Art. 35. (Limiti agli emolumenti dei componenti degli organi regionali ed equilibrio tra i sessi nella rappresentanza) 1. All'articolo 122, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresi' i principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza ».