Art. 38 
 
 
                      Requisiti di onorabilita' 
 
  1. I membri del comitato amministratore di ciascun fondo  istituito
ai sensi dell'articolo 26 e del fondo di  cui  all'articolo  28,  non
possono, a pena di ineleggibilita' o decadenza, trovarsi in una delle
seguenti condizioni: 
    a) condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; 
    b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte ai sensi  del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della
riabilitazione; 
    c) condanna con sentenza definitiva a pena detentiva per uno  dei
reati previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile, salvi gli
effetti della riabilitazione; 
    d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un  tempo
non  inferiore  a  un  anno  per  un  delitto  contro   la   pubblica
amministrazione, contro  la  fede  pubblica,  contro  il  patrimonio,
contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica  ovvero  per  un
delitto in materia tributaria, di  lavoro  e  previdenza,  salvi  gli
effetti della riabilitazione; 
    e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un  tempo
non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo,  salvi
gli effetti della riabilitazione. 
  2. Costituiscono causa di sospensione dalle funzioni esercitate dai
membri del comitato amministratore del fondo le seguenti situazioni: 
    a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di  cui
al comma 1; 
    b)  applicazione  provvisoria  di  una  delle   misure   previste
dall'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011; 
    c) applicazione di una misura cautelare di tipo personale. 
  3. L'assenza di situazioni impeditive e'  accertata  dal  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali. La decadenza dalla carica o  la
sospensione dalle funzioni e' dichiarata dal Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali entro trenta  giorni  dalla  nomina  o  dalla
conoscenza del difetto sopravvenuto. 
 
          Note all'art. 38: 
              Si riporta l'art. 2382 del codice civile: 
              "Art. 2382. Cause di ineleggibilita' e di decadenza : 
              Non puo' essere nominato amministratore, e se  nominato
          decade dal suo  ufficio,  l'interdetto,  l'inabilitato,  il
          fallito, o chi e' stato condannato ad una pena che  importa
          l'interdizione, anche temporanea,  dai  pubblici  uffici  o
          l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi.". 
              Il testo del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.
          159  (Codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n. 136),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226. 
              Si riporta l'art.  67,  comma  3,  del  citato  decreto
          legislativo n. 159 del 2011: 
              "Art. 67. Effetti delle misure di prevenzione. 
              (Omissis). 
              3.  Nel  corso  del  procedimento  di  prevenzione,  il
          tribunale, se sussistono motivi  di  particolare  gravita',
          puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai  commi
          1 e 2 e  sospendere  l'efficacia  delle  iscrizioni,  delle
          erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti  di  cui  ai
          medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo'  essere
          in qualunque momento  revocato  dal  giudice  procedente  e
          perde efficacia se non e' confermato  con  il  decreto  che
          applica la misura di prevenzione.".