Art. 34
Abrogazioni e norme di coordinamento
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276;
b) articolo 4, comma 12, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
c) articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 24 giugno 1997,
n. 196;
d) decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;
e) decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
f) articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
g) decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, ad eccezione degli
articoli 1-bis e 4-bis;
h) articolo 4, commi 13 e 15, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
l) articolo 17, commi da 2 a 7, del decreto legislativo 4 marzo
2015, n. 22.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 25, comma 3, le disposizioni
di cui all'articolo 4, commi da 40 a 45, della legge 28 giugno 2012,
n. 92, sono abrogate a far data dall'adozione del decreto di cui agli
articoli 20, comma 1, 21, comma 2 e 22, comma 2, e non trovano,
comunque, applicazione a far data dalla stipula del patto di servizio
personalizzato.
3. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 3, le parole «il cui reddito sia
inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di
disoccupazione» sono sostituite dalle seguenti: «il cui reddito
corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni
spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917»;
b) agli articoli 10, comma 1, e 15, comma 12, le parole «un
reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello
stato di disoccupazione» sono sostituite dalle seguenti: « un reddito
che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni
spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917».
Note all'art. 34:
Si riporta l'articolo 2, comma 1, del citato
decreto-legislativo n. 276 del 2003, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 2. Definizioni
1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al
presente decreto legislativo si intende per:
a) «contratto di somministrazione di lavoro»: il
contratto avente ad oggetto la fornitura professionale di
manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi
dell'articolo 20;
a-bis) «missione»: il periodo durante il quale,
nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro,
il lavoratore dipendente da un'agenzia di somministrazione
di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e' messo a
disposizione di un utilizzatore di cui all'articolo 20,
comma 1, e opera sotto il controllo e la direzione dello
stesso;
a-ter) «condizioni di base di lavoro e d'occupazione»:
il trattamento economico, normativo e occupazionale
previsto da disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative, da contratti collettivi o da altre
disposizioni vincolanti di portata generale in vigore
presso un utilizzatore di cui all'articolo 20, comma 1, ivi
comprese quelle relative:
1) all'orario di lavoro, le ore di lavoro
straordinario, le pause, i periodi di riposo, il lavoro
notturno, le ferie e i giorni festivi;
2) alla retribuzione;
3) alla protezione delle donne in stato di gravidanza e
in periodo di allattamento, nonche' la protezione di
bambini e giovani; la parita' di trattamento fra uomo e
donna, nonche' altre disposizioni in materia di non
discriminazione;
b) «intermediazione»: l'attivita' di mediazione tra
domanda e offerta di lavoro, anche in relazione
all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di
lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della
raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della
preselezione e costituzione di relativa banca dati; della
promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta
di lavoro; della effettuazione, su richiesta del
committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle
assunzioni avvenute a seguito della attivita' di
intermediazione; dell'orientamento professionale; della
progettazione ed erogazione di attivita' formative
finalizzate all'inserimento lavorativo;
c) «ricerca e selezione del personale»: l'attivita' di
consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una
specifica esigenza dell'organizzazione committente,
attraverso l'individuazione di candidature idonee a
ricoprire una o piu' posizioni lavorative in seno
all'organizzazione medesima, su specifico incarico della
stessa, e comprensiva di: analisi del contesto
organizzativo dell'organizzazione committente;
individuazione e definizione delle esigenze della stessa;
definizione del profilo di competenze e di capacita' della
candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del
programma di ricerca delle candidature attraverso una
pluralita' di canali di reclutamento; valutazione delle
candidature individuate attraverso appropriati strumenti
selettivi; formazione della rosa di candidature
maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di
attivita' formative finalizzate all'inserimento lavorativo;
assistenza nella fase di inserimento dei candidati;
verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale
dei candidati;
d) «supporto alla ricollocazione professionale»:
l'attivita' effettuata su specifico ed esclusivo incarico
dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi
sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del
lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o
collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la
formazione finalizzata all'inserimento lavorativo,
l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della
stessa nell'inserimento nella nuova attivita';
e) «autorizzazione»: provvedimento mediante il quale lo
Stato abilita operatori, pubblici e privati, di seguito
denominati «agenzie per il lavoro», allo svolgimento delle
attivita' di cui alle lettere da a) a d);
f) «accreditamento»: provvedimento mediante il quale le
regioni riconoscono a un operatore, pubblico o privato,
l'idoneita' a erogare i servizi al lavoro negli ambiti
regionali di riferimento, anche mediante l'utilizzo di
risorse pubbliche, nonche' la partecipazione attiva alla
rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare
riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta;
g) «borsa continua del lavoro»: sistema aperto di
incontro domanda-offerta di lavoro finalizzato, in coerenza
con gli indirizzi comunitari, a favorire la maggior
efficienza e trasparenza del mercato del lavoro,
all'interno del quale cittadini, lavoratori, disoccupati,
persone in cerca di un lavoro, soggetti autorizzati o
accreditati e datori di lavoro possono decidere di
incontrarsi in maniera libera e dove i servizi sono
liberamente scelti dall'utente;
h) «enti bilaterali»: organismi costituiti a iniziativa
di una o piu' associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative, quali sedi
privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro
attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di
qualita'; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e
offerta di lavoro; la programmazione di attivita' formative
e la determinazione di modalita' di attuazione della
formazione professionale in azienda; la promozione di buone
pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei
soggetti piu' svantaggiati; la gestione mutualistica di
fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la
certificazione dei contratti di lavoro e di regolarita' o
congruita' contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la
salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attivita' o
funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti
collettivi di riferimento;
i) (Abrogata);
j) «lavoratore»: qualsiasi persona che lavora o che e'
in cerca di un lavoro;
k) «lavoratore svantaggiato»: qualsiasi persona
appartenente a una categoria che abbia difficolta' a
entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi
dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n.
2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo
alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE
agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonche' ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre
1991, n. 381;
l) «divisioni operative»: soggetti polifunzionali
gestiti con strumenti di contabilita' analitica, tali da
consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali
specifici in relazione a ogni attivita';
m) «associazioni di datori e prestatori di lavoro»:
organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu'
rappresentative.".
Si riporta l'articolo 4 della citata legge, n. 92 del
2012, come modificato dal presente decreto:
"Art. 4. Ulteriori disposizioni in materia di mercato
del lavoro
1. Nei casi di eccedenza di personale, accordi tra
datori di lavoro che impieghino mediamente piu' di quindici
dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello aziendale possono prevedere che,
al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori piu' anziani,
il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai
lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento
di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed
a corrispondere all'INPS la contribuzione fino al
raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
La stessa prestazione puo' essere oggetto di accordi
sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero nell'ambito di
processi di riduzione di personale dirigente conclusi con
accordo firmato da associazione sindacale stipulante il
contratto collettivo di lavoro della categoria.
2. I lavoratori coinvolti nel programma di cui al comma
1 debbono raggiungere i requisiti minimi per il
pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni
successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro.
