Art. 40 
 
 
Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di  Trento
             e di Bolzano e altri fondi di solidarieta' 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 124,  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191, e del decreto legislativo  5  marzo  2013,  n.  28,  le
Province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano   possono   sostenere
l'istituzione   di   un   fondo    di    solidarieta'    territoriale
intersettoriale  cui,  salvo  diverse  disposizioni,  si  applica  la
disciplina prevista per i fondi di  solidarieta'  bilaterali  di  cui
all'articolo 26. Al predetto fondo si applica la  disciplina  di  cui
all'articolo 35. 
  2. Il decreto istitutivo del fondo di cui al comma  1  e'  adottato
d'intesa con i Presidenti delle Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano ed e' trasmesso al Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e al Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Ai  medesimi
Ministeri sono trasmessi i bilanci di previsione e di consuntivo  del
fondo. 
  3. A decorrere dalla data di istituzione del fondo di cui al  comma
1, sono soggetti alla sua disciplina i datori di lavoro  appartenenti
a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito
di applicazione del Titolo I del presente decreto e che  non  abbiano
costituito fondi di solidarieta' bilaterali di cui all'articolo 26  o
a fondi di solidarieta' bilaterali alternativi  di  cui  all'articolo
27, che occupano almeno il 75 per  cento  dei  propri  dipendenti  in
unita' produttive ubicate nel territorio delle province di  Trento  e
di Bolzano. 
  4. Hanno facolta' di aderire al fondo di cui al comma 1 i datori di
lavoro gia' aderenti  a  fondi  di  solidarieta'  bilaterali  di  cui
all'articolo 26 o a fondi di solidarieta' bilaterali  alternativi  di
cui all'articolo 27, che occupano almeno il 75 per cento  dei  propri
dipendenti in unita' produttive ubicate nel territorio delle province
di Trento e Bolzano. 
  5. I datori di lavoro di cui al comma  3  gia'  aderenti  al  fondo
residuale di cui all'articolo 28 o al fondo di integrazione salariale
di cui all'articolo 29, e  i  datori  di  lavoro  che  esercitano  la
facolta' di cui al comma 4, non sono piu'  soggetti  alla  disciplina
del fondo di provenienza a decorrere, rispettivamente, dalla data  di
istituzione del fondo di cui al comma 1 o dalla data  di  adesione  a
tale fondo, ferma restando la gestione a stralcio  delle  prestazioni
gia' deliberate. I contributi eventualmente gia' versati o dovuti  al
fondo  di  provenienza  restano  acquisiti  a  questo.  Il   comitato
amministratore del fondo  di  provenienza,  sulla  base  delle  stime
effettuate dall'INPS, puo' proporre al Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  il
mantenimento, in capo ai datori di lavoro di cui  al  primo  periodo,
dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al
finanziamento delle prestazioni gia' deliberate, determinata ai sensi
dei commi 4 e 5 dell'articolo 35. 
  6. Le disposizioni di cui al  comma  5  si  applicano  altresi'  ai
datori di lavoro aderenti al fondo di cui al comma 1 che aderiscono a
fondi di solidarieta' bilaterali di cui  all'articolo  26  costituiti
successivamente. 
  7. Il fondo di cui al comma 1 prevede un'aliquota di  finanziamento
almeno pari a quella stabilita per il fondo di integrazione salariale
di cui all'articolo 29, in relazione ai datori di lavoro che occupano
mediamente fino a quindici dipendenti. 
  8. Il comitato amministratore del  fondo  di  cui  al  comma  1  e'
integrato  da  due  rappresentanti,  con  qualifica   di   dirigente,
rispettivamente della Provincia autonoma di Trento e della  Provincia
autonoma di  Bolzano,  in  possesso  dei  requisiti  di  onorabilita'
previsti dall'articolo 38. Ai rappresentanti del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali  e  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' riconosciuto a valere sulle disponibilita'  del  fondo  il
rimborso  delle  spese  di  missione  nella  misura  prevista   dalla
normativa vigente per i dirigenti  dello  Stato.  Nel  caso  previsto
dall'articolo 35, comma 5, il decreto direttoriale dei Ministeri  del
lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle  finanze  e'
adottato d'intesa con i responsabili dei dipartimenti  competenti  in
materia di lavoro delle Province autonome di Trento e di Bolzano. 
