Art. 22 
 
 
        Violazioni degli obblighi di comunicazione degli enti 
       e delle casse aventi esclusivamente fine assistenziale 
 
  1. All'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel quarto periodo, dopo le parole:  "decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 472" sono aggiunte le seguenti: ", con  un  massimo
di euro 50.000 per soggetto terzo"; 
    b)  dopo  l'ultimo  periodo  e'  aggiunto  il  seguente:  "Se  la
comunicazione e' correttamente trasmessa entro sessanta giorni  dalla
scadenza di cui al comma 25, la sanzione e' ridotta a un  terzo,  con
un massimo di euro 20.000.". 
 
          Note all'art. 22: 
              - Il testo vigente del  comma  26  dell'art.  78  della
          legge 30 dicembre 1991 n. 413 (Disposizioni per ampliare le
          basi   imponibili,   per   razionalizzare,   facilitare   e
          potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la
          rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
          nonche' per riformare il contenzioso e per  la  definizione
          agevolata  dei  rapporti  tributari  pendenti;  delega   al
          Presidente della Repubblica per la concessione di  amnistia
          per reati tributari; istituzioni dei centri  di  assistenza
          fiscale e del conto  fiscale),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 1991, n. 305, S.O.,  come  modificato
          dal presente decreto e' il seguente (si riporta altresi' il
          testo del comma 25-bis per una migliore comprensione): 
              "Art. 78. 
              (Omissis). 
              26. Gli elenchi debbono essere predisposti su  supporti
          magnetici con le  modalita'  ed  i  termini  stabiliti  con
          decreto del Ministro delle finanze. In caso di inosservanza
          degli obblighi relativi a  tali  elenchi  si  applicano  le
          sanzioni previste dall'art.  13  del  d.P.R.  29  settembre
          1973, n. 605, e successive modificazioni. Le modalita' e il
          contenuto   della   trasmissione    sono    definite    con
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.  In
          caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei  dati  di
          cui al comma 25 si applica la sanzione di  cento  euro  per
          ogni comunicazione in deroga a  quanto  previsto  dall'art.
          12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  472,  con
          un massimo di euro 50.000 per soggetto terzo. Nei  casi  di
          errata comunicazione dei dati, la sanzione non  si  applica
          se la trasmissione dei dati corretti e' effettuata entro  i
          cinque giorni successivi alla scadenza di cui al comma  25,
          ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle
          entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione
          stessa. Se  la  comunicazione  e'  correttamente  trasmessa
          entro sessanta giorni dalla scadenza di cui al comma 25, la
          sanzione e' ridotta a un terzo,  con  un  massimo  di  euro
          20.000.".