Art. 11 Stoccaggio e accumulo dei letami 1. Lo stoccaggio dei letami deve avvenire su platea impermeabilizzata, con portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In considerazione della consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento dei liquidi di sgrondo, ovvero delle eventuali acque di lavaggio della platea, verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo ovvero delle eventuali acque di lavaggio della platea. 2. La superficie della platea di stoccaggio dei letami deve essere funzionale al tipo di materiale stoccato e viene determinata facendo riferimento ai valori indicativi della tabella 1 dell'Allegato I, al presente decreto. 3. Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacita' di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non e' al pascolo, non deve essere inferiore al volume di letame prodotto in un periodo di 90 giorni. Il dimensionamento della platea di stoccaggio dei letami, qualora non sussistano esigenze particolari di una piu' analitica determinazione dei volumi stoccati, avviene in base ai valori indicati alla tabella 1 dell'Allegato I. Per gli allevamenti avicunicoli, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatte salve diverse disposizioni delle autorita' sanitarie. 4. Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacita' di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente, purche' alla base siano impermeabilizzate secondo le indicazioni del comma 1, nonche', nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, fatte salve diverse disposizioni delle autorita' sanitarie, le cosiddette "fosse profonde" dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 m. nel caso dei bovini, di 0,15 m. per gli avicoli, 0,30 m. per le altre specie. 5. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 per gli allevamenti avicunicoli, l'accumulo su suolo agricolo di letami, esclusi gli altri materiali assimilati, definiti all'art. 3, comma 1, lettera e), e' ammesso solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni. Tale accumulo puo' essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica sui terreni circostanti ed in quantitativi non superiori al fabbisogno di letame dei medesimi. La normativa delle regioni e delle province autonome detta prescrizioni in ordine alle modalita' di effettuazione, gestione e durata degli accumuli e dello stoccaggio delle lettiere di cui al comma 3 necessarie a garantire una buona aerazione della massa, il drenaggio del percolato prima del trasferimento in campo, nonche' la presenza di adeguate distanze dai corsi d'acqua, abitazioni e strade. E' opportuno che la collocazione dell'accumulo non sia ammessa a distanze inferiori a 20 metri dai corsi d'acqua e non sia ripetuto nello stesso luogo per piu' di una stagione agraria. 6. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per il solo periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili e dunque sono sottoposti all'ambito di applicazione dell'art. 12, comma 7. La capacita' di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non e' al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale non palabile prodotto in 90 giorni. 7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono dettare specifiche disposizioni per il volume di stoccaggio degli allevamenti di piccole dimensioni, tenendo conto della densita' degli allevamenti presenti nel territorio considerato e dei periodi in cui il bestiame e' al pascolo. 8. All'accumulo temporaneo di letame si applicano le disposizioni di cui all'art. 39. 9. L'accumulo in campo e' ammesso anche per gli ammendanti e per i correttivi derivanti da materiali biologici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, secondo le modalita' previste per il letame, e nel rispetto delle disposizioni in materia sanitaria.