3. Allo scopo di dare efficacia all'accordo di cui al
comma 1, il datore di lavoro interessato presenta apposita
domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una
fideiussione bancaria a garanzia della solvibilita' in
relazione agli obblighi.
4. L'accordo di cui al comma 1 diviene efficace a
seguito della validazione da parte dell'INPS, che effettua
l'istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo
al lavoratore ed al datore di lavoro.
5. A seguito dell'accettazione dell'accordo di cui al
comma 1 il datore di lavoro e' obbligato a versare
mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per
la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del
versamento mensile di cui al presente comma, l'INPS e'
tenuto a non erogare le prestazioni.
6. In caso di mancato versamento l'INPS procede a
notificare un avviso di pagamento; decorsi centottanta
giorni dalla notifica senza l'avvenuto pagamento l'INPS
procede alla escussione della fideiussione.
7. Il pagamento della prestazione avviene da parte
dell'INPS con le modalita' previste per il pagamento delle
pensioni. L'Istituto provvede contestualmente all'accredito
della relativa contribuzione figurativa.
7-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 trovano
applicazione anche nel caso in cui le prestazioni
spetterebbero a carico di forme sostitutive
dell'assicurazione generale obbligatoria.
7-ter. Nel caso degli accordi il datore di lavoro
procede al recupero delle somme pagate ai sensi
dell'articolo 5, comma 4, della legge n. 223 del 1991,
relativamente ai lavoratori interessati, mediante
conguaglio con i contributi dovuti all'INPS e non trova
comunque applicazione l'articolo 2, comma 31, della
presente legge. Resta inoltre ferma la possibilita' di
effettuare nuove assunzioni anche presso le unita'
produttive interessate dai licenziamenti in deroga al
diritto di precedenza di cui all'articolo 8, comma 1, della
legge n. 223 del 1991.
8. In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere
dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a
tempo determinato anche in somministrazione, in relazione a
lavoratori di eta' non inferiore a cinquanta anni,
disoccupati da oltre dodici mesi, spetta, per la durata di
dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei contributi a
carico del datore di lavoro.
9. Nei casi di cui al comma 8, se il contratto e'
trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei
contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data
della assunzione con il contratto di cui al comma 8.
10. Nei casi di cui al comma 8, qualora l'assunzione
sia effettuata con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un
periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.
11. Le disposizioni di cui ai commi da 8 a 10 si
applicano nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008
della Commissione, del 6 agosto 2008, anche in relazione
alle assunzioni di donne di qualsiasi eta', prive di un
impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi,
residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti
nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e
nelle aree di cui all'articolo 2, punto 18), lettera e),
del predetto regolamento, annualmente individuate con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi
eta' prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno
ventiquattro mesi, ovunque residenti.
12. (Abrogato).
12-bis. Resta confermato, in materia di incentivi per
l'incremento in termini quantitativi e qualitativi
dell'occupazione giovanile e delle donne, quanto disposto
dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, 5 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 17 ottobre 2012, n. 243, che resta pertanto
confermato in ogni sua disposizione.
13. (Abrogato).
14. All'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre
1990, n. 407, le parole: «quando esse non siano effettuate
in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse
imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi» sono
sostituite dalle seguenti: «quando esse non siano
effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle
stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo
o per riduzione del personale o sospesi».
15. (Abrogato).
16. Il comma 4 dell'articolo 55 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita', di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' sostituito dal
seguente:
«4. La risoluzione consensuale del rapporto o la
richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice,
durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal
lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o
nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in
affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei
primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui
all'articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal
servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali competente per territorio. A detta
convalida e' sospensivamente condizionata l'efficacia della
risoluzione del rapporto di lavoro».
17. Al di fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 55,
comma 4, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come sostituito dal
comma 16 del presente articolo, l'efficacia delle
dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della
risoluzione consensuale del rapporto e' sospensivamente
condizionata alla convalida effettuata presso la Direzione
territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego
territorialmente competenti, ovvero presso le sedi
individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati
dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale.
18. In alternativa alla procedura di cui al comma 17,
l'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del
lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto e'
sospensivamente condizionata alla sottoscrizione di
apposita dichiarazione della lavoratrice o del lavoratore
apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della
comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro di cui
all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e
successive modificazioni. Con decreto, di natura non
regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, possono essere individuate ulteriori modalita'
semplificate per accertare la veridicita' della data e la
autenticita' della manifestazione di volonta' della
lavoratrice o del lavoratore, in relazione alle dimissioni
o alla risoluzione consensuale del rapporto, in funzione
dello sviluppo dei sistemi informatici e della evoluzione
della disciplina in materia di comunicazioni obbligatorie.
19. Nell'ipotesi in cui la lavoratrice o il lavoratore
non proceda alla convalida di cui al comma 17 ovvero alla
sottoscrizione di cui al comma 18, il rapporto di lavoro si
intende risolto, per il verificarsi della condizione
sospensiva, qualora la lavoratrice o il lavoratore non
aderisca, entro sette giorni dalla ricezione, all'invito a
presentarsi presso le sedi di cui al comma 17 ovvero
all'invito ad apporre la predetta sottoscrizione, trasmesso
dal datore di lavoro, tramite comunicazione scritta, ovvero
qualora non effettui la revoca di cui al comma 21.
20. La comunicazione contenente l'invito, cui deve
essere allegata copia della ricevuta di trasmissione di cui
al comma 18, si considera validamente effettuata quando e'
recapitata al domicilio della lavoratrice o del lavoratore
indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio
formalmente comunicato dalla lavoratrice o dal lavoratore
al datore di lavoro, ovvero e' consegnata alla lavoratrice
o al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.
21. Nei sette giorni di cui al comma 19, che possono
sovrapporsi con il periodo di preavviso, la lavoratrice o
il lavoratore ha facolta' di revocare le dimissioni o la
risoluzione consensuale. La revoca puo' essere comunicata
in forma scritta. Il contratto di lavoro, se interrotto per
effetto del recesso, torna ad avere corso normale dal
giorno successivo alla comunicazione della revoca. Per il
periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la
prestazione lavorativa non sia stata svolta, il prestatore
non matura alcun diritto retributivo. Alla revoca del
recesso conseguono la cessazione di ogni effetto delle
eventuali pattuizioni a esso connesse e l'obbligo in capo
al lavoratore di restituire tutto quanto eventualmente
percepito in forza di esse.
22. Qualora, in mancanza della convalida di cui al
comma 17 ovvero della sottoscrizione di cui al comma 18, il
datore di lavoro non provveda a trasmettere alla
lavoratrice o al lavoratore la comunicazione contenente
l'invito entro il termine di trenta giorni dalla data delle
dimissioni e della risoluzione consensuale, le dimissioni
si considerano definitivamente prive di effetto.
23. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di
lavoro che abusi del foglio firmato in bianco dalla
lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le
dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, e'
punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro
30.000. L'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono
di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
23-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 16 a 23
trovano applicazione, in quanto compatibili, anche alle
lavoratrici e ai lavoratori impegnati con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto,
di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 e con contratti di associazione in
partecipazione di cui all'articolo 2549, secondo comma, del
codice civile.
24. Al fine di sostenere la genitorialita', promuovendo
una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura
dei figli all'interno della coppia e per favorire la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in via
sperimentale per gli anni 2013-2015:
a) il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi
dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal
lavoro per un periodo di un giorno. Entro il medesimo
periodo, il padre lavoratore dipendente puo' astenersi per
un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi,
previo accordo con la madre e in sua sostituzione in
relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a
quest'ultima. In tale ultima ipotesi, per il periodo di due
giorni goduto in sostituzione della madre e' riconosciuta
un'indennita' giornaliera a carico dell'INPS pari al 100
per cento della retribuzione e per il restante giorno in
aggiunta all'obbligo di astensione della madre e'
riconosciuta un'indennita' pari al 100 per cento della
retribuzione. Il padre lavoratore e' tenuto a fornire
preventiva comunicazione in forma scritta al datore di
lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno
quindici giorni prima dei medesimi. All'onere derivante
dalla presente lettera, valutato in 78 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede, quanto
a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e
2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e,
quanto a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni
2013-2015, ai sensi del comma 69 del presente articolo;
b) nei limiti delle risorse di cui al comma 26 e con le
modalita' di cui al comma 25, e' disciplinata la
possibilita' di concedere alla madre lavoratrice, al
termine del periodo di congedo di maternita', per gli
undici mesi successivi e in alternativa al congedo
parentale di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 32
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151
del 2001, la corresponsione di voucher per l'acquisto di
servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri
della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei
servizi privati accreditati, da richiedere al datore di
lavoro.
25. Con decreto, di natura non regolamentare, del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare
entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti, nei limiti delle risorse di
cui al comma 26:
a) i criteri di accesso e le modalita' di utilizzo
delle misure sperimentali di cui al comma 24;
b) il numero e l'importo dei voucher di cui al comma
24, lettera b), tenuto anche conto dell'indicatore della
situazione economica equivalente del nucleo familiare di
appartenenza.
26. Il decreto di cui al comma 25 provvede altresi' a
determinare, per la misura sperimentale di cui al comma 24,
lettera b), e per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, la
quota di risorse del citato fondo di cui all'articolo 24,
comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, nel limite delle quali e' riconosciuto il
beneficio previsto dalla predetta misura sperimentale.
27. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, il primo periodo e'
sostituito dai seguenti: «Agli effetti della determinazione
del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati
di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con
contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non
sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della
presente legge, i lavoratori occupati con contratto a tempo
determinato di durata fino a sei mesi, i soci di
cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i
lavoratori assunti con contratto di inserimento, i
lavoratori occupati con contratto di somministrazione
presso l'utilizzatore, i lavoratori assunti per attivita'
da svolgersi all'estero per la durata di tale attivita', i
soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai
sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio
2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che
aderiscono al programma di emersione, ai sensi
dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001,
n. 383, e successive modificazioni. Restano salve le
ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore»;
b) all'articolo 5, comma 2, dopo il secondo periodo e'
inserito il seguente: «Indipendentemente dall'inquadramento
previdenziale dei lavoratori e' considerato personale di
cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi
industriali o impiantistici e nelle relative opere di
manutenzione svolte in cantiere»;
c) all'articolo 5, dopo il comma 8-quater e' aggiunto
il seguente:
«8-quinquies. Al fine di evitare abusi nel ricorso
all'istituto dell'esonero dagli obblighi di cui
all'articolo 3 e di garantire il rispetto delle quote di
riserva, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono
ridefiniti i procedimenti relativi agli esoneri, i criteri
e le modalita' per la loro concessione e sono stabilite
norme volte al potenziamento delle attivita' di controllo»;
d) all'articolo 6, comma 1, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «I medesimi organismi sono tenuti a
comunicare, anche in via telematica, con cadenza almeno
mensile, alla competente Direzione territoriale del lavoro,
il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3,
nonche' il ricorso agli esoneri, ai fini della attivazione
degli eventuali accertamenti».
28. Al terzo periodo del comma 67 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono soppresse le parole:
«In via sperimentale, con riferimento al triennio
2008-2010,» e, al comma 68, i periodi secondo, terzo e
quarto sono sostituiti dal seguente: «A decorrere dall'anno
2012 lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal
datore di lavoro e' concesso secondo i criteri di cui al
comma 67 e con la modalita' di cui al primo periodo del
presente comma, a valere sulle risorse, pari a 650 milioni
di euro annui, gia' presenti nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative al
Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per
incentivare la contrattazione di secondo livello».
Conseguentemente e' abrogato il comma 14 dell'articolo 33
della legge 12 novembre 2011, n. 183.
29. Per l'anno 2011, per gli sgravi contributivi di cui
all'articolo 1, comma 47, quarto periodo, della legge 13
dicembre 2010, n. 220, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e' autorizzato ad utilizzare le risorse
iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione
del medesimo Ministero gia' impegnate per le medesime
finalita'.
30. All'articolo 22, comma 11, secondo periodo, del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le
parole: «per un periodo non inferiore a sei mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «per un periodo non inferiore ad
un anno ovvero per tutto il periodo di durata della
prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore
straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al
secondo periodo, trovano applicazione i requisiti
reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b)».
31. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo sono premesse le seguenti parole:
«Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi
nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro
e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative del
settore che possono individuare metodi e procedure di
controllo e di verifica della regolarita' complessiva degli
appalti,»;
b) i periodi dal secondo al quinto sono sostituiti dai
seguenti: «Il committente imprenditore o datore di lavoro
e' convenuto in giudizio per il pagamento unitamente
all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori
subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di
lavoro puo' eccepire, nella prima difesa, il beneficio
della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore
medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il
giudice accerta la responsabilita' solidale di tutti gli
obbligati, ma l'azione esecutiva puo' essere intentata nei
confronti del committente imprenditore o datore di lavoro
solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio
dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il
committente che ha eseguito il pagamento puo' esercitare
l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo
le regole generali».
32. All'articolo 36, comma 1, lettera b-bis), del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo le parole:
«definiti dalla contrattazione collettiva» e' inserita la
seguente: «nazionale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «o, in via delegata, dalla contrattazione a livelli
decentrati».
33. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 1 sono aggiunti i
seguenti:
«1-bis. Nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori
sociali per i quali lo stato di disoccupazione costituisca
requisito, gli obiettivi e gli indirizzi operativi di cui
al comma 1 devono prevedere almeno l'offerta delle seguenti
azioni:
a) colloquio di orientamento entro i tre mesi
dall'inizio dello stato di disoccupazione;
b) azioni di orientamento collettive fra i tre e i sei
mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, con
formazione sulle modalita' piu' efficaci di ricerca di
occupazione adeguate al contesto produttivo territoriale;
c) formazione della durata complessiva non inferiore a
due settimane tra i sei e i dodici mesi dall'inizio dello
stato di disoccupazione, adeguata alle competenze
professionali del disoccupato e alla domanda di lavoro
dell'area territoriale di residenza;
d) proposta di adesione ad iniziative di inserimento
lavorativo entro la scadenza del periodo di percezione del
trattamento di sostegno del reddito.
