Art. 33. 
 
 
           (Modifica dell'articolo 119 della Costituzione) 
 
  1. L'articolo 119 della Costituzione e' sostituito dal seguente: 
  « Art. 119. - I Comuni, le Citta' metropolitane e le Regioni  hanno
autonomia  finanziaria  di  entrata  e   di   spesa,   nel   rispetto
dell'equilibrio dei relativi  bilanci,  e  concorrono  ad  assicurare
l'osservanza   dei   vincoli   economici   e   finanziari   derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea. 
  I Comuni, le  Citta'  metropolitane  e  le  Regioni  hanno  risorse
autonome. Stabiliscono  e  applicano  tributi  ed  entrate  propri  e
dispongono  di  compartecipazioni  al  gettito  di  tributi  erariali
riferibile al loro territorio,  in  armonia  con  la  Costituzione  e
secondo  quanto  disposto  dalla  legge  dello  Stato  ai  fini   del
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. 
  La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli
di destinazione, per i territori con  minore  capacita'  fiscale  per
abitante. 
  Le risorse  derivanti  dalle  fonti  di  cui  ai  commi  precedenti
assicurano il finanziamento integrale delle  funzioni  pubbliche  dei
Comuni, delle Citta' metropolitane e delle Regioni. Con  legge  dello
Stato  sono  definiti  indicatori  di  riferimento  di  costo  e   di
fabbisogno che promuovono  condizioni  di  efficienza  nell'esercizio
delle medesime funzioni. 
  Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta'
sociale,  per  rimuovere  gli  squilibri  economici  e  sociali,  per
favorire l'effettivo esercizio  dei  diritti  della  persona,  o  per
provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni,
lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua  interventi  speciali
in favore di determinati Comuni, Citta' metropolitane e Regioni. 
  I Comuni, le Citta' metropolitane e le  Regioni  hanno  un  proprio
patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati  dalla
legge dello  Stato.  Possono  ricorrere  all'indebitamento  solo  per
finanziare spese di investimento, con la contestuale  definizione  di
piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli  enti
di' ciascuna Regione sia  rispettato  l'equilibrio  di  bilancio.  E'
esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti
».