Art. 8 Norme finali e transitorie 1. Le regioni e le province autonome, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, organizzano gli esami di abilitazione per le guide turistiche per tutti i siti individuati nel decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto ricadenti nel proprio territorio. Sino all'espletamento delle procedure abilitative di cui al precedente periodo, e, comunque, non oltre un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, le guide turistiche gia' in possesso di abilitazione regionale o provinciale all'esercizio della professione possono, in via esclusiva, esercitare la propria attivita' professionale nel relativo ambito territoriale regionale in tutti i siti individuati nel decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo di cui all'art. 2, comma 1. Tale disposizione cessa di avere efficacia nel caso in cui la regione o provincia autonoma non abbia avviato le procedure abilitative di cui al primo periodo nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai candidati che partecipano alle procedure di esame, volte al rilascio del titolo abilitativo di guida turistica, in corso al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, ove all'esito di tali procedure i predetti candidati conseguano il relativo titolo abilitativo. 2. L'esame di cui al comma 1, per le guide turistiche gia' in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, della qualifica professionale o dell'abilitazione allo svolgimento della professione, ove prevista, e per i candidati che partecipano alle procedure di esame, volte al rilascio del titolo abilitativo di guida turistica, in corso al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, ove all'esito di tali procedure i predetti candidati conseguano il relativo titolo abilitativo, consiste in una selezione per titoli, che attestino la conoscenza dei siti presenti nella regione o provincia autonoma per cui la guida turistica ha fatto domanda. Nelle regioni in cui l'abilitazione alla professione di guida turistica e' stata predisposta su base provinciale, la regione puo' prevedere altresi' lo svolgimento di una prova tecnico-pratica avente ad oggetto una simulazione di visita guidata, in lingua italiana, su un sito della regione scelto dalla Commissione, anche mediante l'ausilio di un supporto multimediale. Nel caso in cui l'abilitazione alla professione di guida turistica e' stata predisposta su base provinciale ed il soggetto interessato non abbia interesse ad esercitare la propria attivita' professionale nel relativo ambito territoriale regionale, l'esame di cui al comma 1 consiste in una selezione per titoli, che attestino la conoscenza dei siti presenti nell'ambito provinciale di riferimento, e che abilita esclusivamente, con riferimento ai siti individuati nel decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto, all'esercizio dell'attivita' professionale nel relativo ambito territoriale provinciale. 3. Nel caso in cui lo svolgimento dell'esame di cui al comma 2 sia effettuato mediante lo svolgimento di una prova tecnico-pratica, la regione o la provincia autonoma deve precisare nel bando i parametri di valutazione della prova ed i punteggi ad essi attribuiti, per un massimo di 100 punti. 4. Nel caso in cui lo svolgimento dell'esame di cui al comma 2 sia effettuato mediante una selezione per titoli, la regione o provincia autonoma deve prevedere, nel bando, i punteggi da assegnare ai singoli titoli posseduti, che devono essere i seguenti: a) titoli o attestati conseguiti all'interno di percorsi formali e non formali di apprendimento che attestino la conoscenza dei siti presenti nell'elenco della regione e della provincia autonoma; b) esperienza derivante dalle visite effettuate nei siti presenti nell'elenco della regione o provincia autonoma negli ultimi dieci anni, assegnando un punteggio per ogni visita svolta. 5. L'esame di cui al comma 2 si conclude con l'attribuzione di un punteggio e si intende superato se il candidato riporta almeno 70 punti sul massimo di 100 massimo attribuibili. 6. Ai fini dell'esame di abilitazione di cui al comma 2, le regioni e le province autonome possono avvalersi della commissione d'esame come prevista dall'articolo 6 del presente decreto. Per sostenere il predetto esame non e' richiesto, ai soggetti di cui al primo periodo del comma 2 del presente articolo, il possesso del requisito di cui all'art. 3, comma 2, lettera f). 7. Dalla pubblicazione degli esiti degli esami di abilitazione di cui al comma 1, da effettuarsi sul sito del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo secondo quanto previsto dall'art. 7, l'accesso ai relativi siti di cui all'art. 2 del presente decreto, per lo svolgimento della professione di guida turistica, e' consentito solo ai soggetti in possesso della specifica abilitazione. 8. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni relative al diritto di stabilimento per le guide turistiche. 9. Nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano le disposizioni del presente decreto si applicano in quanto compatibili con la disciplina disposta dalle regioni a statuto speciale e province autonome stesse nell'esercizio delle rispettive competenze in materia. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo. Roma, 11 dicembre 2015 Il Ministro: Franceschini Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2016 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali reg.ne prev. n. 62