Art. 26 
 
 
        Ulteriori modifiche in materia di imposta di registro 
 
  1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
aprile 1986, n. 131 dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:  «1-bis.
Per i decreti di  trasferimento  e  gli  atti  da  essi  ricevuti,  i
cancellieri devono richiedere la registrazione entro sessanta  giorni
da quello in cui il provvedimento e' stato emanato.». 
 
          Note all'art. 26: 
              - Il testo vigente dell'art. 13 del citato decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 131 del  1986  (Approvazione
          del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
          registro), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  30  aprile
          1986, n. 99, S.O., come modificato dal presente decreto, e'
          il seguente: 
              "Art. 13 (Termini per la richiesta di registrazione). -
          1. La registrazione degli atti  che  vi  sono  soggetti  in
          termine fisso deve essere richiesta, salvo quanto  disposto
          dall'art. 17, comma 3-bis, entro venti  giorni  dalla  data
          dell'atto se formato in Italia, entro  sessanta  giorni  se
          formato all'estero. 
              1-bis. Per i decreti di trasferimento  e  gli  atti  da
          essi  ricevuti,  i   cancellieri   devono   richiedere   la
          registrazione entro sessanta giorni da  quello  in  cui  il
          provvedimento e' stato emanato. 
              2. Per gli inventari, le ricognizioni  dello  stato  di
          cose o di luoghi e in genere per tutti  gli  atti  che  non
          sono stati formati in un solo  giorno  il  termine  decorre
          dalla data di chiusura dell'atto; per le scritture  private
          autenticate  il  termine  decorre  dalla  data  dell'ultima
          autenticazione e per i contratti verbali dall'inizio  della
          loro esecuzione, salvo quanto disposto dall'art. 17,  comma
          3-bis. 
              3. Per i provvedimenti e gli atti di cui  all'art.  10,
          comma 1, lettera c), diversi dai decreti di trasferimento e
          dagli  atti  da  essi  ricevuti,   i   cancellieri   devono
          richiedere la registrazione entro cinque giorni  da  quello
          in cui il  provvedimento  e'  stato  pubblicato  o  emanato
          quando dagli atti  del  procedimento  sono  desumibili  gli
          elementi previsti  dal  comma  4-bis  dell'art.  67  e,  in
          mancanza di tali elementi, entro cinque giorni  dalla  data
          di acquisizione degli stessi. 
              4. Nei casi di cui al comma  secondo  dell'art.  12  la
          registrazione deve  essere  richiesta  entro  venti  giorni
          dalla iscrizione nel registro delle imprese, prevista dagli
          articoli 2505 e seguenti del codice civile, e in ogni  caso
          non  oltre  sessanta  giorni  dalla   istituzione   o   dal
          trasferimento   della   sede   amministrativa,   legale   o
          secondaria  nel  territorio  dello  Stato,  o  dalle  altre
          operazioni di cui all'art. 4.".