Art. 21 
 
           Garanzia di conformita' con il quadro normativo 
              per la prevenzione degli incidenti gravi 
 
  1.   Il   Comitato   verifica   attraverso   l'acquisizione   delle
comunicazioni di cui all'articolo 15, comma 4,  e  tramite  ispezioni
l'osservanza delle misure indicate nella relazione sui grandi  rischi
e nei programmi di cui alla comunicazione di operazioni  di  pozzo  e
alla  comunicazione  di  operazioni  combinate,  presentati  a  norma
dell'articolo 11, comma 1, rispettivamente lettere e), h) e i). 
  2. Gli operatori assicurano al Comitato e a tutte  le  persone  che
agiscono sotto la direzione del Comitato, il  trasporto  da  e  verso
impianti  o  navi  connessi  alle  operazioni   nel   settore   degli
idrocarburi, incluso il trasporto delle attrezzature, nonche'  vitto,
alloggio e altre prestazioni connesse alle visite  agli  impianti  al
fine di facilitare il controllo da  parte  del  Comitato,  anche  per
effettuare ispezioni e indagini e  per  far  rispettare  il  presente
decreto. 
  3.  Il  Comitato  elabora  piani  annuali  mirati  a  un  controllo
efficace, anche per mezzo di ispezioni, dei grandi  rischi  basandosi
sulla gestione del rischio ed esaminando con  particolare  attenzione
la conformita' alle relazioni sui grandi rischi e ad altri  documenti
presentati a norma dell'articolo 11. L'efficacia dei piani e' rivista
ogni 3 anni e il Comitato adotta tutte le eventuali misure necessarie
a migliorarli.