Art. 27 
 
 
       Modifiche in materia di imposte ipotecaria e catastale 
 
  1. All'articolo 6, comma 2,  del  decreto  legislativo  31  ottobre
1990, n. 347,  le  parole:  "trenta  giorni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "centoventi giorni". 
  2. All'articolo 9 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.  347,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Se
la richiesta di  trascrizione  o  le  annotazioni  obbligatorie  sono
effettuate con un ritardo non superiore a trenta giorni,  si  applica
la  sanzione  amministrativa  dal  cinquanta  al  cento   per   cento
dell'ammontare delle imposte dovute."; 
    b) al comma 2, le parole: "da lire duecentomila  a  lire  quattro
milioni." sono sostituite dalle seguenti: "da euro 100 a euro  2.000,
ridotta a euro 50 se la  richiesta  e'  effettuata  con  ritardo  non
superiore a trenta giorni.". 
 
          Note all'art. 27: 
              - Il testo vigente  degli  artt.  6  e  9  del  decreto
          legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (Approvazione del testo
          unico delle disposizioni concernenti le imposte  ipotecaria
          e  catastale),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   27
          novembre 1990, n. 277, S.O., come modificati  dal  presente
          decreto, e' il seguente: 
              "Art. 6 (Termini per la trascrizione). - 1. I  notai  e
          gli  altri  pubblici  ufficiali,  che  hanno   ricevuto   o
          autenticato l'atto soggetto  a  trascrizione,  o  presso  i
          quali e' stato depositato  l'atto  ricevuto  o  autenticato
          all'estero, hanno l'obbligo  di  richiedere  la  formalita'
          relativa nel termine di trenta giorni dalla data  dell'atto
          del deposito. 
              2. I cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti
          a trascrizione da essi  ricevuti  o  ai  quali  essi  hanno
          comunque partecipato, devono richiedere la formalita' entro
          il termine di centoventi giorni dalla data dell'atto o  del
          provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa  e'
          prescritta. 
              3. La trascrizione del certificato di successione  deve
          essere richiesta nel termine di sessanta giorni dalla  data
          di presentazione della  dichiarazione  di  successione  con
          l'indicazione   degli   estremi   dell'avvenuto   pagamento
          dell'imposta ipotecaria." 
              "Art. 9 (Sanzioni). - 1. Chi  omette  la  richiesta  di
          trascrizione o le annotazioni obbligatorie e' punito con la
          sanzione amministrativa dal cento  al  duecento  per  cento
          dell'imposta.  Se  la  richiesta  di  trascrizione   o   le
          annotazioni obbligatorie sono effettuate con un ritardo non
          superiore  a  trenta  giorni,  si   applica   la   sanzione
          amministrativa   dal   cinquanta   al   cento   per   cento
          dell'ammontare delle imposte dovute. 
              2. Se l'omissione riguarda trascrizioni  o  annotazioni
          soggette ad imposta fissa o non soggette ad  imposta  o  da
          eseguirsi a debito, ovvero per le quali l'imposta e'  stata
          gia' pagata entro  il  termine  stabilito,  si  applica  la
          sanzione amministrativa da euro 100 a euro 2.000, ridotta a
          euro 50 se la  richiesta  e'  effettuata  con  ritardo  non
          superiore a trenta giorni.".