Art. 29 
 
 
                   Fondo di integrazione salariale 
 
  1. A decorrere dal 1°  gennaio  2016  il  fondo  residuale  di  cui
all'articolo 28, assume la denominazione  di  fondo  di  integrazione
salariale. A decorrere dalla medesima data, al fondo di  integrazione
salariale si applicano le disposizioni di cui al  presente  articolo,
in aggiunta a quelle che disciplinano il fondo residuale. 
  2.  Sono  soggetti  alla  disciplina  del  fondo  di   integrazione
salariale i datori di lavoro che occupano mediamente piu'  di  cinque
dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e  classi  dimensionali
non rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo I del  presente
decreto e che non hanno costituito fondi di  solidarieta'  bilaterali
di cui all'articolo 26 o fondi di solidarieta' bilaterali alternativi
di cui all'articolo 27.  Ai  fini  del  raggiungimento  della  soglia
dimensionale vengono computati anche gli apprendisti. 
  3. Il fondo di integrazione salariale, finanziato con i  contributi
dei datori di lavoro appartenenti al fondo e dei lavoratori da questi
occupati, secondo quanto definito dall'articolo 33, commi 1, 2  e  4,
garantisce l'assegno di solidarieta' di cui all'articolo 31. Nel caso
di  datori  di  lavoro  che  occupano  mediamente  piu'  di  quindici
dipendenti,  il  fondo  garantisce  per  una  durata  massima  di  26
settimane  in  un  biennio  mobile  l'ulteriore  prestazione  di  cui
all'articolo 30, comma 1, in relazione alle causali  di  riduzione  o
sospensione dell'attivita' lavorativa  previste  dalla  normativa  in
materia di integrazioni  salariali  ordinarie,  ad  esclusione  delle
intemperie stagionali, e straordinarie,  limitatamente  alle  causali
per riorganizzazione e crisi aziendale. 
  4. Alle prestazioni erogate dal fondo di integrazione salariale  si
provvede nei limiti delle  risorse  finanziarie  acquisite  al  fondo
medesimo, al fine di garantirne l'equilibrio  di  bilancio.  In  ogni
caso, tali prestazioni sono determinate in  misura  non  superiore  a
quattro volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo
datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni  gia'  deliberate  a
qualunque titolo a favore dello stesso. 
  5. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il comitato amministratore  del
fondo cessa di esercitare il compito di cui all'articolo 36, comma 1,
lettera b). 
  6. Al fine di garantire l'avvio del fondo di integrazione salariale
a decorrere dal 1° gennaio 2016, qualora alla data  del  30  novembre
2015 non risulti ancora costituito il comitato amministratore di  cui
all'articolo 28, comma 3, i compiti di pertinenza  di  tale  comitato
vengono temporaneamente assolti da un commissario  straordinario  del
fondo nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che
li svolge a titolo gratuito. Il commissario  straordinario  resta  in
carica sino alla costituzione del comitato amministratore del fondo. 
  7. I trattamenti di integrazione salariale erogati dal  fondo  sono
autorizzati dalla struttura territoriale INPS competente in relazione
all'unita'  produttiva.   In   caso   di   aziende   plurilocalizzate
l'autorizzazione e' comunque unica ed e' rilasciata dalla  sede  INPS
dove si trova la sede legale del datore di lavoro, o presso la  quale
il datore di lavoro  ha  richiesto  l'accentramento  della  posizione
contributiva. 
  8. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'aliquota di finanziamento del
fondo e' fissata allo 0,65 per cento, per  i  datori  di  lavoro  che
occupano mediamente piu' di quindici  dipendenti,  e  allo  0,45  per
cento, per i datori di lavoro  che  occupano  mediamente  sino  a  15
dipendenti. E' stabilita una contribuzione addizionale a  carico  dei
datori di lavoro connessa all'utilizzo delle prestazioni  di  cui  al
comma 3, pari al 4 per cento della retribuzione persa. 
  9.  Al  fondo  di  cui  al  presente  articolo  si   applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 35. 
  10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, commi 4  e  5,
entro il 31 dicembre 2017 l'INPS  procede  all'analisi  dell'utilizzo
delle prestazioni del fondo da parte dei datori  di  lavoro  distinti
per classi dimensionali e settori  produttivi.  Sulla  base  di  tali
analisi e del bilancio di previsione di cui al comma 3  del  medesimo
articolo,  il  comitato  amministratore  del  fondo  di  integrazione
salariale ha facolta' di proporre modifiche in relazione  all'importo
delle prestazioni o alla misura delle aliquote di  contribuzione.  Le
modifiche sono adottate con decreto del Ministro del lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, verificate le compatibilita' finanziarie interne al fondo. 
  11. I datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendenti
possono richiedere l'assegno di solidarieta' di cui  all'articolo  31
per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro  verificatisi  a
decorrere dal 1° luglio 2016.