Art. 14
Rimozione degli impedimenti alla risolvibilita' di banche non facenti
parte di un gruppo
1. Se, a seguito della valutazione effettuata conformemente
all'articolo 12, risultano impedimenti sostanziali alla
risolvibilita' di una banca, la Banca d'Italia ne da' comunicazione
alla banca stessa, alla Banca Centrale Europea se questa e'
l'autorita' competente, nonche' alle autorita' di risoluzione degli
Stati membri in cui sono stabilite succursali significative. In caso
di gruppo, si procede a norma dell'articolo 15.
2. Entro quattro mesi dalla data di ricevimento della
comunicazione, la banca propone misure per superare gli impedimenti.
Le misure sono approvate se ritenute adeguate e dell'approvazione e'
data comunicazione alla banca. In caso contrario, la Banca d'Italia
indica alla banca, direttamente o per il tramite della Banca Centrale
Europea quando questa e' l'autorita' competente, le misure
alternative da adottare tra quelle elencate all'articolo 16, commi 1
e 2. Esse sono individuate tenuto conto del possibile impatto degli
impedimenti sulla stabilita' finanziaria e dell'effetto delle misure
alternative sull'attivita' della banca, sulla sua stabilita' e sulla
sua capacita' di contribuire al sistema economico, nonche' sul
mercato interno dei servizi finanziari e sulla stabilita' finanziaria
di altri Stati membri e dell'Unione. La banca propone entro un mese
un piano per conformarsi ad esse.