Art. 28 
 
 
                   Fondo di solidarieta' residuale 
 
  1. Nei riguardi dei datori di lavoro, che occupano mediamente  piu'
di quindici dipendenti, appartenenti a settori,  tipologie  e  classi
dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo  I
del presente decreto e che non hanno costituito fondi di solidarieta'
bilaterali di cui all'articolo 26, o fondi di solidarieta' bilaterali
alternativi  di  cui  all'articolo  27,  opera  il  fondo   residuale
istituito con il decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7
febbraio 2014, n. 79141. 
  2.  Qualora  gli  accordi  di  cui  all'articolo  26  avvengano  in
relazione  a  settori,  tipologie  di  datori  di  lavoro  e   classi
dimensionali  gia'  coperti  dal  fondo  residuale,  dalla  data   di
decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro  del  relativo  settore
rientrano nell'ambito di applicazione  di  questo  e  non  sono  piu'
soggetti alla disciplina  del  fondo  residuale,  ferma  restando  la
gestione a  stralcio  delle  prestazioni  gia'  deliberate.  I  fondi
costituiti secondo le procedure di cui al  presente  comma  prevedono
un'aliquota di finanziamento almeno pari a quella  stabilita  per  il
fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, in  relazione
ai  datori  di  lavoro  che  occupano  mediamente  fino  a   quindici
dipendenti, e garantiscono l'assegno ordinario  di  cui  all'articolo
30, comma 1. I contributi eventualmente gia' versati o dovuti in base
al decreto  istitutivo  del  fondo  residuale  restano  acquisiti  al
medesimo fondo. Il Comitato amministratore del fondo residuale, sulla
base delle stime effettuate dall'INPS, puo' proporre al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze il mantenimento, in capo ai datori  di  lavoro  del  relativo
settore, dell'obbligo di  corrispondere  la  quota  di  contribuzione
necessaria  al  finanziamento  delle  prestazioni  gia'   deliberate,
determinata ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 35. 
  3. Alla gestione del fondo di solidarieta'  residuale  provvede  un
comitato amministratore, secondo quanto previsto dall'articolo 36. 
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto  la  disciplina  del  fondo  di  solidarieta'  residuale   e'
adeguata, a decorrere dal 1°  gennaio  2016,  alle  disposizioni  del
presente decreto. 
 
          Note all'art. 28: 
              Il testo del decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  7  febbraio   2014,   n.
          79141(Fondo di solidarieta' residuale ai sensi dell'art. 3,
          comma 19, legge 28 giugno 2012, n. 92) e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2014, n. 129.