Art. 19 
 
 
                  Conservazione delle registrazioni 
 
  1.  Le  emittenti  radiotelevisive  sono  tenute  a  conservare  le
registrazioni della totalita' dei  programmi  trasmessi  nel  periodo
della  campagna  referendaria  per  i  tre   mesi   successivi   alla
conclusione  della  stessa  e,  comunque,  a  conservare,  sino  alla
conclusione  dell'eventuale  procedimento,   le   registrazioni   dei
programmi in relazione ai quali sia stata notificata contestazione di
violazione di disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n.  28,  del
Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del  Ministro  delle
comunicazioni  8  aprile  2004,  nonche'  di  quelle  emanate   dalla
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza  dei
servizi radiotelevisivi e del presente provvedimento.