Art. 20 
 
          Operazioni in mare nel settore degli idrocarburi 
                   svolte al di fuori dell'Unione 
 
  1. Le societa' registrate in Italia che  svolgono,  direttamente  o
attraverso filiali, operazioni in mare nel settore degli  idrocarburi
al di fuori  dell'Unione  come  detentori  di  licenze  o  operatori,
comunicano,  su  richiesta  del  Comitato,  le  circostanze  di  ogni
incidente grave in cui sono state coinvolte. 
  2. Nella richiesta di relazione di cui  al  comma  1,  il  Comitato
specifica i dettagli delle  informazioni  richieste.  Tali  relazioni
sono scambiate con gli altri Stati membri conformemente  all'articolo
27, comma 1.