Art. 15
Rimozione degli impedimenti alla risolvibilita' di gruppi
1. Se, a seguito della valutazione effettuata conformemente
all'articolo 13, risultano impedimenti sostanziali alla
risolvibilita' di un gruppo con componenti aventi sede legale solo in
Italia, la Banca d'Italia ne da' comunicazione alla capogruppo, alla
Banca Centrale Europea se questa e' l'autorita' competente, nonche'
alle autorita' di risoluzione degli Stati membri in cui sono
stabilite succursali significative.
2. La Banca d'Italia, in collaborazione con la Banca Centrale
Europea se questa e' l'autorita' di vigilanza su base consolidata e
con l'ABE conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) n. 1093/2010, prepara una relazione e la trasmette alla
capogruppo, nonche' alle autorita' di risoluzione degli Stati membri
in cui sono stabilite succursali significative. La relazione analizza
gli impedimenti sostanziali alla risoluzione e raccomanda misure
mirate e rispondenti al principio di proporzionalita', avendone
valutato l'impatto sulle banche o sulle SIM facenti parte del gruppo.
3. Entro quattro mesi dalla data di ricezione della relazione, la
capogruppo puo' presentare osservazioni e proporre misure alternative
per superare gli impedimenti individuati nella relazione. La Banca
d'Italia comunica alla Banca Centrale Europea, se questa e'
l'autorita' di vigilanza su base consolidata, all'ABE, alle autorita'
di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite succursali
significative, le misure proposte dalla capogruppo.
4. La Banca d'Italia, sentite le autorita' competenti e le
autorita' di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite
succursali significative, decide sulle misure proposte dalla
capogruppo, tenendo conto dell'impatto delle misure in tutti gli
Stati membri in cui il gruppo opera ed eventualmente indica le misure
da adottare tra quelle elencate all'articolo 16, commi 1 e 2.
5. La decisione e' motivata e adottata entro quattro mesi che
decorrono dalla presentazione di eventuali osservazioni da parte
della capogruppo o, in mancanza di osservazioni, alla scadenza del
termine di quattro mesi di cui al comma 3. La decisione e' trasmessa
alla capogruppo.
6. In caso di gruppo con componenti aventi sede legale in altri
Stati membri, si applica la procedura di cui all'articolo 70.