Art. 15 
 
                            Risarcimento 
 
  1. In caso di responsabilita' dello  Stato  italiano  per  i  danni
causati nell'esecuzione di una decisione  di  confisca,  il  Ministro
della giustizia richiede senza ritardo,  ai  sensi  dell'articolo  18
della decisione quadro, allo Stato di  emissione  il  rimborso  degli
importi versati alle parti a titolo di  risarcimento,  salvo  che  il
danno sia dovuto esclusivamente alla condotta dello Stato italiano in
qualita' di Stato di esecuzione. 
  2. Gli importi di denaro ottenuti a titolo di rimborso affluiscono,
previo versamento all'entrata del  bilancio  dello  Stato,  al  Fondo
unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Per i riferimenti al  comma  23,  dell'art.  61,  del
          citato  decreto-legge  n.  112  del  2008,  si   vedano   i
          riferimenti all'art. 14.