Art. 26 Ulteriori modifiche in materia di imposta di registro 1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il provvedimento e' stato emanato.».
Note all'art. 26: - Il testo vigente dell'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1986, n. 99, S.O., come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 13 (Termini per la richiesta di registrazione). - 1. La registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta, salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 3-bis, entro venti giorni dalla data dell'atto se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all'estero. 1-bis. Per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il provvedimento e' stato emanato. 2. Per gli inventari, le ricognizioni dello stato di cose o di luoghi e in genere per tutti gli atti che non sono stati formati in un solo giorno il termine decorre dalla data di chiusura dell'atto; per le scritture private autenticate il termine decorre dalla data dell'ultima autenticazione e per i contratti verbali dall'inizio della loro esecuzione, salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 3-bis. 3. Per i provvedimenti e gli atti di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro cinque giorni da quello in cui il provvedimento e' stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-bis dell'art. 67 e, in mancanza di tali elementi, entro cinque giorni dalla data di acquisizione degli stessi. 4. Nei casi di cui al comma secondo dell'art. 12 la registrazione deve essere richiesta entro venti giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese, prevista dagli articoli 2505 e seguenti del codice civile, e in ogni caso non oltre sessanta giorni dalla istituzione o dal trasferimento della sede amministrativa, legale o secondaria nel territorio dello Stato, o dalle altre operazioni di cui all'art. 4.".