Art. 31. 
 
 
           (Modifica dell'articolo 117 della Costituzione) 
 
  1. L'articolo 117 della Costituzione e' sostituito dal seguente: 
  Art. 117. - La potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,  nonche'  dei  vincoli
derivanti  dall'ordinamento  dell'Unione  europea  e  dagli  obblighi
internazionali. 
  Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: 
  a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato;  rapporti
dello Stato con l'Unione  europea;  diritto  di  asilo  e  condizione
giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; 
  b) immigrazione; 
  c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; 
  d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed
esplosivi; 
  e)  moneta,  tutela  del   risparmio   e   mercati   finanziari   e
assicurativi;  tutela  e  promozione   della   concorrenza;   sistema
valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione
dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e 
  del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie; 
  f) organi dello  Stato  e  relative  leggi  elettorali;  referendum
statali; elezione del Parlamento europeo; 
  g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e  degli
enti pubblici nazionali;  norme  sul  procedimento  amministrativo  e
sulla  disciplina  giuridica  del  lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni  pubbliche  tese  ad  assicurarne  l'uniformita'  sul
territorio nazionale; 
  h)  ordine  pubblico  e  sicurezza,  ad  esclusione  della  polizia
amministrativa locale; 
  i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
  l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e  penale;
giustizia amministrativa; 
  m)  determinazione  dei  livelli   essenziali   delle   prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per  la
tutela della salute, per le politiche  sociali  e  per  la  sicurezza
alimentare; 
  n) disposizioni  generali  e  comuni  sull'istruzione;  ordinamento
scolastico;  istruzione  universitaria  e  programmazione  strategica
della ricerca scientifica e tecnologica; 
  o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza  complementare  e
integrativa; tutela e sicurezza  del  lavoro;  politiche  attive  del
lavoro; disposizioni generali e comuni sull'istruzione  e  formazione
professionale; 
  p)  ordinamento,  legislazione  elettorale,  organi  di  governo  e
funzioni fondamentali di Comuni e Citta' metropolitane;  disposizioni
di principio sulle forme associative dei Comuni; 
  q)  dogane,  protezione  dei   confini   nazionali   e   profilassi
internazionale; commercio con l'estero; 
  r)  pesi,  misure  e  determinazione   del   tempo;   coordinamento
informativo statistico e informatico dei dati, dei processi  e  delle
relative     infrastrutture      e      piattaforme      informatiche
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; 
  s) tutela e valorizzazione  dei  beni  culturali  e  paesaggistici;
ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e
comuni sulle attivita' culturali e sul turismo; 
  t) ordinamento delle professioni e della comunicazione; 
  u) disposizioni generali  e  comuni  sul  governo  del  territorio;
sistema nazionale e coordinamento della protezione civile; 
  v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia; 
  z) infrastrutture strategiche e  grandi  reti  di  trasporto  e  di
navigazione di interesse nazionale e  relative  norme  di  sicurezza;
porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale. 
  Spetta  alle  Regioni  la  potesta'  legislativa  in   materia   di
rappresentanza delle minoranze linguistiche,  di  pianificazione  del
territorio  regionale  e  mobilita'  al  suo  interno,  di  dotazione
infrastrutturale, di  programmazione  e  organizzazione  dei  servizi
sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico  locale  e
organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese  e  della
formazione  professionale;  salva   l'autonomia   delle   istituzioni
scolastiche, in materia di  servizi  scolastici,  di  promozione  del
diritto allo studio, anche universitario; in materia  di  disciplina,
per quanto di interesse regionale, delle attivita'  culturali,  della
promozione  dei  beni  ambientali,  culturali  e  paesaggistici,   di
valorizzazione   e   organizzazione   regionale   del   turismo,   di
regolazione,  sulla  base  di  apposite  intese  concluse  in  ambito
regionale, delle relazioni  finanziarie  tra  gli  enti  territoriali
della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali
e  locali  di  finanza  pubblica,  nonche'  in   ogni   materia   non
espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato. 
  Su proposta del Governo, la legge dello Stato puo'  intervenire  in
materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo  richieda
la tutela dell'unita' giuridica o economica della Repubblica,  ovvero
la tutela dell'interesse nazionale. 
  Le Regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  nelle
materie di loro competenza, partecipano alle decisioni  dirette  alla
formazione degli atti  normativi  dell'Unione  europea  e  provvedono
all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e  degli
atti dell'Unione europea,  nel  rispetto  delle  norme  di  procedura
stabilite con legge dello  Stato,  che  disciplina  le  modalita'  di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
  La potesta' regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni  secondo
le rispettive competenze legislative.  E'  fatta  salva  la  facolta'
dello Stato di delegare alle Regioni  l'esercizio  di  tale  potesta'
nelle materie di competenza legislativa  esclusiva.  I  Comuni  e  le
Citta' metropolitane hanno  potesta'  regolamentare  in  ordine  alla
disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle  funzioni
loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale. 
  Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce  la  piena
parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale,  culturale  ed
economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini  alle
cariche elettive. 
  La legge regionale ratifica  le  intese  della  Regione  con  altre
Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni,  anche  con
individuazione di organi comuni. 
  Nelle materie di sua competenza la Regione puo' concludere  accordi
con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato,  nei
casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato ยป.