Art. 11 
 
 
                  Stoccaggio e accumulo dei letami 
 
  1.   Lo   stoccaggio   dei   letami   deve   avvenire   su   platea
impermeabilizzata,  con  portanza  sufficiente   a   reggere,   senza
cedimenti o lesioni, il peso del materiale  accumulato  e  dei  mezzi
utilizzati per la movimentazione. In considerazione della consistenza
palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita di
idoneo cordolo o di muro  perimetrale,  con  almeno  un'apertura  per
l'accesso dei  mezzi  meccanici  per  la  completa  asportazione  del
materiale  e  deve  essere  dotata  di  adeguata  pendenza   per   il
convogliamento dei liquidi di sgrondo, ovvero delle  eventuali  acque
di lavaggio della  platea,  verso  appositi  sistemi  di  raccolta  e
stoccaggio dei liquidi di sgrondo ovvero  delle  eventuali  acque  di
lavaggio della platea. 
  2. La superficie della platea di stoccaggio dei letami deve  essere
funzionale al tipo di materiale stoccato e viene determinata  facendo
riferimento ai valori indicativi della tabella 1 dell'Allegato I,  al
presente decreto. 
  3.    Fatti    salvi    specifici    provvedimenti    in    materia
igienico-sanitaria, la capacita' di stoccaggio, calcolata in rapporto
alla consistenza di allevamento stabulato ed al  periodo  in  cui  il
bestiame non e' al pascolo, non deve essere inferiore  al  volume  di
letame prodotto in un periodo di 90 giorni. Il dimensionamento  della
platea di stoccaggio dei  letami,  qualora  non  sussistano  esigenze
particolari di una piu' analitica determinazione dei volumi stoccati,
avviene in base ai valori indicati alla tabella  1  dell'Allegato  I.
Per gli allevamenti avicunicoli, le lettiere possono essere  stoccate
al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatte
salve diverse disposizioni delle autorita' sanitarie. 
  4. Sono considerate utili, ai fini del calcolo della  capacita'  di
stoccaggio, le superfici della lettiera permanente, purche' alla base
siano impermeabilizzate secondo le indicazioni del comma 1,  nonche',
nel caso delle  galline  ovaiole  e  dei  riproduttori,  fatte  salve
diverse disposizioni delle autorita' sanitarie, le cosiddette  "fosse
profonde" dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti
fessurati  (posatoi)  nell'allevamento  a  terra.  Per  le   lettiere
permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento  ad  altezze
massime della lettiera di 0,60 m. nel caso dei bovini, di 0,15 m. per
gli avicoli, 0,30 m. per le altre specie. 
  5. Fatto salvo quanto previsto  al  comma  3  per  gli  allevamenti
avicunicoli, l'accumulo su suolo  agricolo  di  letami,  esclusi  gli
altri materiali assimilati, definiti all'art. 3, comma 1, lettera e),
e' ammesso solo  dopo  uno  stoccaggio  di  almeno  90  giorni.  Tale
accumulo puo' essere  praticato  ai  soli  fini  della  utilizzazione
agronomica sui terreni circostanti ed in quantitativi  non  superiori
al fabbisogno di letame dei medesimi. La normativa  delle  regioni  e
delle province autonome detta prescrizioni in ordine  alle  modalita'
di effettuazione, gestione e durata degli accumuli e dello stoccaggio
delle lettiere di cui al comma 3 necessarie  a  garantire  una  buona
aerazione  della  massa,  il  drenaggio  del  percolato   prima   del
trasferimento in campo, nonche' la presenza di adeguate distanze  dai
corsi d'acqua, abitazioni e strade. E' opportuno che la  collocazione
dell'accumulo non sia ammessa a distanze inferiori  a  20  metri  dai
corsi d'acqua e non sia ripetuto nello stesso luogo per piu'  di  una
stagione agraria. 
  6. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono  assimilati,
per il solo periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili e dunque
sono sottoposti all'ambito di applicazione dell'art. 12, comma 7.  La
capacita' di stoccaggio, calcolata in rapporto  alla  consistenza  di
allevamento stabulato ed al periodo in cui  il  bestiame  non  e'  al
pascolo, non  deve  essere  inferiore  al  volume  di  materiale  non
palabile prodotto in 90 giorni. 
  7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
dettare specifiche disposizioni per il  volume  di  stoccaggio  degli
allevamenti di piccole dimensioni, tenendo conto della densita' degli
allevamenti presenti nel territorio considerato e dei periodi in  cui
il bestiame e' al pascolo. 
  8. All'accumulo temporaneo di letame si applicano  le  disposizioni
di cui all'art. 39. 
  9. L'accumulo in campo e' ammesso anche per gli ammendanti e per  i
correttivi  derivanti  da  materiali  biologici  di  cui  al  decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75, secondo le modalita' previste  per
il letame, e nel rispetto delle disposizioni in materia sanitaria.