Art. 12 
 
                          Revoca del titolo 
 
  1. Il titolo di avvocato  specialista  e'  revocato  dal  Consiglio
nazionale  forense,  a  seguito  di   comunicazione   del   Consiglio
dell'Ordine, nei seguenti casi: 
    a)  irrogazione  di  sanzione  disciplinare  definitiva,  diversa
dall'avvertimento, conseguente  ad  un  comportamento  realizzato  in
violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale; 
    b) mancato adempimento  degli  obblighi  di  formazione  continua
ovvero dell'obbligo di deposito nei  termini  della  dichiarazione  e
della documentazione di cui all'articolo 9, comma 1. 
  2. Il Consiglio nazionale  forense,  di  propria  iniziativa  o  su
segnalazione del consiglio dell'ordine o di terzi puo' dar  corso  al
procedimento per la revoca del titolo  di  avvocato  specialista  nei
casi di grave e comprovata carenza delle  specifiche  competenze  del
settore di specializzazione. 
  3.  Prima  di  provvedere  alla  revoca  del  titolo  il  Consiglio
nazionale forense deve sentire l'interessato. 
  4. La revoca del titolo e' comunicata al consiglio dell'ordine  per
la cancellazione dall'elenco di cui  all'articolo  5  ed  ha  effetto
dalla notificazione del relativo provvedimento all'interessato a cura
del medesimo consiglio dell'ordine. 
  5. Fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera  c),  la
revoca del titolo non impedisce di conseguirlo nuovamente.