1-ter. Nei confronti dei beneficiari di trattamento di
integrazione salariale o di altre prestazioni in costanza
di rapporto di lavoro, che comportino la sospensione
dall'attivita' lavorativa per un periodo superiore ai sei
mesi, gli obiettivi e gli indirizzi operativi di cui al
comma 1 devono prevedere almeno l'offerta di formazione
professionale della durata complessiva non inferiore a due
settimane adeguata alle competenze professionali del
disoccupato»;
b) all'articolo 3, la rubrica e' sostituita dalla
seguente: «Livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i servizi per l'impiego»;
c) all'articolo 4, comma 1:
1).
2) alla lettera c), le parole: «con durata del
contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in
entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a
quattro mesi se si tratta di giovani,» sono soppresse;
3) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso
di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi».
34. Con accordo in sede di Conferenza unificata di cui
al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed in
coerenza con i documenti di programmazione degli interventi
cofinanziati con fondi strutturali europei e' definito un
sistema di premialita', per la ripartizione delle risorse
del fondo sociale europeo, legato alla prestazione di
politiche attive e servizi per l'impiego.
35. Entro il 30 giugno 2013 l'INPS predispone e mette a
disposizione dei servizi competenti di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, e successive modificazioni, una banca dati
telematica contenente i dati individuali dei beneficiari di
ammortizzatori sociali, con indicazione dei dati
anagrafici, di residenza e domicilio, e dei dati essenziali
relativi al tipo di ammortizzatore sociale di cui
beneficiano.
36. Ai fini della verifica della erogazione dei servizi
in misura non inferiore ai livelli essenziali definiti ai
sensi dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 181
del 2000, e' fatto obbligo ai servizi competenti di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera g), del medesimo decreto
legislativo, di inserire nella banca dati di cui al comma
35, con le modalita' definite dall'INPS, i dati essenziali
concernenti le azioni di politica attiva e di attivazione
svolte nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori
sociali.
37. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
da 34 a 36 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono con le risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
38. Nei casi di presentazione di una domanda di
indennita' nell'ambito dell'ASpI, la dichiarazione di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, e successive modificazioni, puo' essere resa
dall'interessato all'INPS, che trasmette la dichiarazione
al servizio competente per territorio mediante il sistema
informativo di cui al comma 35 del presente articolo.
39. Al fine di semplificare gli adempimenti connessi al
riconoscimento degli incentivi all'assunzione, le regioni e
le province mettono a disposizione dell'INPS, secondo
modalita' dallo stesso indicate, le informazioni di propria
competenza necessarie per il riconoscimento degli incentivi
all'assunzione, ivi comprese le informazioni relative
all'iscrizione nelle liste di mobilita', di cui
all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, e le informazioni relative al
possesso dello stato di disoccupazione e alla sua durata,
ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Le
informazioni di cui al primo periodo sono messe inoltre a
disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali per la pubblicazione nella borsa continua nazionale
del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
40. Il lavoratore sospeso dall'attivita' lavorativa e
beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in
costanza di rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 3
della presente legge, decade dal trattamento qualora
rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di
riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza un
giustificato motivo.
41. Il lavoratore destinatario di una indennita' di
mobilita' o di indennita' o di sussidi, la cui
corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione o
di inoccupazione, decade dai trattamenti medesimi, quando:
a) rifiuti di partecipare senza giustificato motivo ad
una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta
dai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
e successive modificazioni, o non vi partecipi
regolarmente;
b) non accetti una offerta di un lavoro inquadrato in
un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento
rispetto all'importo lordo dell'indennita' cui ha diritto.
42. Le disposizioni di cui ai commi 40 e 41 si
applicano quando le attivita' lavorative o di formazione
ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non
dista piu' di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore,
o comunque che e' raggiungibile mediamente in 80 minuti con
i mezzi di trasporto pubblici.
43. Nei casi di cui ai commi 40, 41 e 42, il lavoratore
destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde
il diritto alla prestazione, fatti salvi i diritti gia'
maturati.
44. E' fatto obbligo ai servizi competenti di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive
modificazioni, di comunicare tempestivamente gli eventi di
cui ai commi da 40 a 43 all'INPS, che provvede ad emettere
il provvedimento di decadenza, recuperando le somme
eventualmente erogate per periodi di non spettanza del
trattamento.
45. Avverso il provvedimento di cui al comma 44 e'
ammesso ricorso al comitato provinciale di cui all'articolo
34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1970, n. 639.
46. Al decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004,
n. 291, l'articolo 1-quinquies e' abrogato.
47. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, il comma 10 e' abrogato.
48. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
247, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 30, alinea, le parole: «in conformita'
all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione»
sono sostituite dalle seguenti: «mediante intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281»;
b) al comma 30, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
«a) servizi per l'impiego e politiche attive»;
c) al comma 31, dopo la lettera e) sono aggiunte le
seguenti:
«e-bis) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in
quanto mai occupato, espulso o beneficiario di
ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca
attiva di una nuova occupazione;
e-ter) qualificazione professionale dei giovani che
entrano nel mercato del lavoro;
e-quater) formazione nel continuo dei lavoratori;
e-quinquies) riqualificazione di coloro che sono
espulsi, per un loro efficace e tempestivo ricollocamento;
e-sexies) collocamento di soggetti in difficile
condizione rispetto alla loro occupabilita'».
49. I decreti di cui all'articolo 1, comma 30, alinea,
della legge n. 247 del 2007 sono adottati entro il termine
di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
50. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1,
comma 30, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 247,
come modificata dal comma 48, lettera b), del presente
articolo, deve essere assicurata l'armonizzazione degli
emanandi decreti con le disposizioni di cui ai commi da 33
a 49.
51. In linea con le indicazioni dell'Unione europea,
per apprendimento permanente si intende qualsiasi attivita'
intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e
informale, nelle varie fasi della vita, al fine di
migliorare le conoscenze, le capacita' e le competenze, in
una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale.
Le relative politiche sono determinate a livello nazionale
con intesa in sede di Conferenza unificata, su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentito il Ministro dello sviluppo economico e sentite le
parti sociali, a partire dalla individuazione e
riconoscimento del patrimonio culturale e professionale
comunque accumulato dai cittadini e dai lavoratori nella
loro storia personale e professionale, da documentare
attraverso la piena realizzazione di una dorsale
informativa unica mediante l'interoperabilita' delle banche
dati centrali e territoriali esistenti.
52. Per apprendimento formale si intende quello che si
attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle
universita' e istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica, e che si conclude con il
conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o
diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato a
norma del testo unico di cui al decreto legislativo 14
settembre 2011, n. 167, o di una certificazione
riconosciuta.
