Art. 33.
(Modifica dell'articolo 119 della Costituzione)
1. L'articolo 119 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
« Art. 119. - I Comuni, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno
autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto
dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare
l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea.
I Comuni, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno risorse
autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e
dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali
riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e
secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli
di destinazione, per i territori con minore capacita' fiscale per
abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti
assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei
Comuni, delle Citta' metropolitane e delle Regioni. Con legge dello
Stato sono definiti indicatori di riferimento di costo e di
fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell'esercizio
delle medesime funzioni.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta'
sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per
favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per
provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni,
lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali
in favore di determinati Comuni, Citta' metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno un proprio
patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla
legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per
finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di
piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti
di' ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. E'
esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti
».