Art. 23 
 
 
Misure di sostegno a favore dei produttori di  latte  e  di  prodotti
                          lattiero-caseari 
 
  1. Al fine di favorire la stipula degli accordi e l'adozione  delle
decisioni di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n.
2016/559 della Commissione dell'11 aprile  2016,  e'  autorizzata  la
spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016 per il  finanziamento  di
misure  di  sostegno  dei  produttori  di   latte   e   di   prodotti
lattiero-caseari interessati dai predetti accordi o decisioni. 
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, da adottare entro 30  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, sono individuate le misure  di  sostegno
di cui al comma 1 e  ne  sono  definiti  i  criteri  e  le  modalita'
attuativi, compatibilmente con la normativa europea. 
  3. Al fine di favorire la distribuzione gratuita di latte, il fondo
di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
e' rifinanziato di 6 milioni di euro per l'anno 2016 e 4  milioni  di
euro per l'anno 2017. 
  4. L'efficacia delle  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  3  e'
subordinata all'autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea, previa  notifica  della  misura  effettuata  dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui
al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno  2016,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui
al comma 3, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 4 milioni di
euro per l'anno 2017, si provvede, quanto a 6  milioni  di  euro  per
l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499,  e,
quanto a 4 milioni di euro per l'anno  2017,  mediante  utilizzo  del
fondo di conto  capitale  iscritto  nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  ai  sensi
dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del  decreto-legge  24  aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n. 89. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. 
  (( 6-bis. All'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre  2014,
n. 190, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Con  decreto
adottato ai sensi del presente comma, al fine di superare l'emergenza
e favorire la ripresa economica, alle imprese  operanti  nei  settori
suinicolo e  della  produzione  del  latte  bovino,  a  valere  sulle
disponibilita' del Fondo per l'anno 2017, e' prevista la  concessione
di un contributo destinato alla copertura  dei  costi  sostenuti  per
interessi sui mutui bancari negli anni 2015 e 2016». 
  6-ter. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative  a
livello     nazionale     nella      produzione,      trasformazione,
commercializzazione e  distribuzione  nel  settore  lattiero  possono
stipulare, in rappresentanza delle imprese che hanno  loro  conferito
apposito mandato e che non siano vincolate a conferire o a cedere  il
latte a cooperative od organizzazioni di produttori  riconosciute  ai
sensi della normativa vigente di cui sono soci, accordi quadro aventi
ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione  di  latte  crudo,
definendone le condizioni  contrattuali  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 2, del decreto-legge 5 maggio  2015,  n.  51,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2  luglio  2015,  n.  91.  Si  considerano
maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni  che
svolgono  le  proprie  attivita'  in  almeno  cinque  regioni  e  che
rappresentano una quota delle  attivita'  economiche,  riferita  alle
suddette imprese, pari ad almeno il 20 per cento del settore. 
  6-quater. All'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio  2015,  n.  51,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
  «4-bis.  In  applicazione  dell'articolo  15,  paragrafo  1,  primo
capoverso, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30
marzo 2004, il pagamento dell'importo del prelievo supplementare  sul
latte  bovino,  di  cui  all'articolo  79  del  regolamento  (CE)  n.
1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, dovuto per  il  periodo
1° aprile 2014 -  31  marzo  2015,  fermo  restando  quanto  disposto
all'articolo 9, commi 3, 4-ter e 4-ter.1, del decreto-legge 28  marzo
2003, n. 49, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  maggio
2003,  n.  119,  e'  effettuato  a   favore   dell'AGEA   in   misura
corrispondente al prelievo dovuto all'Unione europea, maggiorato  del
5 per cento. 
  4-ter. I produttori che hanno aderito alla rateizzazione di cui  al
comma 1 ricevono dall'AGEA, successivamente al  1°  ottobre  2016  ed
entro il 31 dicembre 2016,  la  restituzione  di  quanto  versato  in
eccesso rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis e non sono  tenuti
al pagamento delle ulteriori rate in eccesso. Le garanzie prestate ai
sensi del comma 1 sono restituite entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. 
  4-quater. I produttori che non hanno aderito alla rateizzazione  di
cui al comma 1  e  hanno  gia'  provveduto  al  versamento  integrale
dell'importo del prelievo supplementare loro imputato, o comunque  in
misura superiore rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis, ricevono
dall'AGEA, successivamente al 1° ottobre 2016 ed entro il 31 dicembre
2016, la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto a  quanto
disposto dal comma 4-bis. 
  4-quinquies. I produttori che non hanno aderito alla  rateizzazione
di cui al  comma  1  e  non  hanno  versato  l'importo  del  prelievo
supplementare loro imputato, o  comunque  hanno  versato  un  importo
inferiore  rispetto  a  quanto  disposto  dal  comma  4-bis,  versano
all'AGEA quanto dovuto entro il 1°  ottobre  2016.  I  produttori  di
latte che non rispettano il termine di versamento del 1° ottobre 2016
di cui al primo periodo sono soggetti  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 15.000. 
