Art. 32. (Modifiche all'articolo 118 della Costituzione) 1. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, la parola: « Province, » e' soppressa; b) dopo il primo comma e' inserito il seguente: « Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilita' degli amministratori »; c) al secondo comma, le parole: « , le Province » sono soppresse; d) al terzo comma, le parole: « nella materia della tutela dei beni culturali » sono sostituite dalle seguenti: « in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici »; e) al quarto comma, la parola: «, Province » e' soppressa.