Art. 17 
 
Sanzione applicabile in caso  di  cessioni,  risoluzioni  e  proroghe
  anche tacite dei contratti  di  locazione  e  di  affitto  di  beni
  immobili 
 
  1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo il primo periodo  e'  inserito  il  seguente:
"Entro il termine di trenta giorni deve essere presentata all'ufficio
presso  cui  e'  stato  registrato  il  contratto  di  locazione   la
comunicazione  relativa  alle  cessioni,  alle  risoluzioni  e   alle
proroghe anche tacite dello stesso.". 
    b) dopo il comma 1, e' inserito  il  seguente:  "1-bis.  Chi  non
esegue, in tutto o in parte, il versamento  relativo  alle  cessioni,
risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di cui al  comma  1
e' sanzionato ai sensi dell'articolo 13 del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 471."; 
    c) il comma 2 e' soppresso. 
  2. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo  2011,
n. 23, dopo il primo periodo e' aggiunto il  seguente:  "In  caso  di
mancata presentazione della comunicazione relativa  alla  risoluzione
del contratto di locazione per il quale e' stata esercitata l'opzione
per l'applicazione dell'imposta cedolare secca, entro  trenta  giorni
dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione in  misura  fissa
pari a euro 67, ridotta a euro  35  se  presentata  con  ritardo  non
superiore a trenta giorni.". 
 
          Note all'art. 17: 
              -  Il  testo  vigente  dell'art.  17  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  aprile  1986,   n.   131
          (Approvazione   del   Testo   unico   delle    disposizioni
          concernenti  l'imposta  di  registro),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale  30  aprile  1986,  n.  99,  S.O.,  come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 17 (Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite
          dei contratti di locazione e di affitto di beni  immobili).
          - 1. L'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di
          locazione  e  affitto  di  beni  immobili   esistenti   nel
          territorio dello Stato nonche' per le cessioni, risoluzioni
          e proroghe anche tacite degli stessi,  e'  liquidata  dalle
          parti contraenti ed assolta entro  trenta  giorni  mediante
          versamento del relativo importo  presso  uno  dei  soggetti
          incaricati della riscossione,  ai  sensi  dell'art.  4  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237. Entro il termine
          di trenta giorni deve essere presentata all'ufficio  presso
          cui e'  stato  registrato  il  contratto  di  locazione  la
          comunicazione relativa alle cessioni,  alle  risoluzioni  e
          alle proroghe anche tacite dello stesso. 
              1-bis.  Chi  non  esegue,  in  tutto  o  in  parte,  il
          versamento relativo alle cessioni, risoluzioni  e  proroghe
          anche tacite dei contratti di cui al comma 1 e'  sanzionato
          ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo  18  dicembre
          1997, n. 471. 
              2. (Soppresso). 
              3. Per i  contratti  di  locazione  e  sublocazione  di
          immobili urbani di durata pluriennale l'imposta puo' essere
          assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata  del
          contratto  ovvero  annualmente  sull'ammontare  del  canone
          relativo a ciascun anno. In caso di risoluzione  anticipata
          del contratto il contribuente che ha corrisposto  l'imposta
          sul  corrispettivo  pattuito  per   l'intera   durata   del
          contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo  alle
          annualita' successive a quella in corso. L'imposta relativa
          alle annualita' successive alla prima, anche conseguenti  a
          proroghe  del  contratto  comunque  disposte,  deve  essere
          versata con le modalita' di cui al comma 1. 
              3-bis. Per i contratti di affitto di fondi rustici  non
          formati per atto pubblico o scrittura privata  autenticata,
          l'obbligo   della   registrazione   puo'   essere   assolto
          presentando all'ufficio del  registro,  entro  il  mese  di
          febbraio, una denuncia  in  doppio  originale  relativa  ai
          contratti in essere nell'anno precedente. La denuncia  deve
          essere  sottoscritta  e  presentata  da  una  delle   parti
          contraenti e deve contenere le generalita' e  il  domicilio
          nonche' il codice fiscale delle parti contraenti, il  luogo
          e la data  di  stipulazione,  l'oggetto,  il  corrispettivo
          pattuito e la durata del contratto.". 
              - Il testo vigente dell'art. 3 del decreto  legislativo
          14  marzo  2011,  n.  23  (Disposizioni   in   materia   di
          federalismo Fiscale Municipale), pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale  23  marzo  2011,  n.  67,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art.  3  (Cedolare  secca  sugli  affitti).  -  1.  In
          alternativa  facoltativa  rispetto  al   regime   ordinario
          vigente per la tassazione del  reddito  fondiario  ai  fini
          dell'imposta  sul  reddito  delle   persone   fisiche,   il
          proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di
          unita' immobiliari abitative locate ad uso  abitativo  puo'
          optare per il seguente regime. 
              2. A decorrere dall'anno 2011, il canone  di  locazione
          relativo ai contratti aventi ad  oggetto  immobili  ad  uso
          abitativo e le relative  pertinenze  locate  congiuntamente
          all'abitazione, puo'  essere  assoggettato,  in  base  alla
          decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella  forma
          della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul  reddito
          delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonche'
          delle imposte di registro  e  di  bollo  sul  contratto  di
          locazione; la cedolare secca sostituisce anche  le  imposte
          di registro e di bollo sulla risoluzione e  sulle  proroghe
          del contratto di locazione. Sul canone di  locazione  annuo
          stabilito dalle parti  la  cedolare  secca  si  applica  in
          ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare  secca
          puo' essere applicata anche ai contratti di locazione per i
          quali  non  sussiste  l'obbligo  di  registrazione.  Per  i
          contratti stipulati secondo le  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9  dicembre  1998,  n.
          431, relativi ad  abitazioni  ubicate  nei  comuni  di  cui
          all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge  30
          dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta
          tensione     abitativa     individuati     dal     Comitato
          interministeriale   per   la   programmazione    economica,
          l'aliquota  della  cedolare  secca  calcolata  sul   canone
          pattuito dalle parti  e'  ridotta  al  15  per  cento.  Sui
          contratti di locazione aventi a  oggetto  immobili  ad  uso
          abitativo, qualora assoggettati alla cedolare secca di  cui
          al  presente  comma,  alla  fideiussione  prestata  per  il
          conduttore non si applicano le imposte  di  registro  e  di
          bollo. 
              3. Nei casi di omessa richiesta  di  registrazione  del
          contratto di locazione si  applica  l'art.  69  del  citato
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  n.  131  del   1986.   In   caso   di   mancata
          presentazione della comunicazione relativa alla risoluzione
          del contratto di locazione per il quale e' stata esercitata
          l'opzione per l'applicazione dell'imposta  cedolare  secca,
          entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, si applica
          la sanzione in misura fissa pari a euro 67, ridotta a  euro
          35 se presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. 
              (Omissis).".