Art. 34.
(Modifica all'articolo 120 della Costituzione)
1. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, dopo le
parole: « Il Governo » sono inserite le seguenti: « , acquisito,
salvi i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della
Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla
richiesta, » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e
stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo
regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando e'
stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente ».