Art. 12
Valutazione della risolvibilita'
1. La Banca d'Italia valuta, sentita la Banca Centrale Europea
quando questa e' l'autorita' competente, se una banca non facente
parte di un gruppo e' risolvibile. Se la banca ha una o piu'
succursali significative in altri Stati membri, sono sentite anche le
autorita' di risoluzione di quegli Stati.
2. Una banca si intende risolvibile quando, anche in presenza di
situazioni di instabilita' finanziaria generalizzata o di eventi
sistemici, essa puo' essere assoggettata a liquidazione coatta
amministrativa o a risoluzione, minimizzando le conseguenze negative
significative per il sistema finanziario italiano, di altri Stati
membri o dell'Unione europea e nella prospettiva di assicurare la
continuita' delle funzioni essenziali.
3. Per valutare la risolvibilita' si considerano gli elementi
indicati dalla Banca d'Italia, anche con provvedimenti di carattere
generale, e quanto stabilito dai regolamenti della Commissione
Europea. La valutazione non fa affidamento sulle seguenti misure:
a) sostegno finanziario pubblico straordinario, fatto salvo
l'utilizzo dei fondi di risoluzione;
b) assistenza di liquidita' di emergenza fornita dalla banca
centrale;
c) assistenza di liquidita' fornita dalla banca centrale con
garanzie durata e tasso di interesse non standard.
4. La valutazione e' effettuata in occasione della preparazione e
dell'aggiornamento del piano di risoluzione in conformita'
dell'articolo 7, che ne tiene debitamente conto. La Banca d'Italia,
se ritiene che la banca non e' risolvibile, lo comunica
tempestivamente all'ABE. In tal caso, l'obbligo di predisporre o
aggiornare il piano di risoluzione e' sospeso fino alla definitiva
individuazione delle misure per la rimozione degli impedimenti
sostanziali alla risolvibilita' ai sensi dell'articolo 14.