Art. 8 
 
 
                     Norme finali e transitorie 
 
  1. Le regioni e le province autonome, entro un anno dall'entrata in
vigore del presente decreto, organizzano gli  esami  di  abilitazione
per le guide turistiche per tutti i siti individuati nel decreto  del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo  di  cui
all'art. 2, comma 1,  del  presente  decreto  ricadenti  nel  proprio
territorio. Sino all'espletamento delle procedure abilitative di  cui
al precedente periodo, e, comunque, non oltre un anno  dalla  entrata
in vigore del presente decreto, le guide turistiche gia' in  possesso
di  abilitazione  regionale   o   provinciale   all'esercizio   della
professione  possono,  in  via  esclusiva,  esercitare   la   propria
attivita' professionale nel relativo ambito territoriale regionale in
tutti i siti individuati nel decreto del Ministro dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo di cui all'art. 2,  comma  1.  Tale
disposizione cessa di avere efficacia nel caso in cui  la  regione  o
provincia autonoma non abbia avviato le procedure abilitative di  cui
al primo periodo nel termine di un anno dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto. Le disposizioni del  presente  comma  si  applicano
anche ai candidati che partecipano alle procedure di esame, volte  al
rilascio del titolo abilitativo  di  guida  turistica,  in  corso  al
momento dell'entrata in vigore del presente decreto, ove all'esito di
tali procedure i predetti candidati  conseguano  il  relativo  titolo
abilitativo. 
  2. L'esame di cui al comma 1,  per  le  guide  turistiche  gia'  in
possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto,  della
qualifica professionale o dell'abilitazione  allo  svolgimento  della
professione, ove prevista, e per i  candidati  che  partecipano  alle
procedure di esame, volte al rilascio del titolo abilitativo di guida
turistica, in corso al momento dell'entrata in  vigore  del  presente
decreto,  ove  all'esito  di  tali  procedure  i  predetti  candidati
conseguano il relativo titolo abilitativo, consiste in una  selezione
per titoli, che attestino  la  conoscenza  dei  siti  presenti  nella
regione o provincia autonoma per cui  la  guida  turistica  ha  fatto
domanda. Nelle regioni in  cui  l'abilitazione  alla  professione  di
guida turistica e' stata predisposta su base provinciale, la  regione
puo' prevedere altresi' lo svolgimento di una  prova  tecnico-pratica
avente ad oggetto  una  simulazione  di  visita  guidata,  in  lingua
italiana, su un sito della regione scelto  dalla  Commissione,  anche
mediante l'ausilio di un  supporto  multimediale.  Nel  caso  in  cui
l'abilitazione  alla  professione  di  guida   turistica   e'   stata
predisposta su base provinciale ed il soggetto interessato non  abbia
interesse  ad  esercitare  la  propria  attivita'  professionale  nel
relativo ambito territoriale regionale, l'esame di  cui  al  comma  1
consiste in una selezione per titoli, che attestino la conoscenza dei
siti presenti nell'ambito provinciale di riferimento, e  che  abilita
esclusivamente, con riferimento ai siti individuati nel  decreto  del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo  di  cui
all'art.   2,   comma   1   del   presente   decreto,   all'esercizio
dell'attivita'  professionale  nel   relativo   ambito   territoriale
provinciale. 
  3. Nel caso in cui lo svolgimento dell'esame di cui al comma 2  sia
effettuato mediante lo svolgimento di una prova  tecnico-pratica,  la
regione o la provincia autonoma deve precisare nel bando i  parametri
di valutazione della prova ed i punteggi ad essi attribuiti,  per  un
massimo di 100 punti. 
  4. Nel caso in cui lo svolgimento dell'esame di cui al comma 2  sia
effettuato mediante una selezione per titoli, la regione o  provincia
autonoma deve prevedere,  nel  bando,  i  punteggi  da  assegnare  ai
singoli titoli posseduti, che devono essere i seguenti: 
    a) titoli o attestati conseguiti all'interno di percorsi  formali
e non formali di apprendimento che attestino la conoscenza  dei  siti
presenti nell'elenco della regione e della provincia autonoma; 
    b) esperienza derivante dalle visite effettuate nei siti presenti
nell'elenco della regione o provincia  autonoma  negli  ultimi  dieci
anni, assegnando un punteggio per ogni visita svolta. 
  5. L'esame di cui al comma 2 si conclude con l'attribuzione  di  un
punteggio e si intende superato se il  candidato  riporta  almeno  70
punti sul massimo di 100 massimo attribuibili. 
  6. Ai fini dell'esame di abilitazione di cui al comma 2, le regioni
e le province autonome possono avvalersi  della  commissione  d'esame
come prevista dall'articolo 6 del presente decreto. Per sostenere  il
predetto esame non e' richiesto, ai soggetti di cui al primo  periodo
del comma 2 del presente articolo, il possesso del requisito  di  cui
all'art. 3, comma 2, lettera f). 
  7. Dalla pubblicazione degli esiti degli esami di  abilitazione  di
cui al comma 1, da effettuarsi sul sito  del  Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali  e  del  turismo  secondo  quanto  previsto
dall'art. 7, l'accesso  ai  relativi  siti  di  cui  all'art.  2  del
presente decreto, per  lo  svolgimento  della  professione  di  guida
turistica, e' consentito solo ai soggetti in possesso della specifica
abilitazione. 
  8. Sono fatte salve, in ogni  caso,  le  disposizioni  relative  al
diritto di stabilimento per le guide turistiche. 
  9. Nelle regioni a statuto speciale e nelle  Province  autonome  di
Trento e Bolzano le disposizioni del presente decreto si applicano in
quanto compatibili con la disciplina disposta dalle regioni a statuto
speciale e province autonome stesse nell'esercizio  delle  rispettive
competenze in materia. 
  Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo. 
    Roma, 11 dicembre 2015 
 
                                            Il Ministro: Franceschini 

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2016 
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politiche sociali reg.ne prev. n. 62