Art. 35.
(Limiti agli emolumenti dei componenti degli organi regionali ed
equilibrio tra i sessi nella rappresentanza)
1. All'articolo 122, primo comma, della Costituzione, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e i relativi emolumenti nel
limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni
capoluogo di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresi' i
principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini
nella rappresentanza ».