Art. 17 
 
 
                    Rifacimenti totali e parziali 
 
  1. Gli interventi di rifacimento parziale e totale sono ammessi  ai
meccanismi di incentivazione di cui al presente  decreto  nel  limite
dei seguenti contingenti di potenza: 
    
 
            =============================================
            |                                   |  MW   |
            +===================================+=======+
            |Eolico onshore                     |  40   |
            +-----------------------------------+-------+
            |Idroelettrico                      |  30   |
            +-----------------------------------+-------+
            |Geotermoelettrico                  |  20   |
            +-----------------------------------+-------+
 
  2. Ai fini dell'ammissione, il GSE  avvia  una  procedura,  con  le
medesime  tempistiche  e  modalita'  previste  per  la  procedura  di
registro. Sono ammessi alla procedura gli impianti che  rispettano  i
seguenti requisiti: 
  a) sono in esercizio da un periodo pari almeno ai due  terzi  della
vita utile convenzionale dell'impianto; 
  b) non beneficiano, alla data di pubblicazione della procedura,  di
incentivi sulla produzione energetica attribuiti ai  sensi  di  norme
statali; 
  c) rispettano i  requisiti  previsti  dal  decreto  ministeriale  6
novembre 2014. 
  3. In caso di domande  per  una  potenza  complessiva  superiore  a
quella messa a disposizione, il GSE redige e pubblica la  graduatoria
degli  interventi  ammessi,  selezionati  sulla  base  dei   seguenti
criteri, applicati in ordine di priorita': 
  a)  anzianita'  della  data   di   prima   entrata   in   esercizio
dell'impianto; 
  b) maggiore estensione del  periodo  di  esercizio  in  assenza  di
incentivo; 
  c) per impianti eolici: minore entita' dell'energia  elettrica  non
prodotta  nell'ultimo  anno  solare  di  produzione  dell'impianto  a
seguito dell'attuazione di  ordini  di  dispacciamento  impartiti  da
Terna; 
  d) per impianti geotermoelettrici: 
  i. reiniezione del fluido geotermico  nelle  stesse  formazioni  di
provenienza; 
  ii. rispetto dei requisiti di cui all'art. 20, comma 1, lettera c); 
    e)  anteriorita'  del  titolo  autorizzativo  all'esecuzione  del
rifacimento. 
  4. Gli impianti inclusi nella graduatoria di cui al comma 3  devono
entrare in esercizio  entro  i  termini  indicati  nella  sottostante
tabella, decorrenti dalla data della comunicazione di esito  positivo
della domanda di ammissione all'intervento di rifacimento. Il mancato
rispetto di tali termini comporta l'applicazione di una  decurtazione
della tariffa incentivante, determinata come specificato in  allegato
2, dello 0,5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di 8  mesi
di ritardo. Tali termini sono da considerare al netto  dei  tempi  di
fermo  nella  realizzazione  dell'intervento  derivanti   da   eventi
calamitosi che  risultino  attestati  dall'autorita'  competente,  da
altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  5. Agli impianti che, a seguito del  rifacimento,  non  entrano  in
esercizio  nel  termine  indicato  al  comma  4  e   che   richiedano
successivamente di  accedere  ai  meccanismi  di  incentivazione,  si
applica  una  riduzione  del  15%  della  tariffa   incentivante   di
riferimento, vigente alla data di entrata in esercizio. 
  6. Nella prima  procedura  viene  messo  a  registro  il  100%  del
contingente indicato nella tabella di cui al  comma  1a  cui  vengono
sottratte le quote di potenza degli impianti di cui all'art. 4, comma
3, lettera e), entrati in esercizio dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto fino alla data di apertura della procedura. 
  7. I soggetti inclusi nella graduatoria di cui al comma 3  possono,
entro  sei  mesi  dalla  data  di  pubblicazione  della  graduatoria,
comunicare al GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento.  In
tal caso, il GSE da' luogo a  scorrimento  della  graduatoria,  fermo
restando che i soggetti subentranti sono sottoposti al  rispetto  dei
termini e alle decurtazioni di cui al comma 4, con termini decorrenti
dalla data di  pubblicazione  della  graduatoria  aggiornata.  Per  i
soggetti che effettuano la predetta comunicazione di rinuncia, non si
applica il comma 5.