Art. 11
Stoccaggio e accumulo dei letami
1. Lo stoccaggio dei letami deve avvenire su platea
impermeabilizzata, con portanza sufficiente a reggere, senza
cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi
utilizzati per la movimentazione. In considerazione della consistenza
palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita di
idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per
l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del
materiale e deve essere dotata di adeguata pendenza per il
convogliamento dei liquidi di sgrondo, ovvero delle eventuali acque
di lavaggio della platea, verso appositi sistemi di raccolta e
stoccaggio dei liquidi di sgrondo ovvero delle eventuali acque di
lavaggio della platea.
2. La superficie della platea di stoccaggio dei letami deve essere
funzionale al tipo di materiale stoccato e viene determinata facendo
riferimento ai valori indicativi della tabella 1 dell'Allegato I, al
presente decreto.
3. Fatti salvi specifici provvedimenti in materia
igienico-sanitaria, la capacita' di stoccaggio, calcolata in rapporto
alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il
bestiame non e' al pascolo, non deve essere inferiore al volume di
letame prodotto in un periodo di 90 giorni. Il dimensionamento della
platea di stoccaggio dei letami, qualora non sussistano esigenze
particolari di una piu' analitica determinazione dei volumi stoccati,
avviene in base ai valori indicati alla tabella 1 dell'Allegato I.
Per gli allevamenti avicunicoli, le lettiere possono essere stoccate
al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatte
salve diverse disposizioni delle autorita' sanitarie.
4. Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacita' di
stoccaggio, le superfici della lettiera permanente, purche' alla base
siano impermeabilizzate secondo le indicazioni del comma 1, nonche',
nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, fatte salve
diverse disposizioni delle autorita' sanitarie, le cosiddette "fosse
profonde" dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti
fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra. Per le lettiere
permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze
massime della lettiera di 0,60 m. nel caso dei bovini, di 0,15 m. per
gli avicoli, 0,30 m. per le altre specie.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 per gli allevamenti
avicunicoli, l'accumulo su suolo agricolo di letami, esclusi gli
altri materiali assimilati, definiti all'art. 3, comma 1, lettera e),
e' ammesso solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni. Tale
accumulo puo' essere praticato ai soli fini della utilizzazione
agronomica sui terreni circostanti ed in quantitativi non superiori
al fabbisogno di letame dei medesimi. La normativa delle regioni e
delle province autonome detta prescrizioni in ordine alle modalita'
di effettuazione, gestione e durata degli accumuli e dello stoccaggio
delle lettiere di cui al comma 3 necessarie a garantire una buona
aerazione della massa, il drenaggio del percolato prima del
trasferimento in campo, nonche' la presenza di adeguate distanze dai
corsi d'acqua, abitazioni e strade. E' opportuno che la collocazione
dell'accumulo non sia ammessa a distanze inferiori a 20 metri dai
corsi d'acqua e non sia ripetuto nello stesso luogo per piu' di una
stagione agraria.
6. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati,
per il solo periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili e dunque
sono sottoposti all'ambito di applicazione dell'art. 12, comma 7. La
capacita' di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di
allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non e' al
pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale non
palabile prodotto in 90 giorni.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
dettare specifiche disposizioni per il volume di stoccaggio degli
allevamenti di piccole dimensioni, tenendo conto della densita' degli
allevamenti presenti nel territorio considerato e dei periodi in cui
il bestiame e' al pascolo.
8. All'accumulo temporaneo di letame si applicano le disposizioni
di cui all'art. 39.
9. L'accumulo in campo e' ammesso anche per gli ammendanti e per i
correttivi derivanti da materiali biologici di cui al decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75, secondo le modalita' previste per
il letame, e nel rispetto delle disposizioni in materia sanitaria.