Art. 16
Misure di rimozione degli impedimenti alla risolvibilita'
1. Ai fini degli articoli 14, comma 2, e 15, commi 4 e 6, la Banca
d'Italia puo' ordinare a una banca di:
a) modificare o adottare accordi di finanziamento infragruppo, o
elaborare contratti di servizio, infragruppo o con terzi, per la
prestazione di funzioni essenziali;
b) limitare il livello massimo di esposizione ai rischi,
individuali e aggregati;
c) fornire informazioni rilevanti ai fini della risoluzione,
anche su base periodica;
d) cedere o dismettere determinati beni o rapporti giuridici;
e) limitare, sospendere o cessare determinate attivita', linee di
business, vendita di prodotti, o astenersi da intraprenderne di
nuovi.
2. Ai fini degli articoli 14, comma 2, e 15, commi 4 e 6, la Banca
d'Italia puo' inoltre:
a) imporre modifiche alla forma giuridica o alla struttura
operativa della banca o di societa' del gruppo, o alla struttura del
gruppo, per ridurne la complessita' e assicurare che le funzioni
essenziali possano, in caso di risoluzione, essere separate dalle
altre funzioni; se per dare attuazione alle modifiche e' richiesto il
conferimento dell'intera azienda bancaria a una societa' controllata,
ai soci non spetta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del
codice civile;
b) imporre a una societa' non finanziaria di cui all'art. 65,
comma 1, lettera h), del Testo Unico Bancario, anche se avente sede
legale in altri Stati membri, di costituire una societa' finanziaria
intermedia che controlli la banca, se necessario per agevolarne la
risoluzione ed evitare che la risoluzione determini conseguenze
negative sulle componenti non finanziarie del gruppo;
c) ordinare a un soggetto di cui all'art. 2 di emettere
passivita' ammissibili per ottemperare ai requisiti di cui all'art.
50 o adottare altre misure per rispettare il requisito minimo di
fondi propri e passivita' ammissibili ai sensi dell'art. 50, anche
intraprendendo trattative per modificare le clausole applicabili alle
passivita' ammissibili, agli strumenti aggiuntivi di classe 1 o agli
elementi di classe 2 emessi per rendere efficace, secondo la legge
che governa gli strumenti, l'eventuale riduzione o conversione
disposta dalla Banca d'Italia.