  9.  La  disciplina  del  fondo  di  cui  all'articolo   1-ter   del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e' adeguata alle norme  previste
dal presente decreto con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze,  sulla  base  di  accordi  e  contratti  collettivi,   anche
intersettoriali, stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto aereo e
del sistema aeroportuale. 
 
          Note all'art. 40: 
              Si riporta l'art. 2, comma 124, della legge 23 dicembre
          2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione  del  bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato- legge finanziaria 2010): 
              "Art. 2. (Disposizioni diverse) 
              (Omissis). 
              124. Sono delegate alle province autonome di  Trento  e
          di Bolzano le funzioni in  materia  di  gestione  di  cassa
          integrazione  guadagni,  disoccupazione  e  mobilita',   da
          esercitare  sulla  base  di  conseguenti  intese   con   il
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali   per
          coordinare e raccordare gli  interventi,  ivi  compresa  la
          possibilita' di avvalersi dell'INPS sulla base  di  accordi
          con quest'ultimo. Le  predette  province  autonome  possono
          regolare  la  materia  sulla  base   dei   principi   della
          legislazione statale, con particolare riguardo  ai  criteri
          di accesso,  utilizzando  risorse  aggiuntive  del  proprio
          bilancio, senza oneri a carico  dello  Stato.  L'onere  per
          l'esercizio delle predette funzioni rimane a  carico  delle
          province autonome secondo quanto previsto dalla lettera  c)
          del comma 1 dell'art. 79 del citato testo unico di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,  n.
          670,  come  sostituito  dal  comma  107,  lettera  h),  del
          presente articolo.". 
              Il testo del decreto legislativo 5 marzo  2013,  n.  28
          (Norma di attuazione dello statuto speciale  della  regione
          Trentino-Alto   Adige    concernente    disposizioni    per
          l'attuazione delle delega in materia di cassa  integrazione
          guadagni, disoccupazione e mobilita',  conferita  dall'art.
          2, comma 124, della legge 23  dicembre  2009,  n.  191)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2013, n. 78. 
              Si riporta l'art. 1-ter  del  decreto-legge  5  ottobre
          2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge  3
          dicembre 2004, n.  291(Interventi  urgenti  in  materia  di
          politiche del lavoro e sociali): 
              "Art. 1-ter. 1.  E'  istituito,  presso  l'INPS,  senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  un  fondo
          speciale per il sostegno del reddito e  dell'occupazione  e
          della riconversione e  riqualificazione  professionale  del
          personale  del  settore  del  trasporto  aereo,  avente  la
          finalita' di favorire il mutamento ovvero  il  rinnovamento
          delle  professionalita'  ovvero  di  realizzare   politiche
          attive di  sostegno  del  reddito  e  dell'occupazione  dei
          lavoratori del settore, mediante: 
              a)   finanziamento   di    programmi    formativi    di
          riconversione o  riqualificazione  professionale  anche  in
          concorso con gli appositi  fondi  nazionali,  territoriali,
          regionali o comunitari; 
              b) erogazione di specifici  trattamenti  a  favore  dei
          lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di  lavoro,
          ivi compresi i contratti di solidarieta' di cui  al  citato
          decreto-legge  n.  148   del   1993   ,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993 , da sospensioni
          temporanee  dell'attivita'  lavorativa  o  da  processi  di
          mobilita' secondo modalita' da concordare  tra  azienda  ed
          organizzazioni sindacali. 
              2. Il fondo speciale di cui al comma 1 e' alimentato da
          un contributo sulle retribuzioni a  carico  dei  datori  di
          lavoro di tutto il settore del trasporto  aereo  pari  allo
          0,375 per cento e da un contributo a carico dei  lavoratori
          pari allo 0,125 per cento. Il fondo e'  inoltre  alimentato
          da contributi del sistema aeroportuale  che  gli  operatori
          stessi converranno direttamente tra di loro  per  garantire
          la piena operativita' del fondo e la stabilita' del sistema
          stesso. 
              3. I criteri e le modalita' di gestione del  fondo,  le
          cui prestazioni  sono  erogate  nei  limiti  delle  risorse
          derivanti dall'attuazione del comma 2, sono definiti  dagli
          operatori  del  settore  del   trasporto   aereo   con   le
          organizzazioni   sindacali   nazionali   e   di   categoria
          comparativamente piu' rappresentative.".