Art. 33
Centri per l'impiego
1. Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in
materia di servizi e politiche attive del lavoro, l'importo di cui
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e'
incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e
2016.
2. Ai fini di cui al comma 1 e' apportata una riduzione pari a 50
milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 della dotazione di cui
all'articolo 1, comma 12, lettera a), del decreto-legge n. 76 del
2013. Le predette risorse sono versate al Fondo di rotazione di cui
all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Note all'art. 33:
Per il testo dell'articolo 15 del citato decreto-legge,
n. 78 del 2015, si vedano le note alle premesse.
Per il testo dell'articolo 1, comma 12, del citato
decreto-legge n. 76 del 2013, si vedano note all'articolo
29.
Si riporta l'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione):
"Art. 9. Interventi di formazione professionale
(Omissis).
5. A far data dall'entrata in vigore del presente
decreto, le risorse derivanti dalle maggiori entrate
costituite dall'aumento contributivo gia' stabilito dalla
disposizione contenuta nell'art. 25 della legge 21 dicembre
1978, n. 845, affluiscono interamente al Fondo di cui
all'articolo medesimo per la formazione professionale e per
l'accesso al Fondo sociale europeo.".