Art. 12
Stoccaggio dei liquami
1. Lo stoccaggio dei liquami deve essere realizzato in modo da
poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli
impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le
trattrici agricole, quando queste acque vengano destinate
all'utilizzazione agronomica. Alla produzione complessiva di liquami
da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche,
convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte
impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti di
allevamento.
2. Le norme riguardanti lo stoccaggio dei liquami devono prevedere
l'esclusione, attraverso opportune deviazioni, delle acque bianche
provenienti da tetti e tettoie nonche' le acque di prima pioggia
provenienti da aree non connesse all'allevamento. Le dimensioni dei
contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua
piovana devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un franco
minimo di sicurezza di 10 centimetri.
3. Il fondo e le pareti dei contenitori dei liquami devono essere
adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale od
artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli
effluenti stessi all'esterno.
4. Nel caso dei contenitori dei liquami collocati in terra, qualora
i terreni su cui sono costruiti abbiano un coefficiente di
permeabilita' K maggiore di 1 × 10-7 cm/s, il fondo e le pareti dei
contenitori devono essere impermeabilizzati con manto artificiale o
naturale posto su un adeguato strato di argilla di riporto, nonche'
dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia
perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla
normale rete scolante. Le regioni e le Province autonome possono
prevedere ulteriori prescrizioni in merito alla tipologia dei
contenitori ed alla loro copertura anche al fine di limitare le
emissioni di odori e gassose.
5. I contenitori per lo stoccaggio dei liquami sono realizzati
preferibilmente in cemento armato. Sono ritenuti idonei allo
stoccaggio dei liquami anche strutture di materiale diverso, a
condizione che rispettino i seguenti requisiti:
a) Siano impermeabili per la natura del terreno (coefficiente di
permeabilita' del fondo e delle pareti K minore di 1 × 10-7 cm/s)
oppure grazie a rivestimenti artificiali (geomembrane) che abbiano
garanzia di durata almeno decennale;
b) Siano dotati di un sistema di contenimento in terra, che
impedisca l'eventuale fuoriuscita di effluente per rottura
accidentale, e garantiscano sempre un franco di sicurezza di 30/50 cm
tra il livello massimo del battente liquido e il bordo del bacino;
c) Siano dotati di un fosso di guardia perimetrale lungo il bordo
esterno della struttura plastica, adeguatamente dimensionato e
isolato idraulicamente dalla normale rete scolante, che limiti le
eventuali dispersioni di effluente nell'ambiente durante le
operazioni di carico e scarico;
d) siano dotati di idonea attrezzatura per l'omogeneizzazione del
contenuto, senza pericoli di danneggiamento della parete esterna e
del fondo della struttura plastica;
e) siano dotati di un sistema di estrazione del contenuto dal
basso.
6. Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio di
liquami, al fine di indurre un piu' alto livello di stabilizzazione
dei liquami, deve essere previsto, per le aziende in cui venga
prodotto un quantitativo di oltre 6.000 kg di azoto per anno, il
frazionamento del loro volume di stoccaggio ad esclusione di quelli
utilizzati per il digestato, in almeno due contenitori. Il prelievo a
fini agronomici deve avvenire dal bacino contenente liquame stoccato
da piu' tempo. Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di
stoccaggio, sono da incentivare strutture con sistemi di
allontanamento delle acque meteoriche.
7. Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio di liquami deve
essere tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la
possibilita' di omogeneizzazione del liquame e, qualora non
sussistano esigenze particolari di una piu' analitica determinazione
dei volumi stoccati, e' definito in considerazione dei valori
indicati nella tabella 1 dell'Allegato I.
8. La capacita' di stoccaggio, calcolata in rapporto alla
consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame
non e' al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale
non palabile prodotto in:
a) 90 giorni per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini,
equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti
colturali che prevedono la presenza di medicai, prati di media o
lunga durata e cereali autunno-vernini. In assenza di tali
caratteristiche, le regioni prescrivono un volume di stoccaggio non
inferiore a quello del liquame prodotto nel periodo di cui alla
lettera b);
b) 120 giorni per gli allevamenti diversi da quelli di cui alla
lettera a).
9. Le regioni e le Province autonome dettano specifiche
disposizioni per il volume degli stoccaggi degli allevamenti di
piccole dimensioni, tenendo conto della densita' degli allevamenti
presenti nel territorio considerato e dei periodi in cui il bestiame
e' al pascolo.
10. Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli
esistenti non sono considerate utili al calcolo dei volumi di
stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.
11. E' vietata la nuova localizzazione dei contenitori di
stoccaggio dei liquami nelle zone ad alto rischio di esondazione,
cosi' come individuate dalle Autorita' competenti sulla base della
normativa vigente.