  4-sexies. L'AGEA ridetermina gli importi dovuti dai  produttori  di
latte ai sensi del comma 4-bis, individuando quelli a cui spettano le
restituzioni previste dai commi 4-ter  e  4-quater  e  quelli  ancora
tenuti al versamento del dovuto ai sensi del comma 4-quinquies, e  ne
da' comunicazione alle competenti  amministrazioni  regionali  per  i
conseguenti adempimenti»; 
  b) al comma 5, le parole: «, per effetto della rateizzazione di cui
al presente articolo,» sono soppresse; 
  c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. Il fondo di rotazione di  cui  al  comma  5  viene  reintegrato
dall'AGEA delle  anticipazioni  effettuate  a  valere  sulle  risorse
derivanti dai versamenti del prelievo  supplementare  effettuati  dai
produttori e non oggetto di restituzione». )) 
  7. Al fine di garantire l'efficace gestione dei servizi del sistema
informativo agricolo nazionale (SIAM) in conseguenza della cessazione
del regime europeo delle quote latte, l'Agenzia per le erogazioni  in
agricoltura (AGEA) provvede alla gestione e allo sviluppo del sistema
informativo attraverso la societa'  di  cui  all'articolo  14,  comma
10-bis,  del  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.   99,   sino
all'espletamento da parte di CONSIP Spa della procedura  ad  evidenza
pubblica di cui all'articolo 1,  comma  6-bis,  del  decreto-legge  5
maggio 2015, n. 51, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  2
luglio 2015, n. 91. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il  Regolamento  (CE)  dell'11/04/2016,  n.  2016/559
          recante "Regolamento di esecuzione  della  Commissione  che
          autorizza  gli  accordi  e  le  decisioni  riguardanti   la
          pianificazione della produzione nel settore del latte e dei
          prodotti lattiero-caseari" e' pubblicato nella GUCE L96 del
          12 aprile 2016. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
          58 del citato decreto-legge n. 83 del 2012: 
              "Art.  58  Fondo  per  la  distribuzione   di   derrate
          alimentari alle persone indigenti 
              1. E' istituito presso l'Agenzia per le  erogazioni  in
          agricoltura un fondo per  l'efficientamento  della  filiera
          della produzione e dell'erogazione e per  il  finanziamento
          dei  programmi  nazionali  di  distribuzione   di   derrate
          alimentari alle  persone  indigenti  nel  territorio  della
          Repubblica Italiana. Le derrate alimentari sono distribuite
          agli  indigenti   mediante   organizzazioni   caritatevoli,
          conformemente alle modalita' previste dal Regolamento  (CE)
          n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007. 
              (Omissis)" 
              Il Trattato sul funzionamento  dell'Unione  Europea  e'
          pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione  europea  C
          326/47 del 26.10.2012. 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi  1  e  3
          dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  91,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n. 116 (Disposizioni urgenti per il  settore  agricolo,  la
          tutela   ambientale    e    l'efficientamento    energetico
          dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e  lo
          sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi  gravanti
          sulle  tariffe  elettriche,  nonche'  per  la   definizione
          immediata  di   adempimenti   derivanti   dalla   normativa
          europea): 
              "ART. 3 (Interventi per il sostegno del Made in Italy) 
              1. Alle imprese che producono prodotti agricoli,  della
          pesca  e  dell'acquacoltura  di  cui  all'Allegato  I   del
          Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  nonche'
          alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento
          (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008,  che
          producono   prodotti   agroalimentari,   della   pesca    e
          dell'acquacoltura non ricompresi nel predetto  Allegato  I,
          anche se costituite  in  forma  cooperativa  o  riunite  in
          consorzi, e' riconosciuto, nel limite di spesa  di  cui  al
          comma 5, lettera a), un credito d'imposta nella misura  del
          40 per cento delle spese per nuovi investimenti  sostenuti,
          e  comunque  non  superiore  a  50.000  euro,  nel  periodo
          d'imposta  in  corso  al  31  dicembre  2014  e   nei   due
          successivi,  per  la  realizzazione  e   l'ampliamento   di
          infrastrutture informatiche  finalizzate  al  potenziamento
          del commercio elettronico. 
              2. ( Omissis) 
              3. Al fine di incentivare la creazione di nuove reti di
          imprese ovvero lo svolgimento di nuove attivita'  da  parte
          di  reti  di  imprese  gia'  esistenti,  alle  imprese  che
          producono    prodotti    agricoli,    della     pesca     e
          dell'acquacoltura di cui all'Allegato I  del  Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea, nonche' alle  piccole  e
          medie  imprese,  come  definite  dal  regolamento  (CE)  n.