53. Per apprendimento non formale si intende quello
caratterizzato da una scelta intenzionale della persona,
che si realizza al di fuori dei sistemi indicati al comma
52, in ogni organismo che persegua scopi educativi e
formativi, anche del volontariato, del servizio civile
nazionale e del privato sociale e nelle imprese.
54. Per apprendimento informale si intende quello che,
anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza
nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attivita'
nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che
in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro,
familiare e del tempo libero.
55. Con la medesima intesa di cui al comma 51 del
presente articolo, in coerenza con il principio di
sussidiarieta' e nel rispetto delle competenze di
programmazione delle regioni, sono definiti, sentite le
parti sociali, indirizzi per l'individuazione di criteri
generali e priorita' per la promozione e il sostegno alla
realizzazione di reti territoriali che comprendono
l'insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro
collegati organicamente alle strategie per la crescita
economica, l'accesso al lavoro dei giovani, la riforma del
welfare, l'invecchiamento attivo, l'esercizio della
cittadinanza attiva, anche da parte degli immigrati. In
tali contesti, sono considerate prioritarie le azioni
riguardanti:
a) il sostegno alla costruzione, da parte delle
persone, dei propri percorsi di apprendimento formale, non
formale ed informale di cui ai commi da 51 a 54, ivi
compresi quelli di lavoro, facendo emergere ed individuando
i fabbisogni di competenza delle persone in correlazione
con le necessita' dei sistemi produttivi e dei territori di
riferimento, con particolare attenzione alle competenze
linguistiche e digitali;
b) il riconoscimento di crediti formativi e la
certificazione degli apprendimenti comunque acquisiti;
c) la fruizione di servizi di orientamento lungo tutto
il corso della vita.
56. Alla realizzazione e allo sviluppo delle reti
territoriali dei servizi concorrono anche:
a) le universita', nella loro autonomia, attraverso
l'inclusione dell'apprendimento permanente nelle loro
strategie istituzionali, l'offerta formativa flessibile e
di qualita', che comprende anche la formazione a distanza,
per una popolazione studentesca diversificata, idonei
servizi di orientamento e consulenza, partenariati
nazionali, europei e internazionali a sostegno della
mobilita' delle persone e dello sviluppo sociale ed
economico;
b) le imprese, attraverso rappresentanze datoriali e
sindacali;
c) le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura nell'erogazione dei servizi destinati a
promuovere la crescita del sistema imprenditoriale e del
territorio, che comprendono la formazione, l'apprendimento
e la valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita
dalle persone;
d) l'Osservatorio sulla migrazione interna nell'ambito
del territorio nazionale istituito con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali 11 dicembre 2009, di
cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65
del 13 marzo 2010; le strutture territoriali degli enti
pubblici di ricerca.
57. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
55 e 56 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate
provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
58. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, sentito il Ministro
dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza
unificata, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche e formative, delle universita' e degli istituti
di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sentite
le parti sociali, uno o piu' decreti legislativi per la
definizione delle norme generali e dei livelli essenziali
delle prestazioni, riferiti agli ambiti di rispettiva
competenza dello Stato, delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, per l'individuazione e
validazione degli apprendimenti non formali e informali,
con riferimento al sistema nazionale di certificazione
delle competenze di cui ai commi da 64 a 68, sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione e validazione degli apprendimenti non
formali e informali di cui ai commi 53 e 54, acquisiti
dalla persona, quali servizi effettuati su richiesta
dell'interessato, finalizzate a valorizzare il patrimonio
culturale e professionale delle persone e la consistenza e
correlabilita' dello stesso in relazione alle competenze
certificabili e ai crediti formativi riconoscibili ai sensi
dei commi da 64 a 68;
b) individuazione e validazione dell'apprendimento non
formale e informale di cui alla lettera a) effettuate
attraverso un omogeneo processo di servizio alla persona e
sulla base di idonei riscontri e prove, nel rispetto delle
scelte e dei diritti individuali e in modo da assicurare a
tutti pari opportunita';
c) riconoscimento delle esperienze di lavoro quale
parte essenziale del percorso educativo, formativo e
professionale della persona;
d) definizione dei livelli essenziali delle prestazioni
per l'erogazione dei servizi di cui alla lettera a) da
parte dei soggetti istituzionalmente competenti in materia
di istruzione, formazione e lavoro, ivi incluse le imprese
e loro rappresentanze nonche' le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
e) possibilita' di riconoscimento degli apprendimenti
non formali e informali convalidati come crediti formativi
in relazione ai titoli di istruzione e formazione e alle
qualificazioni compresi nel repertorio nazionale di cui al
comma 67;
f) previsione di procedure di convalida
dell'apprendimento non formale e informale e di
riconoscimento dei crediti da parte dei soggetti di cui
alla lettera d), ispirate a principi di semplicita',
trasparenza, rispondenza ai sistemi di garanzia della
qualita' e valorizzazione del patrimonio culturale e
professionale accumulato nel tempo dalla persona;
g) effettuazione di riscontri e prove di cui alla
lettera b) sulla base di quadri di riferimento e regole
definiti a livello nazionale, in relazione ai livelli e ai
sistemi di referenziazione dell'Unione europea e in modo da
assicurare, anche a garanzia dell'equita' e del pari
trattamento delle persone, la comparabilita' delle
competenze certificate sull'intero territorio nazionale.
59. Nell'esercizio della delega di cui al comma 58, con
riferimento alle certificazioni di competenza, e'
considerato anche il ruolo svolto dagli organismi di
certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale
di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.
60. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui al comma 58, il
Governo puo' adottare eventuali disposizioni integrative e
correttive, con le medesime modalita' e nel rispetto dei
medesimi principi e criteri direttivi.
61. Dall'adozione dei decreti legislativi di cui al
comma 58 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, ferma restando la facolta'
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano di stabilire la quota dei costi a carico della
persona che chiede la convalida dell'apprendimento non
formale e informale e la relativa certificazione delle
competenze.
