Art. 10
Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti
di allevamento
1. Il trattamento e le modalita' di stoccaggio degli effluenti di
allevamento destinati ad utilizzazione agronomica sono finalizzati
alla tutela igienico-sanitaria, alla corretta gestione agronomica e
alla eventuale valorizzazione energetica degli stessi, nonche' alla
protezione dell'ambiente.
2. Il trattamento e lo stoccaggio debbono essere funzionali
all'utilizzo degli effluenti nei periodi piu' idonei sotto il profilo
agronomico nel rispetto dei valori individuati nelle tabelle 1, 2 e 3
dell'Allegato I al presente decreto.
3. In presenza di particolari modalita' di trattamento degli
effluenti di allevamento, da dettagliare in una relazione tecnica, la
quantita' e le caratteristiche degli effluenti di allevamento
prodotti possono differire dai valori di cui alle tabelle
dell'Allegato I al presente decreto. L'azienda che adotti tali
particolari modalita' dovra' allegare alla comunicazione di cui
all'art. 4 apposita relazione tecnica contenente una descrizione
dettagliata dello specifico piano di campionamento degli effluenti di
allevamento prodotti, concepito secondo le migliori metodologie
disponibili.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, salvo
quanto previsto dal comma 3, possono individuare modalita' di
trattamento e valori di produzione degli effluenti di allevamento,
diverse da quelle indicate nell'Allegato I al presente decreto, sulla
base di uno specifico piano di campionamento concepito secondo le
migliori metodologie disponibili e descritto dettagliatamente in
apposita relazione allegata al provvedimento regionale.
5. I trattamenti non devono comportare l'addizione agli effluenti
di sostanze potenzialmente dannose per il suolo, le colture, gli
animali e l'uomo per la loro natura quantita' ovvero concentrazione.
6. I contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento
devono avere dimensioni adeguate alle esigenze colturali e capacita'
sufficiente a contenerli anche nei periodi in cui l'impiego agricolo
e' limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o
normative. In ogni caso, i contenitori per lo stoccaggio devono
garantire almeno le capacita' di stoccaggio indicate al comma 3
dell'art. 11 ed ai commi 7 e 8 dell'art. 12.