Art. 30.
(Modifica all'articolo 116 della Costituzione)
1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma e'
sostituito dal seguente:
« Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia,
concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma,
lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace,
m.), limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le
politiche sociali, n), o), limitatamente alle politiche attive del
lavoro e all'istruzione e formazione professionale, q), limitatamente
al commercio con l'estero, s) e u), limitatamente al governo del
territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge
dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti
locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, purche' la
Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del
proprio bilancio. La legge e' approvata da entrambe le Camere, sulla
base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata ».