Art. 31 
 
 
                   Modifiche in materia di fatture 
                     per operazioni inesistenti 
 
  1. Nell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, il comma 7 e' sostituito dal seguente:  "7.  Se
il cedente o prestatore emette fattura  per  operazioni  inesistenti,
ovvero se indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o  le
imposte relative in misura superiore a  quella  reale,  l'imposta  e'
dovuta  per  l'intero  ammontare  indicato  o   corrispondente   alle
indicazioni della fattura.". 
 
          Note all'art. 31: 
              -  Il  testo  vigente  dell'art.  21  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.   633
          (Istituzione   e   disciplina   dell'imposta   sul   valore
          aggiunto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11  novembre
          1972, n. 292, S.O., come modificato dal  presente  decreto,
          e' il seguente: 
              "Art. 21 (Fatturazione  delle  operazioni).  -  1.  Per
          ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua  la
          cessione del bene o  la  prestazione  del  servizio  emette
          fattura, anche sotto  forma  di  nota,  conto,  parcella  e
          simili o, ferma restando la sua  responsabilita',  assicura
          che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario  o
          dal committente ovvero da un terzo. Per fattura elettronica
          si intende la fattura che e' stata emessa e ricevuta in  un
          qualunque formato  elettronico;  il  ricorso  alla  fattura
          elettronica e' subordinato all'accettazione  da  parte  del
          destinatario.  L'emissione  della   fattura,   cartacea   o
          elettronica, da parte del cliente o del terzo residente  in
          un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico
          che disciplini la  reciproca  assistenza  e'  consentita  a
          condizione  che  ne  sia  data   preventiva   comunicazione
          all'Agenzia delle entrate e  purche'  il  soggetto  passivo
          nazionale abbia iniziato l'attivita' da almeno cinque  anni
          e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque
          anni precedenti, atti  impositivi  o  di  contestazione  di
          violazioni sostanziali in materia  di  imposta  sul  valore
          aggiunto.  Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle entrate sono determinate le modalita', i contenuti  e
          le procedure telematiche della comunicazione.  La  fattura,
          cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua
          consegna, spedizione, trasmissione o messa  a  disposizione
          del cessionario o committente. 
              2. La fattura contiene le seguenti indicazioni: 
              a) data di emissione; 
              b)  numero  progressivo  che  la  identifichi  in  modo
          univoco; 
              c) ditta,  denominazione  o  ragione  sociale,  nome  e
          cognome, residenza  o  domicilio  del  soggetto  cedente  o
          prestatore, del rappresentante fiscale  nonche'  ubicazione
          della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; 
              d)  numero  di  partita  IVA  del  soggetto  cedente  o
          prestatore; 
              e) ditta,  denominazione  o  ragione  sociale,  nome  e
          cognome, residenza o domicilio del soggetto  cessionario  o
          committente, del rappresentante fiscale nonche'  ubicazione
          della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; 
              f) numero di partita IVA  del  soggetto  cessionario  o
          committente ovvero, in caso di soggetto  passivo  stabilito
          in un altro Stato membro  dell'Unione  europea,  numero  di
          identificazione  IVA  attribuito  dallo  Stato  membro   di
          stabilimento; nel caso in cui il cessionario o  committente
          residente o domiciliato  nel  territorio  dello  Stato  non
          agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice
          fiscale; 
              g) natura, qualita' e quantita' dei beni e dei  servizi
          formanti oggetto dell'operazione; 
              h)  corrispettivi  ed  altri  dati  necessari  per   la
          determinazione  della  base  imponibile,  compresi   quelli
          relativi ai beni  ceduti  a  titolo  di  sconto,  premio  o
          abbuono di cui all'art. 15, primo comma, n. 2; 
              i) corrispettivi relativi  agli  altri  beni  ceduti  a
          titolo di sconto, premio o abbuono; 
              l) aliquota, ammontare dell'imposta  e  dell'imponibile
          con arrotondamento al centesimo di euro; 
              m) data della prima immatricolazione  o  iscrizione  in
          pubblici registri e numero dei chilometri  percorsi,  delle
          ore navigate o delle ore volate, se  trattasi  di  cessione
          intracomunitaria  di  mezzi  di  trasporto  nuovi,  di  cui
          all'art. 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993,  n.
          331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre
          1993, n. 427; 
              n) annotazione che la stessa e' emessa, per  conto  del
          cedente o prestatore, dal cessionario o committente  ovvero
          da un terzo. 
              3. Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce  la
          fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con
          aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui al comma  2,
          lettere g), h) ed l), sono indicati  distintamente  secondo
          l'aliquota applicabile. Per le operazioni effettuate  nello
          stesso giorno nei confronti di un  medesimo  soggetto  puo'
          essere emessa una sola fattura. Nel caso  di  piu'  fatture
          elettroniche  trasmesse  in   unico   lotto   allo   stesso
          destinatario da parte dello stesso cedente o prestatore  le
          indicazioni comuni  alle  diverse  fatture  possono  essere
          inserite una sola  volta,  purche'  per  ogni  fattura  sia
          accessibile la totalita' delle  informazioni.  Il  soggetto
          passivo assicura l'autenticita' dell'origine,  l'integrita'
          del contenuto e la leggibilita' della fattura  dal  momento
          della sua emissione fino al  termine  del  suo  periodo  di
          conservazione; autenticita' dell'origine ed integrita'  del
          contenuto possono  essere  garantite  mediante  sistemi  di
          controllo  di  gestione  che  assicurino  un   collegamento
          affidabile tra la fattura  e  la  cessione  di  beni  o  la
          prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero  mediante
          l'apposizione  della  firma   elettronica   qualificata   o
          digitale  dell'emittente  o   mediante   sistemi   EDI   di
          trasmissione elettronica dei dati  o  altre  tecnologie  in
          grado   di   garantire   l'autenticita'   dell'origine    e
          l'integrita'  dei  dati.  Le  fatture  redatte  in   lingua
          straniera sono tradotte in  lingua  nazionale,  a  fini  di
          controllo, a richiesta dell'amministrazione finanziaria. 
              4. La fattura e' emessa al  momento  dell'effettuazione
          dell'operazione determinata a norma dell'art. 6. La fattura
          cartacea e' compilata in duplice esemplare di  cui  uno  e'
          consegnato o spedito all'altra parte. In  deroga  a  quanto
          previsto nel primo periodo: 
              a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione
          risulta da documento di  trasporto  o  da  altro  documento
          idoneo a identificare i soggetti tra i quali e'  effettuata
          l'operazione ed avente le caratteristiche  determinate  con
          decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996,  n.
          472, nonche' per le prestazioni  di  servizi  individuabili
          attraverso idonea documentazione, effettuate  nello  stesso
          mese solare  nei  confronti  del  medesimo  soggetto,  puo'
          essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio  delle
          operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello
          di effettuazione delle medesime; 
              b) per le cessioni di beni effettuate  dal  cessionario
          nei confronti di un  soggetto  terzo  per  il  tramite  del
          proprio  cedente  la  fattura  e'  emessa  entro  il   mese
          successivo a quello della consegna o spedizione dei beni; 
              c) per  le  prestazioni  di  servizi  rese  a  soggetti
          passivi stabiliti nel territorio di un altro  Stato  membro
          dell'Unione  europea  non  soggette  all'imposta  ai  sensi
          dell'art. 7-ter, la fattura e' emessa entro  il  giorno  15
          del   mese   successivo   a   quello    di    effettuazione
          dell'operazione; 
              d) per le prestazioni di servizi  di  cui  all'art.  6,
          sesto comma, primo periodo, rese o ricevute da un  soggetto
          passivo stabilito fuori dell'Unione europea, la fattura  e'
          emessa entro il giorno 15 del mese successivo a  quello  di
          effettuazione dell'operazione. 
              5. Nelle ipotesi di cui  all'art.  17,  secondo  comma,
          primo periodo, il cessionario o il  committente  emette  la
          fattura in unico esemplare, ovvero, ferma restando  la  sua
          responsabilita', si assicura che la stessa sia emessa,  per
          suo conto, da un terzo. 
              6. La fattura e'  emessa  anche  per  le  tipologie  di
          operazioni   sottoelencate    e    contiene,    in    luogo
          dell'ammontare dell'imposta, le  seguenti  annotazioni  con
          l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria  o
          nazionale: 
              a) cessioni relative a beni in transito o depositati in
          luoghi  soggetti  a  vigilanza   doganale,   non   soggette
          all'imposta  a  norma  dell'art.   7-bis   comma   1,   con
          l'annotazione "operazione non soggetta"; 
              b) operazioni non imponibili di cui  agli  articoli  8,
          8-bis, 9 e 38-quater,  con  l'annotazione  "operazione  non
          imponibile"; 
              c) operazioni esenti di cui all'art. 10, eccetto quelle
          indicate al n. 6), con l'annotazione "operazione esente"; 
              d) operazioni soggette al regime del  margine  previsto
          dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  22  marzo  1995,  n.  85,  con
          l'annotazione, a seconda dei casi, "regime  del  margine  -
          beni usati",  "regime  del  margine  -  oggetti  d'arte"  o
          "regime  del  margine  -  oggetti  di  antiquariato  o   da
          collezione"; 
              e) operazioni effettuate dalle  agenzie  di  viaggio  e
          turismo soggette al regime del margine  previsto  dall'art.
          74-ter, con l'annotazione "regime del margine - agenzie  di
          viaggio". 
              6-bis. I  soggetti  passivi  stabiliti  nel  territorio
          dello Stato emettono la fattura anche per le  tipologie  di
          operazioni   sottoelencate   quando   non   sono   soggette
          all'imposta ai sensi degli articoli  da  7  a  7-septies  e
          indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti
          annotazioni con l'eventuale specificazione  della  relativa
          norma comunitaria  o  nazionale:  a)  cessioni  di  beni  e
          prestazioni di servizi, diverse da quelle di  cui  all'art.
          10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate  nei  confronti  di  un
          soggetto passivo che e' debitore dell'imposta in  un  altro
          Stato  membro  dell'Unione   europea,   con   l'annotazione
          "inversione contabile"; b) cessioni di beni  e  prestazioni
          di servizi che si considerano effettuate fuori  dell'Unione
          europea, con l'annotazione "operazione non soggetta". 
              6-ter. Le fatture emesse dal cessionario di un  bene  o
          dal committente di un servizio  in  virtu'  di  un  obbligo
          proprio recano l'annotazione "autofatturazione". 
              7. Se  il  cedente  o  prestatore  emette  fattura  per
          operazioni inesistenti, ovvero se indica  nella  fattura  i
          corrispettivi delle operazioni o  le  imposte  relative  in
          misura superiore a quella reale, l'imposta  e'  dovuta  per
          l'intero   ammontare   indicato   o   corrispondente   alle
          indicazioni della fattura. 
              8.  Le  spese  di  emissione  della   fattura   e   dei
          conseguenti adempimenti e formalita'  non  possono  formare
          oggetto di addebito a qualsiasi titolo.".