Art. 32 Prestazioni ulteriori 1. I fondi di cui all'articolo 26 possono inoltre erogare prestazioni volte a perseguire le finalita' di cui al comma 9 del medesimo articolo. 2. I fondi di cui all'articolo 27 possono inoltre erogare prestazioni volte a perseguire le finalita' di cui all'articolo 26, comma 9, lettere a) e b).