Art. 17 Rifacimenti totali e parziali 1. Gli interventi di rifacimento parziale e totale sono ammessi ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto nel limite dei seguenti contingenti di potenza: ============================================= | | MW | +===================================+=======+ |Eolico onshore | 40 | +-----------------------------------+-------+ |Idroelettrico | 30 | +-----------------------------------+-------+ |Geotermoelettrico | 20 | +-----------------------------------+-------+ 2. Ai fini dell'ammissione, il GSE avvia una procedura, con le medesime tempistiche e modalita' previste per la procedura di registro. Sono ammessi alla procedura gli impianti che rispettano i seguenti requisiti: a) sono in esercizio da un periodo pari almeno ai due terzi della vita utile convenzionale dell'impianto; b) non beneficiano, alla data di pubblicazione della procedura, di incentivi sulla produzione energetica attribuiti ai sensi di norme statali; c) rispettano i requisiti previsti dal decreto ministeriale 6 novembre 2014. 3. In caso di domande per una potenza complessiva superiore a quella messa a disposizione, il GSE redige e pubblica la graduatoria degli interventi ammessi, selezionati sulla base dei seguenti criteri, applicati in ordine di priorita': a) anzianita' della data di prima entrata in esercizio dell'impianto; b) maggiore estensione del periodo di esercizio in assenza di incentivo; c) per impianti eolici: minore entita' dell'energia elettrica non prodotta nell'ultimo anno solare di produzione dell'impianto a seguito dell'attuazione di ordini di dispacciamento impartiti da Terna; d) per impianti geotermoelettrici: i. reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza; ii. rispetto dei requisiti di cui all'art. 20, comma 1, lettera c); e) anteriorita' del titolo autorizzativo all'esecuzione del rifacimento. 4. Gli impianti inclusi nella graduatoria di cui al comma 3 devono entrare in esercizio entro i termini indicati nella sottostante tabella, decorrenti dalla data della comunicazione di esito positivo della domanda di ammissione all'intervento di rifacimento. Il mancato rispetto di tali termini comporta l'applicazione di una decurtazione della tariffa incentivante, determinata come specificato in allegato 2, dello 0,5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di 8 mesi di ritardo. Tali termini sono da considerare al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'intervento derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dall'autorita' competente, da altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE. Parte di provvedimento in formato grafico 5. Agli impianti che, a seguito del rifacimento, non entrano in esercizio nel termine indicato al comma 4 e che richiedano successivamente di accedere ai meccanismi di incentivazione, si applica una riduzione del 15% della tariffa incentivante di riferimento, vigente alla data di entrata in esercizio. 6. Nella prima procedura viene messo a registro il 100% del contingente indicato nella tabella di cui al comma 1a cui vengono sottratte le quote di potenza degli impianti di cui all'art. 4, comma 3, lettera e), entrati in esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di apertura della procedura. 7. I soggetti inclusi nella graduatoria di cui al comma 3 possono, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, comunicare al GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento. In tal caso, il GSE da' luogo a scorrimento della graduatoria, fermo restando che i soggetti subentranti sono sottoposti al rispetto dei termini e alle decurtazioni di cui al comma 4, con termini decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria aggiornata. Per i soggetti che effettuano la predetta comunicazione di rinuncia, non si applica il comma 5.