62. Al fine di conferire organicita' e sistematicita'
alle norme in materia di informazione e consultazione dei
lavoratori, nonche' di partecipazione dei dipendenti agli
utili e al capitale, il Governo e' delegato ad adottare,
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, uno o piu' decreti legislativi
finalizzati a favorire le forme di coinvolgimento dei
lavoratori nell'impresa, attivate attraverso la
stipulazione di un contratto collettivo aziendale, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione degli obblighi di informazione,
consultazione o negoziazione a carico dell'impresa nei
confronti delle organizzazioni sindacali, dei lavoratori, o
di appositi organi individuati dal contratto medesimo, nel
rispetto dei livelli minimi fissati dal decreto legislativo
6 febbraio 2007, n. 25, di recepimento della direttiva
2002/14/CE sull'informazione e consultazione dei
lavoratori;
b) previsione di procedure di verifica
dell'applicazione e degli esiti di piani o decisioni
concordate, anche attraverso l'istituzione di organismi
congiunti, paritetici o comunque misti, dotati delle
prerogative adeguate;
c) istituzione di organismi congiunti, paritetici o
comunque misti, dotati di competenze di controllo e
partecipazione nella gestione di materie quali la sicurezza
dei luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori,
l'organizzazione del lavoro, la formazione professionale,
la promozione e l'attuazione di una situazione effettiva di
pari opportunita', le forme di remunerazione collegate al
risultato, i servizi sociali destinati ai lavoratori e alle
loro famiglie, forme di welfare aziendale, ogni altra
materia attinente alla responsabilita' sociale
dell'impresa;
d) controllo sull'andamento o su determinate scelte di
gestione aziendali, mediante partecipazione di
rappresentanti eletti dai lavoratori o designati dalle
organizzazioni sindacali in organi di sorveglianza;
e) previsione della partecipazione dei lavoratori
dipendenti agli utili o al capitale dell'impresa e della
partecipazione dei lavoratori all'attuazione e al risultato
di piani industriali, con istituzione di forme di accesso
dei rappresentanti sindacali alle informazioni
sull'andamento dei piani medesimi;
f) previsione che nelle imprese esercitate in forma di
societa' per azioni o di societa' europea, a norma del
regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre
2001, che occupino complessivamente piu' di trecento
lavoratori e nelle quali lo statuto preveda che
l'amministrazione e il controllo sono esercitati da un
consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in
conformita' agli articoli da 2409-octies a
2409-quaterdecies del codice civile, possa essere prevista
la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori nel
consiglio di sorveglianza come membri a pieno titolo di
tale organo, con gli stessi diritti e gli stessi obblighi
dei membri che rappresentano gli azionisti, compreso il
diritto di voto;
g) previsione dell'accesso privilegiato dei lavoratori
dipendenti al possesso di azioni, quote del capitale
dell'impresa, o diritti di opzione sulle stesse,
direttamente o mediante la costituzione di fondazioni, di
appositi enti in forma di societa' di investimento a
capitale variabile, oppure di associazioni di lavoratori, i
quali abbiano tra i propri scopi un utilizzo non
speculativo delle partecipazioni e l'esercizio della
rappresentanza collettiva nel governo dell'impresa.
63. Per l'adozione dei decreti legislativi di cui al
comma 62 si applicano le disposizioni di cui al comma 90
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in
quanto compatibili. Dai decreti legislativi di cui alle
lettere a), b), c), d), f) e g) del comma 62 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Il decreto legislativo di cui alla lettera e) del
comma 62 puo' essere adottato solo dopo che la legge di
stabilita' relativa all'esercizio in corso al momento della
sua adozione avra' disposto le risorse necessarie per far
fronte agli oneri derivanti dal decreto legislativo stesso.
64. Il sistema pubblico nazionale di certificazione
delle competenze si fonda su standard minimi di servizio
omogenei su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei
principi di accessibilita', riservatezza, trasparenza,
oggettivita' e tracciabilita'.
65. La certificazione delle competenze acquisite nei
contesti formali, non formali ed informali e' un atto
pubblico finalizzato a garantire la trasparenza e il
riconoscimento degli apprendimenti, in coerenza con gli
indirizzi fissati dall'Unione europea. La certificazione
conduce al rilascio di un certificato, un diploma o un
titolo che documenta formalmente l'accertamento e la
convalida effettuati da un ente pubblico o da un soggetto
accreditato o autorizzato. Le procedure di certificazione
sono ispirate a criteri di semplificazione, tracciabilita'
e accessibilita' della documentazione e dei servizi,
soprattutto attraverso la dorsale informativa unica di cui
al comma 51, nel rispetto delle norme di accesso agli atti
amministrativi e di tutela della privacy.
66. Per competenza certificabile ai sensi del comma 64,
si intende un insieme strutturato di conoscenze e di
abilita', acquisite nei contesti di cui ai commi da 51 a 54
e riconoscibili anche come crediti formativi, previa
apposita procedura di validazione nel caso degli
apprendimenti non formali e informali secondo quanto
previsto dai commi da 58 a 61.
67. Tutti gli standard delle qualificazioni e
competenze certificabili ai sensi del sistema pubblico di
certificazione sono raccolti in repertori codificati a
livello nazionale o regionale, pubblicamente riconosciuti e
accessibili in un repertorio nazionale dei titoli di
istruzione e formazione e delle qualificazioni
professionali.
68. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma
58, sono definiti:
a) gli standard di certificazione delle competenze e
dei relativi servizi, rispondenti ai principi di cui al
comma 64, che contengono gli elementi essenziali per la
riconoscibilita' e ampia spendibilita' delle certificazioni
in ambito regionale, nazionale ed europeo;
b) i criteri per la definizione e l'aggiornamento,
almeno ogni tre anni, del repertorio nazionale dei titoli
di istruzione e formazione e delle qualificazioni
professionali;
c) le modalita' di registrazione delle competenze
certificate, anche con riferimento al libretto formativo ed
alle anagrafi del cittadino.
69. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato complessivamente in 1.719 milioni di euro
per l'anno 2013, 2.921 milioni di euro per l'anno 2014,
2.501 milioni di euro per l'anno 2015, 2.482 milioni di
euro per l'anno 2016, 2.038 milioni di euro per l'anno
2017, 2.142 milioni di euro per l'anno 2018, 2.148 milioni
di euro per l'anno 2019, 2.195 milioni di euro per l'anno
2020 e 2.225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2021, si provvede:
a) quanto a 1.138 milioni di euro per l'anno 2013,
2.014 milioni di euro per l'anno 2014 e 1.716 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante utilizzo
delle maggiori entrate e dei risparmi di spesa derivanti
dai commi da 72 a 79;
b) quanto a 581 milioni di euro per l'anno 2013, 907
milioni di euro per l'anno 2014, 785 milioni di euro per
l'anno 2015, 766 milioni di euro per l'anno 2016, 322
milioni di euro per l'anno 2017, 426 milioni di euro per
l'anno 2018, 432 milioni di euro per l'anno 2019, 479
milioni di euro per l'anno 2020 e 509 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2021, mediante riduzione delle
dotazioni finanziarie del programma di spesa «Regolazioni
contabili, restituzioni e rimborsi di imposta» nell'ambito
della missione «Politiche economico-finanziarie e di
bilancio» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
70. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle
finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari
derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente
legge. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto
di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui
al comma 69, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di
cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata
legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle
finanze provvede, a decorrere dall'anno 2013, con proprio
decreto, alla riduzione lineare, nella misura necessaria
alla copertura finanziaria, delle dotazioni finanziarie
disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di
competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili
di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun
Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli
stanziamenti relativi all'istituto della destinazione del
cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela
dell'ordine e la sicurezza pubblica, nonche' per il
soccorso pubblico. Il Ministro dell'economia e delle
finanze, ai fini delle successive riduzioni, e' autorizzato
ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme.
Le amministrazioni potranno proporre variazioni
compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli
accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza
sui saldi di finanza.
71. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
72. All'articolo 164, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: «nella misura del 40 per
cento» e le parole: «nella suddetta misura del 40 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del
27,5 per cento»;
b) alla lettera b-bis), le parole: «nella misura del 90
per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura
del 70 per cento».
73. Le disposizioni di cui al comma 72 si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di
imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del
periodo precedente, quella che si sarebbe determinata
applicando le disposizioni di cui al comma 72.
74. All'articolo 37, comma 4-bis, primo periodo, del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le
parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5
per cento». La disposizione di cui al presente comma si
applica a decorrere dall'anno 2013.
75. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43, come modificato dal comma 48 dell'articolo 2 della
presente legge, l'addizionale comunale sui diritti di
imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo
2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e'
ulteriormente incrementata, a decorrere dal 1° luglio 2013,
di due euro a passeggero imbarcato. Le maggiori somme
derivanti dall'incremento dell'addizionale disposto dal
presente comma sono versate all'INPS con le stesse
modalita' previste dalla disposizione di cui al comma 48,
lettera b), dell'articolo 2, e in riferimento alle stesse
si applicano le disposizioni di cui ai commi 49 e 50 del
medesimo articolo 2.
76. Il contributo di cui all'articolo 334 del codice
delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, applicato sui premi delle
assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni
causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti, per il quale l'impresa di assicurazione ha
esercitato il diritto di rivalsa nei confronti del
contraente, e' deducibile, ai sensi dell'articolo 10, comma
1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dal reddito complessivo del
contraente medesimo per la parte che eccede 40 euro. La
disposizione di cui al presente comma si applica a
decorrere dall'anno 2012.
77. L'INPS e l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito della
propria autonomia, adottano misure di razionalizzazione
organizzativa, aggiuntive rispetto a quelle previste
dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n.
183, e dall'articolo 21, commi da 1 a 9, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, volte a ridurre le
proprie spese di funzionamento, in misura pari a 90 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Le riduzioni sono
quantificate, rispettivamente, in 18 milioni di euro annui
per l'INAIL e in 72 milioni di euro per l'INPS, sulla base
di quanto stabilito con il decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, emanato in applicazione del
citato articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011,
n. 183. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui
al presente comma sono versate entro il 30 giugno di
ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato.
78. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
nell'ambito della propria autonomia, adotta misure di
razionalizzazione organizzativa, aggiuntive rispetto a
quelle previste dall'articolo 4, comma 38, della legge 12
novembre 2011, n. 183, volte a ridurre le proprie spese di
funzionamento, in misura pari a euro 10 milioni a decorrere
dall'esercizio 2013, che sono conseguentemente versati
entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo
dello stato di previsione dell'entrata.
79. I Ministeri vigilanti verificano l'attuazione degli
adempimenti di cui ai commi 77 e 78, comprese le misure
correttive previste dalle disposizioni vigenti ivi
indicate, anche con riferimento alla effettiva riduzione
delle spese di funzionamento degli enti interessati.".
Si riporta l'articolo 17, comma 1, della legge 24
giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione
dell'occupazione), come modificato dal presente decreto:
"Art. 17. (Riordino della formazione professionale)
1. Allo scopo di assicurare ai lavoratori adeguate
opportunita' di formazione ed elevazione professionale
anche attraverso l'integrazione del sistema di formazione
professionale con il sistema scolastico e universitario e
con il mondo del lavoro e un piu' razionale utilizzo delle
risorse vigenti, anche comunitarie, destinate alla
formazione professionale e al fine di realizzare la
semplificazione normativa e di pervenire a una disciplina
organica della materia, anche con riferimento ai profili
formativi di speciali rapporti di lavoro quali
l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, il
presente articolo definisce i seguenti principi e criteri
generali, nel rispetto dei quali sono adottate norme di
natura regolamentare costituenti la prima fase di un piu'
generale, ampio processo di riforma della disciplina in
materia:
a) valorizzazione della formazione professionale quale
strumento per migliorare la qualita' dell'offerta di
lavoro, elevare le capacita' competitive del sistema
produttivo, in particolare con riferimento alle medie e
piccole imprese e alle imprese artigiane e incrementare
l'occupazione, attraverso attivita' di formazione
professionale caratterizzate da moduli flessibili, adeguati
alle diverse realta' produttive locali nonche' di
promozione e aggiornamento professionale degli
imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei soci di
cooperative, secondo modalita' adeguate alle loro
rispettive specifiche esigenze;
b) attuazione dei diversi interventi formativi anche
attraverso il ricorso generalizzato a stages, in grado di
realizzare il raccordo tra formazione e lavoro e
finalizzati a valorizzare pienamente il momento
dell'orientamento nonche' a favorire un primo contatto dei
giovani con le imprese;
c) svolgimento delle attivita' di formazione
professionale da parte delle regioni e/o delle province
anche in convenzione con istituti di istruzione secondaria
e con enti privati aventi requisiti predeterminati;
d) (Abrogata).
e) attribuzione al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di funzioni propositive ai fini della
definizione da parte del comitato di cui all'articolo 5,
comma 5, dei criteri e delle modalita' di certificazione
delle competenze acquisite con la formazione professionale;
f) adozione di misure idonee a favorire, secondo piani
di intervento predisposti dalle regioni, la formazione e la
mobilita' interna o esterna al settore degli addetti alla
formazione professionale nonche' la ristrutturazione degli
enti di formazione e la trasformazione dei centri in
agenzie formative al fine di migliorare l'offerta formativa
e facilitare l'integrazione dei sistemi; le risorse
finanziarie da destinare a tali interventi saranno
individuate con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale nell'ambito delle disponibilita', da
preordinarsi allo scopo, esistenti nel Fondo di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236;
g) semplificazione delle procedure, ivi compresa la
eventuale sostituzione della garanzia fideiussoria prevista
dall'articolo 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per
effetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e seguenti
definite a livello nazionale anche attraverso parametri
standard, con deferimento ad atti delle amministrazioni
competenti, adottati anche ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, ed a strumenti convenzionali oltre che delle
disposizioni di natura integrativa, esecutiva e
organizzatoria anche della disciplina di specifici aspetti
nei casi previsti dalle disposizioni regolamentari emanate
ai sensi del comma 2, con particolare riferimento alla
possibilita' di stabilire requisiti minimi e criteri di
valutazione delle sedi operative ai fini
dell'accreditamento;
h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti.
2. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 1 sono
emanate, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti,
sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri della pubblica istruzione,
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
per le pari opportunita', del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, per la funzione pubblica e gli
affari regionali, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, previo parere delle Competenti
commissioni parlamentari.
3. A garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo
o di acconto a valere sulle risorse del Fondo sociale
europeo e dei relativi cofinanziamenti nazionali e'
istituito, presso il Ministero del tesoro - Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale per
l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione
delle politiche comunitarie (IGFOR), un Fondo di rotazione
con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai
sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n.
1041.
