Art. 16 
 
               Accordi o intese con altri Stati membri 
 
  1. Il presente decreto non pregiudica l'applicazione di  accordi  o
intese conclusi con  gli  altri  Stati  membri,  qualora  essi  siano
rispondenti agli obiettivi della decisione quadro e contribuiscano  a
semplificare o ulteriormente agevolare  le  procedure  di  esecuzione
delle decisioni di confisca.