          800/2008  della  Commissione,  del  6  agosto   2008,   che
          producono   prodotti   agroalimentari,   della   pesca    e
          dell'acquacoltura non ricompresi nel predetto  Allegato  I,
          anche se costituite  in  forma  cooperativa  o  riunite  in
          consorzi, e' riconosciuto, nel limite di spesa  di  cui  al
          comma 5, lettera b), un credito d'imposta nella misura  del
          40 per cento delle spese per i nuovi investimenti sostenuti
          per lo sviluppo di nuovi  prodotti,  pratiche,  processi  e
          tecnologie, nonche'  per  la  cooperazione  di  filiera,  e
          comunque  non  superiore  a  400.000  euro,   nel   periodo
          d'imposta  in  corso  al  31  dicembre  2014  e   nei   due
          successivi. 
              (Omissis)" 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  4  della
          legge 23 dicembre 1999,  n.  499  (Razionalizzazione  degli
          interventi   nei    settori    agricolo,    agroalimentare,
          agroindustriale e forestale): 
              "4. Finanziamento delle  attivita'  di  competenza  del
          Ministero delle politiche agricole e forestali. 
              1. Per il periodo 1999-2002, e' autorizzata per ciascun
          anno la spesa di lire 250  miliardi  per  le  attivita'  di
          competenza  del  Ministero  delle  politiche   agricole   e
          forestali  concernenti  in   particolare   la   ricerca   e
          sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti
          e  laboratori  nazionali,  la  raccolta,   elaborazione   e
          diffusione di informazioni e di dati, compreso  il  sistema
          informativo   agricolo   nazionale,   il   sostegno   delle
          associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il
          miglioramento genetico  vegetale  e  del  bestiame,  svolto
          dalle associazioni nazionali, la  tutela  e  valorizzazione
          della qualita' dei prodotti agricoli  e  la  prevenzione  e
          repressione  delle  frodi,  nonche'   il   sostegno   delle
          politiche  forestali   nazionali.   Una   quota   di   tali
          disponibilita' puo' essere destinata a progetti speciali in
          materia agricola predisposti da universita' degli  studi  e
          da altri enti  pubblici  di  ricerca  nonche',  nei  limiti
          stabiliti di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze, alle attivita' di supporto a quelle di  competenza
          del Ministero delle politiche agricole e  forestali  ed  al
          funzionamento delle connesse strutture ministeriali e,  per
          l'anno 2004, dell'Agenzia per le erogazioni in  agricoltura
          di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n.  165.  Una
          quota delle predette disponibilita' in conto capitale  puo'
          essere destinata a favorire l'integrazione di  filiera  nel
          sistema agricolo e agroalimentare e  il  rafforzamento  dei
          distretti  agroalimentari,  ai  sensi  di  quanto  disposto
          dall'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002,  n.  289,  e
          successive modificazioni. Con decreto  del  Ministro  delle
          politiche agricole e forestali si provvede al riparto delle
          suddette disponibilita' finanziarie tra le finalita' di cui
          al presente articolo." 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
          49 del citato decreto-legge n. 66 del 2014: 
              "Art. 49 (Riaccertamento straordinario residui) 
              1. (Omissis). 
              2. In esito alla rilevazione di cui  al  comma  1,  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle  somme
          iscritte  nel   conto   dei   residui   da   eliminare   e,
          compatibilmente con gli obiettivi  programmati  di  finanza
          pubblica, si provvede: 
              a) per i residui passivi  iscritti  in  bilancio,  alla
          eliminazione  degli   stessi   mediante   loro   versamento
          all'entrata ed all'istituzione, separatamente per la  parte
          corrente e per il conto  capitale,  di  appositi  fondi  da
          iscrivere negli stati di previsione  delle  Amministrazioni
          interessate,  da  ripartire  con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  per  il  finanziamento  di
          nuovi programmi di spesa, di quelli gia' esistenti e per il
          ripiano  dei  debiti  fuori  bilancio.  La  dotazione   dei
          predetti fondi e' fissata su base  pluriennale,  in  misura
          non superiore al 50 per cento  dell'ammontare  dei  residui
          eliminati di rispettiva pertinenza. La  restante  parte  e'
          destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze da ripartire a favore di interventi individuati con
          apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; 
              b) per i residui passivi  perenti,  alla  cancellazione
          delle relative partite dalle scritture contabili del  conto
          del  Patrimonio  Generale  dello  Stato;  a  tal  fine,  le
          amministrazioni interessate individuano i residui non  piu'
          esigibili, che formano oggetto di apposita comunicazione al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  da  effettuare
          improrogabilmente entro il 10 luglio 2014. Con la legge  di
          bilancio per gli anni 2015-2017,  le  somme  corrispondenti
          alla cancellazione dei suddetti importi, fatto salvo quanto
          previsto alla successiva lettera d), sono iscritte su  base
          pluriennale nella medesima proporzione  nei  fondi  di  cui
          alla precedente lettera a); 
              c)  per  i  residui  passivi  perenti,  connessi   alla
          sistemazione di partite contabilizzate  in  conto  sospeso,
          con le medesime modalita'  di  comunicazione  di  cui  alla
          lettera b), alla regolazione dei rapporti di debito con  la
          tesoreria statale; 
              d) per i residui passivi relativi a  trasferimenti  e/o
          compartecipazioni statutarie alle  regioni,  alle  province
          autonome e agli altri enti territoriali  le  operazioni  di
          cui al presente articolo vengono operate  con  il  concorso
          degli stessi enti interessati. Con la legge di bilancio per
          gli  anni   2015-2017,   le   somme   corrispondenti   alla
          cancellazione dei suddetti importi sono  iscritte  su  base
          pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi enti
          in relazione ai residui eliminati." 