4. Il Fondo di cui al comma 3 e' alimentato da un
contributo a carico dei soggetti privati attuatori degli
interventi finanziati, nonche', per l'anno 1997, da un
contributo di lire 30 miliardi che gravera' sulle
disponibilita' derivanti dal terzo del gettito della
maggiorazione contributiva prevista dall'articolo 25 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, che affluisce, ai sensi
dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, al Fondo di rotazione per la
formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale
europeo previsto dal medesimo articolo 25 della citata
legge n. 845 del 1978.
5. Il Fondo di cui al comma 3 utilizzera' le risorse di
cui al comma 4 per rimborsare gli organismi comunitari e
nazionali, erogatori dei finanziamenti, nelle ipotesi di
responsabilita' sussidiaria dello Stato membro, ai sensi
dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2082/93 del
Consiglio del 20 luglio 1993, accertate anche
precedentemente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Ministro del tesoro, di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, stabilisce con proprio decreto le norme di
amministrazione e di gestione del Fondo di cui al comma 3.
Con il medesimo decreto e' individuata l'aliquota del
contributo a carico dei soggetti privati di cui al comma 4,
da calcolare sull'importo del finanziamento concesso, che
puo' essere rideterminata con successivo decreto per
assicurare l'equilibrio finanziario del predetto Fondo. Il
contributo non grava sull'importo dell'aiuto finanziario al
quale hanno diritto i beneficiari.".
Il D. Lgs. 1° dicembre 1997, n. 468 (Revisione della
disciplina sui lavori socialmente utili, a norma
dell'articolo 22 della L. 24 giugno 1997, n. 196), abrogato
dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 8
gennaio 1998, n. 5.
Il D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle
regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia
di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della L. 15
marzo 1997, n. 59), abrogato dal presente decreto, e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5.
Si riporta l'articolo 66 della citata legge n. 144 del
1999, come modificato dal presente decreto:
" Art. 66. Integrazione del Fondo per l'occupazione e
interventi in materia di formazione continua.
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
incrementato di lire 900 miliardi per l'anno 1999 e di lire
800 miliardi a decorrere dall'anno 2000.
2. (Abrogato).
3. Entro il 30 novembre di ciascun anno, i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e della pubblica
istruzione verificano, secondo le rispettive competenze, le
attivita' di formazione e istruzione professionale svolte
dalle regioni e dagli altri soggetti pubblici e trasmettono
al Parlamento una relazione dettagliata contenente l'elenco
delle attivita' svolte, dei soggetti che le svolgono, del
personale impiegato nello svolgimento, dei costi, con la
specificazione delle parti a carico di soggetti pubblici,
del numero delle persone a cui e' stata impartita la
formazione e degli effetti occupazionali della formazione
con riferimento ai medesimi soggetti.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
lire 1.100 miliardi per l'anno 1999 e a lire 1000 miliardi
a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo
scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.
5. In attesa della riforma degli incentivi
all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, le
disposizioni relative ai piani per l'inserimento
professionale dei giovani privi di occupazione, di cui
all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
n. 451 e successive modificazioni, sono prorogate per gli
anni 1999 e 2000. I predetti piani sono realizzati sulla
base di una programmazione che ne preveda la conclusione
entro il 31 dicembre 2000. Al relativo onere si provvede
nel limite massimo di lire 110 miliardi a carico degli
stanziamenti del Fondo di cui al comma 1 per l'anno 1999 e
con le risorse finanziarie residue allo scopo preordinate
per gli esercizi finanziari 1997 e 1998 nell'ambito del
predetto Fondo.".
Per il testo degli articoli 1-bis e 4-bis del citato
decreto legislativo n. 181 del 2000, pubblicato nella Gazz.
Uff. 4 luglio 2000, n. 154 e modificato dal presente
decreto, si vedano le note all'articolo 13.
Si riporta l'articolo 17 del citato decreto legislativo
n. 22 del 2015, come modificato dal presente decreto:
"Art. 17. Contratto di ricollocazione
1. Il Fondo per le politiche attive del lavoro,
istituito dall'articolo 1, comma 215, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e' incrementato, per l'anno 2015, di
32 milioni di euro provenienti dal gettito relativo al
contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28
giugno 2012, n. 92. Nel rispetto dei principi del presente
decreto, le regioni, nell'ambito della programmazione delle
politiche attive del lavoro, ai sensi dell'articolo 1,
comma 4, lettera u), della legge 10 dicembre 2014, n. 183,
possono attuare e finanziare il contratto di
ricollocazione.
2. (Abrogato).
3. (Abrogato).
4. (Abrogato).
5. (Abrogato).
6. (Abrogato).
7. .(Abrogato).".
Si riportano gli articoli 9, comma 3, 10, comma 1, e
15, comma 12, del citato decreto legislativo n. 22 del
2015, come modificati dal presente decreto:
"Art. 9. Compatibilita' con il rapporto di lavoro
subordinato.
(Omissis).
3. Il lavoratore titolare di due o piu' rapporti di
lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei
detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per
giusta causa, o di risoluzione consensuale intervenuta
nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della
legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo
1, comma 40, della legge n. 92 del 2012, e il cui reddito
corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle
detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, ha
diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti, di percepire
la NASpI, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a
condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni dalla
domanda di prestazione il reddito annuo previsto."
" Art. 10. Compatibilita' con lo svolgimento di
attivita' lavorativa in forma autonoma o di impresa
individuale.
1. Il lavoratore che durante il periodo in cui
percepisce la NASpI intraprenda un'attivita' lavorativa
autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un
reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore
alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 deve
informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attivita',
dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La
NASpI e' ridotta di un importo pari all'80 per cento del
reddito previsto, rapportato al periodo di tempo
intercorrente tra la data di inizio dell'attivita' e la
data in cui termina il periodo di godimento dell'indennita'
o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui
al periodo precedente e' ricalcolata d'ufficio al momento
della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il
lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della
dichiarazione dei redditi e' tenuto a presentare all'INPS
un'apposita autodichiarazione concernente il reddito
ricavato dall'attivita' lavorativa autonoma o di impresa
individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel
caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il
lavoratore e' tenuto a restituire la NASpI percepita dalla
data di inizio dell'attivita' lavorativa autonoma o di
impresa individuale."
"Art. 15. Indennita' di disoccupazione per i lavoratori
con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa -
DIS-COLL12.
(Omissis).
12. Il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda
un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale,
dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un'imposta
lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi
dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, deve comunicare all'INPS entro
trenta giorni dall'inizio dell'attivita' il reddito annuo
che prevede di trarne. Nel caso di mancata comunicazione
del reddito previsto il beneficiario decade dal diritto
alla DIS-COLL a decorrere dalla data di inizio
dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa
individuale. La DIS-COLL e' ridotta di un importo pari
all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al
periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio
dell'attivita' e la data in cui termina il periodo di
godimento dell'indennita' o, se antecedente, la fine
dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente e'
ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della
dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato
dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei
redditi e' tenuto a presentare all'INPS un'apposita
autodichiarazione concernente il reddito ricavato
dall'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale
entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata
presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore e'
tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di
inizio dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa
individuale.".