Art. 29 Modifiche in materia di imposta di bollo 1. Al titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 24, comma 1, le parole: "lire duecentomila a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "euro 100 a euro 200"; b) all'articolo 25, comma 3, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Se la dichiarazione di conguaglio e' presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta.".
Note all'art. 29: - Il testo vigente degli artt. 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante "Disciplina dell'imposta di bollo", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O., come modificati dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 24 (Sanzioni a carico di soggetti tenuti a specifici adempimenti). - 1. L'inosservanza degli obblighi stabiliti dall'art. 19 e' punita, per ogni atto, documento o registro, con sanzione amministrativa da euro 100 a euro 200." "Art. 25 (Omesso od insufficiente pagamento dell'imposta ed omessa o infedele dichiarazione di conguaglio). - 1. Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta sin dall'origine e' soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta. 2. Salvo quanto previsto dall'art. 32, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, le violazioni relative alle cambiali sono punite con la sanzione amministrativa da due a dieci volte l'imposta, con un minimo di lire duecentomila. 3. L'omessa o infedele dichiarazione di conguaglio prevista dal quinto e dall'ultimo comma dell'art. 15 e' punita con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta. Se la dichiarazione di conguaglio e' presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta.".