Art. 22 Violazioni degli obblighi di comunicazione degli enti e delle casse aventi esclusivamente fine assistenziale 1. All'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel quarto periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472" sono aggiunte le seguenti: ", con un massimo di euro 50.000 per soggetto terzo"; b) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "Se la comunicazione e' correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza di cui al comma 25, la sanzione e' ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.".
Note all'art. 22: - Il testo vigente del comma 26 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991 n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1991, n. 305, S.O., come modificato dal presente decreto e' il seguente (si riporta altresi' il testo del comma 25-bis per una migliore comprensione): "Art. 78. (Omissis). 26. Gli elenchi debbono essere predisposti su supporti magnetici con le modalita' ed i termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. In caso di inosservanza degli obblighi relativi a tali elenchi si applicano le sanzioni previste dall'art. 13 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni. Le modalita' e il contenuto della trasmissione sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al comma 25 si applica la sanzione di cento euro per ogni comunicazione in deroga a quanto previsto dall'art. 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000 per soggetto terzo. Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti e' effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza di cui al comma 25, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione e' correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza di cui al comma 25, la sanzione e' ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.".