Art. 35 
 
 
                  Equilibrio finanziario dei fondi 
 
  1. I fondi istituiti ai sensi degli articoli  26,  27  e  28  hanno
obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni  in
carenza di disponibilita'. 
  2. Gli interventi a carico dei fondi di cui agli articoli 26, 27  e
28  sono  concessi  previa   costituzione   di   specifiche   riserve
finanziarie ed entro i limiti delle risorse gia' acquisite. 
  3. I fondi istituiti ai sensi degli articoli 26 e 28 hanno  obbligo
di  presentazione,  sin  dalla  loro  costituzione,  di  bilanci   di
previsione a otto anni basati sullo scenario macroeconomico  coerente
con il piu' recente Documento di economia e finanza e  relativa  Nota
di aggiornamento. 
  4. Sulla base del bilancio di previsione di  cui  al  comma  3,  il
comitato  amministratore  di  cui  all'articolo  36  ha  facolta'  di
proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o  alla
misura dell'aliquota di contribuzione. Le  modifiche  sono  adottate,
anche in corso d'anno, con decreto  direttoriale  dei  Ministeri  del
lavoro e delle politiche sociali e  dell'economia  e  delle  finanze,
verificate le compatibilita' finanziarie interne al fondo, sulla base
della proposta del comitato amministratore. 
  5. In caso di necessita' di  assicurare  il  pareggio  di  bilancio
ovvero di far fronte a prestazioni gia' deliberate o  da  deliberare,
ovvero di  inadempienza  del  comitato  amministratore  in  relazione
all'attivita' di cui al comma 4, l'aliquota contributiva puo'  essere
modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e  delle
politiche sociali e dell'economia e delle finanze, anche in  mancanza
di proposta del comitato amministratore. In  ogni  caso,  in  assenza
dell'adeguamento contributivo di cui al comma 4, l'INPS e'  tenuto  a
non erogare le prestazioni in eccedenza.