
          parte degli aventi diritto, l'Agenzia pubblica nel  proprio
          sito  internet  l'elenco  dei  beni  immobili  oggetto  del
          provvedimento. 
              6.  L'Agenzia  promuove  le  intese   con   l'autorita'
          giudiziaria   per   assicurare,   attraverso   criteri   di
          trasparenza,   la   rotazione   degli    incarichi    degli
          amministratori,   la   corrispondenza   tra    i    profili
          professionali e i beni sequestrati, nonche' la  pubblicita'
          dei compensi percepiti,  secondo  modalita'  stabilite  con
          decreto emanato dal Ministro dell'interno  e  dal  Ministro
          della giustizia. 
              7.   Salvo   che   sia   diversamente   stabilito,   le
          disposizioni     del     presente     decreto      relative
          all'amministratore   giudiziario   si    applicano    anche
          all'Agenzia,  nei  limiti  delle  competenze  alla   stessa
          attribuite ai sensi del comma 3. 
              Art. 39 (Assistenza legale alla procedura) 
              1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza  e
          la    difesa    dell'amministratore    giudiziario    nelle
          controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi
          a beni sequestrati, qualora l'Avvocato generale dello Stato
          ne riconosca l'opportunita'».