Art. 37 
 
 
                  Requisiti di competenza e assenza 
                      di conflitto di interesse 
 
  1. Gli esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei  datori
di lavoro e dei lavoratori quali membri del  comitato  amministratore
di ciascun fondo istituito ai sensi dell'articolo 26 e del  fondo  di
cui  all'articolo  28,  devono  essere  in  possesso   di   specifica
competenza ed esperienza in materia di  lavoro  e  occupazione.  Essi
devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un  triennio
attraverso l'esercizio di attivita' di insegnamento universitario  in
materia di lavoro e occupazione, o di amministrazione,  di  carattere
direttivo o di partecipazione  a  organi  collegiali  presso  enti  e
organismi associativi di rappresentanza di categoria. 
  2. I predetti esperti non possono,  a  pena  di  ineleggibilita'  o
decadenza,  detenere   cariche   in   altri   fondi   bilaterali   di
solidarieta'. 
  3.  La  sussistenza  dei  requisiti  e  l'assenza   di   situazioni
impeditive e' accertata dal Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali. La decadenza dalla carica e'  dichiarata  dal  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla conoscenza
del difetto sopravvenuto.