Art. 32.
(Modifiche all'articolo 118 della Costituzione)
1. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, la parola: « Province, » e' soppressa;
b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
« Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare
la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa,
secondo criteri di efficienza e di responsabilita' degli
amministratori »;
c) al secondo comma, le parole: « , le Province » sono soppresse;
d) al terzo comma, le parole: « nella materia della tutela dei beni
culturali » sono sostituite dalle seguenti: « in materia di tutela
dei beni culturali e paesaggistici »;
e) al quarto comma, la parola: «, Province » e' soppressa.