Art. 30 
 
 
        Modifiche in materia di imposta sugli intrattenimenti 
 
  1. All'articolo 32 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 640, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) nel  primo  periodo,  le  parole:  "lire  un  milione"  sono
sostituite dalle seguenti: "euro 500"; 
      2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La  sanzione  e'
dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non
ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo."; 
    b) al comma 2: 
      1) nel primo periodo, le parole:  "lire  cinquecentomila"  sono
sostituite dalle seguenti: "euro 250"; 
      2)  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:   "Se   la
dichiarazione di cui all'articolo 2 e quella di  cui  all'articolo  3
del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544,
da presentarsi, rispettivamente, entro dieci  giorni  dalla  fine  di
ciascun anno sociale, ed entro il quinto giorno successivo al termine
della data della manifestazione, sono presentate con un  ritardo  non
superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa  dal
cinquanta al cento  per  cento  dell'ammontare  dell'imposta  con  un
minimo di 150 euro."; 
    c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole:  "non  documentato"
sono aggiunte le seguenti: "con un minimo di euro 500". 
  2. All'articolo 33 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 640, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  le  parole:  "lire  cinquecentomila  a  lire  due
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 250 a euro 1.000"; 
    b) il comma 4 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 30: 
              - Il testo vigente degli artt. 32 e 33 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.   640
          (Imposta  sugli  spettacoli),  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O.,  come  modificati
          dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art.  32  (Sanzioni  amministrative   per   violazioni
          concernenti   la   fatturazione   e   l'annotazione   delle
          operazioni, nonche' la presentazione della dichiarazione  e
          il rilascio di  titoli  di  accesso).  -  1.  Per  l'omessa
          fatturazione  o  annotazione  delle   operazioni   indicate
          nell'art. 1, comma 1,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, si applica la sanzione
          compresa fra il cento e il duecento per cento  dell'imposta
          relativa all'imponibile  non  correttamente  documentato  o
          registrato,  con  un  minimo  di  euro  500.  Alla   stessa
          sanzione, commisurata all'imposta, e' soggetto  chi  indica
          nella   documentazione   o   nell'annotazione    un'imposta
          inferiore a quella dovuta.  La  sanzione  e'  dovuta  nella
          misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha
          inciso sulla corretta liquidazione del tributo. 
              2.  Per  l'omessa  presentazione  della   dichiarazione
          prescritta dagli articoli 2 e 3 del decreto del  Presidente
          della Repubblica  30  dicembre  1999,  n.  544,  o  per  la
          presentazione  della  stessa  con  indicazione  di  importi
          inferiori a quelli reali si applica  la  sanzione  compresa
          fra il cento e il duecento per cento dell'imposta  o  della
          maggiore imposta dovuta, con un minimo di euro 250.  Se  la
          dichiarazione di cui all'art. 2 e quella di cui all'art.  3
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  30  dicembre
          1999, n. 544, da presentarsi, rispettivamente, entro  dieci
          giorni dalla fine di ciascun  anno  sociale,  ed  entro  il
          quinto  giorno  successivo  al  termine  della  data  della
          manifestazione,  sono  presentate  con   un   ritardo   non
          superiore  a  trenta  giorni,  si   applica   la   sanzione
          amministrativa   dal   cinquanta   al   cento   per   cento
          dell'ammontare dell'imposta con un minimo di 150 euro. 
              3. Per il mancato rilascio dei titoli di accesso o  dei
          documenti di certificazione dei corrispettivi,  ovvero  per
          l'emissione degli stessi per  importi  inferiori  a  quelli
          reali, si applica la  sanzione  pari  al  cento  per  cento
          dell'imposta corrispondente all'importo non documentato con
          un minimo di euro 500. La stessa  sanzione  si  applica  in
          caso  di  omesse  annotazioni  su  apposito  registro   dei
          corrispettivi relativi a ciascuna  operazione  in  caso  di
          mancato  o  irregolare   funzionamento   degli   apparecchi
          misuratori fiscali." 
              "Art.  33  (Altre  violazioni).  -  1.  Si  applica  la
          sanzione da euro 250 a euro 1.000 per: 
              a) l'irregolare certificazione dei corrispettivi; 
              b) la mancata o irregolare tenuta o  conservazione  dei
          registri e dei documenti obbligatori; 
              c) l'omessa comunicazione degli intermediari incaricati
          della vendita dei titoli di accesso; 
              d) la mancata  emissione  del  documento  riepilogativo
          degli incassi; 
              e) l'omessa o infedele dichiarazione  di  effettuazione
          di attivita'; 
              f) la mancata o irregolare compilazione delle  distinte
          di contabilizzazione dei proventi delle case da gioco; 
              g) l'omessa  o  infedele  fornitura  dei  dati  di  cui
          all'art. 74-quater, comma 6,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
              h) l'omessa o infedele comunicazione del numero e degli
          importi degli abbonamenti al concessionario di cui all'art.
          17 del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 640, o all'ufficio delle entrate competente. 
              2.  Per   l'omessa   installazione   degli   apparecchi
          misuratori fiscali o delle  biglietterie  automatizzate  si
          applica la  sanzione  da  lire  due  milioni  a  lire  otto
          milioni. 
              3. La mancata tempestiva richiesta di intervento per la
          manutenzione  dei  misuratori  fiscali  e'  punita  con  la
          sanzione da lire cinquecentomila a lire quattro milioni. 
              4. (Abrogato).".