Art. 12 
 
 
                       Stoccaggio dei liquami 
 
  1. Lo stoccaggio dei liquami deve  essere  realizzato  in  modo  da
poter accogliere anche le acque di lavaggio  delle  strutture,  degli
impianti e delle attrezzature zootecniche,  fatta  eccezione  per  le
trattrici   agricole,   quando   queste   acque   vengano   destinate
all'utilizzazione agronomica. Alla produzione complessiva di  liquami
da stoccare deve essere sommato il  volume  delle  acque  meteoriche,
convogliate nei contenitori dello stoccaggio  da  superfici  scoperte
impermeabilizzate  interessate  dalla  presenza   di   effluenti   di
allevamento. 
  2. Le norme riguardanti lo stoccaggio dei liquami devono  prevedere
l'esclusione, attraverso opportune deviazioni,  delle  acque  bianche
provenienti da tetti e tettoie nonche'  le  acque  di  prima  pioggia
provenienti da aree non connesse all'allevamento. Le  dimensioni  dei
contenitori non dotati  di  copertura  atta  ad  allontanare  l'acqua
piovana devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un franco
minimo di sicurezza di 10 centimetri. 
  3. Il fondo e le pareti dei contenitori dei liquami  devono  essere
adeguatamente  impermeabilizzati  mediante  materiale   naturale   od
artificiale al fine  di  evitare  percolazioni  o  dispersioni  degli
effluenti stessi all'esterno. 
  4. Nel caso dei contenitori dei liquami collocati in terra, qualora
i  terreni  su  cui  sono  costruiti  abbiano  un   coefficiente   di
permeabilita' K maggiore di 1 × 10-7 cm/s, il fondo e le  pareti  dei
contenitori devono essere impermeabilizzati con manto  artificiale  o
naturale posto su un adeguato strato di argilla di  riporto,  nonche'
dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di  guardia
perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla
normale rete scolante. Le regioni  e  le  Province  autonome  possono
prevedere  ulteriori  prescrizioni  in  merito  alla  tipologia   dei
contenitori ed alla loro copertura  anche  al  fine  di  limitare  le
emissioni di odori e gassose. 
  5. I contenitori per lo  stoccaggio  dei  liquami  sono  realizzati
preferibilmente  in  cemento  armato.  Sono  ritenuti   idonei   allo
stoccaggio dei  liquami  anche  strutture  di  materiale  diverso,  a
condizione che rispettino i seguenti requisiti: 
    a) Siano impermeabili per la natura del terreno (coefficiente  di
permeabilita' del fondo e delle pareti K minore di  1  ×  10-7  cm/s)
oppure grazie a rivestimenti artificiali  (geomembrane)  che  abbiano
garanzia di durata almeno decennale; 
    b) Siano dotati di un  sistema  di  contenimento  in  terra,  che
impedisca  l'eventuale   fuoriuscita   di   effluente   per   rottura
accidentale, e garantiscano sempre un franco di sicurezza di 30/50 cm
tra il livello massimo del battente liquido e il bordo del bacino; 
    c) Siano dotati di un fosso di guardia perimetrale lungo il bordo
esterno  della  struttura  plastica,  adeguatamente  dimensionato   e
isolato idraulicamente dalla normale rete  scolante,  che  limiti  le
eventuali  dispersioni  di   effluente   nell'ambiente   durante   le
operazioni di carico e scarico; 
    d) siano dotati di idonea attrezzatura per l'omogeneizzazione del
contenuto, senza pericoli di danneggiamento della  parete  esterna  e
del fondo della struttura plastica; 
    e) siano dotati di un sistema di  estrazione  del  contenuto  dal
basso. 
  6. Nel caso di costruzione di nuovi contenitori  di  stoccaggio  di
liquami, al fine di indurre un piu' alto livello  di  stabilizzazione
dei liquami, deve essere  previsto,  per  le  aziende  in  cui  venga
prodotto un quantitativo di oltre 6.000 kg  di  azoto  per  anno,  il
frazionamento del loro volume di stoccaggio ad esclusione  di  quelli
utilizzati per il digestato, in almeno due contenitori. Il prelievo a
fini agronomici deve avvenire dal bacino contenente liquame  stoccato
da piu' tempo. Nel  caso  di  costruzione  di  nuovi  contenitori  di
stoccaggio,  sono   da   incentivare   strutture   con   sistemi   di
allontanamento delle acque meteoriche. 
  7. Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio di liquami deve
essere tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la
possibilita'  di  omogeneizzazione  del  liquame   e,   qualora   non
sussistano esigenze particolari di una piu' analitica  determinazione
dei  volumi  stoccati,  e'  definito  in  considerazione  dei  valori
indicati nella tabella 1 dell'Allegato I. 
  8.  La  capacita'  di  stoccaggio,  calcolata  in   rapporto   alla
consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame
non e' al pascolo, non deve essere inferiore al volume  di  materiale
non palabile prodotto in: 
    a) 90 giorni per gli allevamenti di bovini  da  latte,  bufalini,
equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da  assetti
colturali che prevedono la presenza di  medicai,  prati  di  media  o
lunga  durata  e  cereali  autunno-vernini.  In   assenza   di   tali
caratteristiche, le regioni prescrivono un volume di  stoccaggio  non
inferiore a quello del liquame  prodotto  nel  periodo  di  cui  alla
lettera b); 
    b) 120 giorni per gli allevamenti diversi da quelli di  cui  alla
lettera a). 
  9.  Le  regioni  e  le   Province   autonome   dettano   specifiche
disposizioni per il  volume  degli  stoccaggi  degli  allevamenti  di
piccole dimensioni, tenendo conto della  densita'  degli  allevamenti
presenti nel territorio considerato e dei periodi in cui il  bestiame
e' al pascolo. 
  10. Per i  nuovi  allevamenti  e  per  gli  ampliamenti  di  quelli
esistenti non  sono  considerate  utili  al  calcolo  dei  volumi  di
stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati. 
  11.  E'  vietata  la  nuova  localizzazione  dei   contenitori   di
stoccaggio dei liquami nelle zone ad  alto  rischio  di  esondazione,
cosi' come individuate dalle Autorita' competenti  sulla  base  della
normativa vigente.