Art. 24 
 
 
            Riduzione sanzionatoria in caso di rettifiche 
                    del CAF o del professionista 
 
  1. All'articolo 39, comma 1, lettera a), sesto periodo, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole: "nella misura  prevista
dall'articolo 13, comma 1, lettera b),  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 472" sono sostituite dalle seguenti: "a un nono del
minimo". 
 
          Note all'art. 24: 
              - Il testo vigente dell'art. 39, comma  1  del  decreto
          legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  recante  "Norme  di
          semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in  sede
          di dichiarazione dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del   sistema   di
          gestione delle dichiarazioni",  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 28 luglio  1997,  n.  174,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo, e' il seguente: 
              "Art.  39  (Sanzioni).  -  1.  Salvo   che   il   fatto
          costituisca reato  e  ferma  restando  l'irrogazione  delle
          sanzioni per le violazioni di norme tributarie: 
              a) ai soggetti indicati nell'art. 35 che rilasciano  il
          visto di conformita', ovvero l'asseverazione,  infedele  si
          applica, la sanzione amministrativa da  euro  258  ad  euro
          2.582. Salvo il  caso  di  presentazione  di  dichiarazione
          rettificativa,  se  il  visto  infedele  e'  relativo  alla
          dichiarazione dei redditi presentata con  le  modalita'  di
          cui all'art. 13, del decreto ministeriale 31  maggio  1999,
          n. 164, i soggetti indicati nell'art. 35  sono  tenuti  nei
          confronti dello Stato o  del  diverso  ente  impositore  al
          pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della
          sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al
          contribuente ai sensi  dell'art.  36-ter  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,
          sempre che il visto infedele non sia  stato  indotto  dalla
          condotta dolosa  o  gravemente  colposa  del  contribuente.
          Costituiscono titolo per la riscossione mediante  ruolo  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono  richieste
          le  somme  di  cui   al   periodo   precedente.   Eventuali
          controversie sono devolute alla  giurisdizione  tributaria.
          Se entro il 10 novembre dell'anno in cui la  violazione  e'
          stata commessa il CAF o  il  professionista  trasmette  una
          dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se  il
          contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione,
          trasmette  una  comunicazione  dei   dati   relativi   alla
          rettifica il cui contenuto e'  definito  con  provvedimento
          del Direttore dell'Agenzia delle entrate, la  somma  dovuta
          e' pari all'importo della sola  sanzione.  La  sanzione  e'
          ridotta  a  un  nono  del  minimo,  se  il  versamento   e'
          effettuato  entro  la  stessa  data  del  10  novembre.  La
          violazione  e'  punibile  in  caso  di  liquidazione  delle
          imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in
          base alle dichiarazioni, di cui all'art. 36-bis del decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          e in caso di controllo ai sensi  degli  articoli  36-ter  e
          seguenti  del  medesimo  decreto,  nonche'   in   caso   di
          liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni
          e di controllo di cui  agli  articoli  54  e  seguenti  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633. La violazione e' punibile a condizione che  non  trovi
          applicazione l'art. 12-bis del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso  di  ripetute
          violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi,  e'
          disposta a carico  dei  predetti  soggetti  la  sospensione
          dalla facolta' di rilasciare  il  visto  di  conformita'  e
          l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In  caso
          di ripetute violazioni commesse successivamente al  periodo
          di sospensione, e' disposta l'inibizione dalla facolta'  di
          rilasciare il visto di conformita'  e  l'asseverazione.  Si
          considera  violazione  particolarmente  grave  il   mancato
          pagamento della suddetta sanzione; 
              a-bis)  se  il  visto   infedele   e'   relativo   alla
          dichiarazione dei redditi presentata con  le  modalita'  di
          cui all'art. 13, del decreto ministeriale 31  maggio  1999,
          n. 164, non si applica la sanzione amministrativa di cui al
          primo periodo della lettera a); 
              a-ter) nell'ipotesi di dichiarazione  rettificativa  di
          cui al comma 1, lettera a), il contribuente  e'  tenuto  al
          versamento della maggiore imposta  dovuta  e  dei  relativi
          interessi; 
              b) al professionista che  rilascia  una  certificazione
          tributaria di cui  all'art.  36  infedele,  si  applica  la
          sanzione amministrativa da euro 516 ad euro 5.165. In  caso
          di accertamento di tre  distinte  violazioni  commesse  nel
          corso di un  biennio,  e'  disposta  la  sospensione  dalla
          facolta' di rilasciare la certificazione tributaria per  un
          periodo da uno a tre anni. La medesima facolta' e'  inibita
          in caso di accertamento di ulteriori violazioni  ovvero  di
          violazioni di particolare gravita'; si considera violazione
          particolarmente grave il mancato pagamento  della  suddetta
          sanzione. 
              1-bis. Nei casi di violazioni  commesse  ai  sensi  dei
          commi 1 e 3 del presente articolo  e  dell'art.  7-bis,  si
          applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il centro  di
          assistenza  fiscale  per  il   quale   abbia   operato   il
          trasgressore e' obbligato solidalmente con il  trasgressore
          stesso  al  pagamento  di  una  somma  pari  alla  sanzione
          irrogata.".