Art. 21 Garanzia di conformita' con il quadro normativo per la prevenzione degli incidenti gravi 1. Il Comitato verifica attraverso l'acquisizione delle comunicazioni di cui all'articolo 15, comma 4, e tramite ispezioni l'osservanza delle misure indicate nella relazione sui grandi rischi e nei programmi di cui alla comunicazione di operazioni di pozzo e alla comunicazione di operazioni combinate, presentati a norma dell'articolo 11, comma 1, rispettivamente lettere e), h) e i). 2. Gli operatori assicurano al Comitato e a tutte le persone che agiscono sotto la direzione del Comitato, il trasporto da e verso impianti o navi connessi alle operazioni nel settore degli idrocarburi, incluso il trasporto delle attrezzature, nonche' vitto, alloggio e altre prestazioni connesse alle visite agli impianti al fine di facilitare il controllo da parte del Comitato, anche per effettuare ispezioni e indagini e per far rispettare il presente decreto. 3. Il Comitato elabora piani annuali mirati a un controllo efficace, anche per mezzo di ispezioni, dei grandi rischi basandosi sulla gestione del rischio ed esaminando con particolare attenzione la conformita' alle relazioni sui grandi rischi e ad altri documenti presentati a norma dell'articolo 11. L'efficacia dei piani e' rivista ogni 3 anni e il Comitato adotta tutte le eventuali misure necessarie a migliorarli.