Art. 13
Valutazione della risolvibilita' dei gruppi
1. La Banca d'Italia valuta se un gruppo e' risolvibile, quando e'
l'autorita' di risoluzione di gruppo: sono sentite le autorita'
competenti per la vigilanza su base consolidata e individuale. Se le
banche del gruppo hanno una o piu' succursali significative in altri
Stati membri, sono sentite anche le autorita' di risoluzione e
competenti di quegli Stati.
2. Un gruppo si intende risolvibile, anche in presenza di
situazioni di instabilita' finanziaria generalizzata o di eventi
sistemici, quando le componenti del gruppo possono essere
assoggettate alle procedure concorsuali rispettivamente applicabili
oppure alla risoluzione, in modo da minimizzare le conseguenze
negative significative per il sistema finanziario degli Stati membri
in cui le componenti del gruppo sono stabilite, di altri Stati membri
o dell'Unione europea e nella prospettiva di assicurare la
continuita' delle funzioni essenziali svolte dalle componenti del
gruppo mediante la loro separazione, se facilmente praticabile in
modo tempestivo, o con altri mezzi.
3. Per valutare la risolvibilita' si considerano gli elementi
indicati dalla Banca d'Italia, anche con provvedimenti di carattere
generale, e quanto stabilito dai regolamenti della Commissione
Europea. La valutazione non fa affidamento sulle misure indicate
nell'art. 12, comma 3.
4. La valutazione e' effettuata in occasione della preparazione e
dell'aggiornamento del piano di risoluzione di gruppo in conformita'
all'art. 8, che ne tiene debitamente conto. La Banca d'Italia, in
qualita' di autorita' di risoluzione di gruppo, se ritiene che il
gruppo non e' risolvibile, lo comunica tempestivamente all'ABE. In
tal caso, l'obbligo di predisporre o aggiornare il piano di
risoluzione di gruppo o di concorrere a una decisione congiunta su di
esso e' sospeso fino alla definitiva individuazione delle misure per
la rimozione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilita' ai
sensi dell'art. 15.