              - Si riporta il testo del  comma  214  dell'articolo  1
          della citata legge n. 190 del 2014, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              " 214. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del
          settore lattiero, anche in  relazione  al  superamento  del
          regime europeo delle quote latte, nonche' al  miglioramento
          della qualita' del latte bovino,  e'  istituito  presso  il
          Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali
          il Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario
          con una dotazione iniziale pari a 8  milioni  di  euro  per
          l'anno 2015 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli  anni
          2016 e 2017. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente legge,  con  decreto  di  natura  non
          regolamentare  del  Ministro   delle   politiche   agricole
          alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze,  adottato  d'intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          definiti i criteri e le modalita' di accesso al contributo,
          nonche' la quota di partecipazione alla singola operazione.
          Non sono ammessi al contributo i produttori non  in  regola
          con il pagamento  delle  multe  derivanti  dall'eccesso  di
          produzione lattiera ovvero che abbiano aderito ai programmi
          di rateizzazione previsti dalla normativa vigente,  ma  che
          non risultano in regola con i relativi  pagamenti.  Con  il
          medesimo decreto di cui al presente comma, a  valere  sulle
          disponibilita' del Fondo, puo'  essere  previsto  anche  il
          finanziamento di attivita' di ricerca pubblica  finalizzata
          al miglioramento della qualita' del latte  e  dei  prodotti
          lattiero caseari, nonche' di  campagne  promozionali  e  di
          comunicazione   istituzionale   per   il   consumo   e   la
          valorizzazione del latte fresco  e  dei  prodotti  lattiero
          caseari, nel rispetto della normativa europea. Con  decreto
          adottato ai sensi del presente comma, al fine  di  superare
          l'emergenza e favorire la ripresa economica,  alle  imprese
          operanti nei settori suinicolo e della produzione del latte
          bovino, a valere sulle disponibilita' del Fondo per  l'anno
          2017, e' prevista la concessione di un contributo destinato
          alla copertura dei costi sostenuti per interessi sui  mutui
          bancari negli anni 2015 e 2016." 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
          2 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   2   luglio   2015,   n.   91
          (Disposizioni urgenti in materia di  rilancio  dei  settori
          agricoli  in  crisi,  di  sostegno  alle  imprese  agricole
          colpite  da  eventi   di   carattere   eccezionale   e   di
          razionalizzazione delle strutture ministeriali): 
              "Art. 2. Disposizioni urgenti per  il  superamento  del
          regime delle quote latte e  per  il  rispetto  di  corrette
          relazioni commerciali in materia di  cessione  di  prodotti
          agricoli e agroalimentari 
              1. (Omissis) 
              2. I contratti, stipulati  o  eseguiti  nel  territorio
          nazionale, aventi ad oggetto la cessione di latte crudo  di
          cui all'articolo 148, paragrafo 1, del regolamento (UE)  n.
          1308/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  17
          dicembre  2013,  stipulati   obbligatoriamente   in   forma
          scritta,  ai  sensi  dell'articolo   62,   comma   1,   del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo  2012,  n.  27,  devono
          avere  una  durata  non  inferiore  a  dodici  mesi,  salvo
          rinuncia  espressa  formulata   per   iscritto   da   parte
          dell'agricoltore cedente. Ai contratti di cui  al  presente
          comma  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al  citato
          articolo 148 del regolamento (UE)  n.  1308/2013.  Ai  fini
          dell'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  citato
          articolo 62, comma 2, del  decreto-legge  n.  1  del  2012,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012 e
          delle relative disposizioni attuative per  i  contratti  di
          cui al presente comma, i costi medi di produzione del latte
          crudo sono elaborati mensilmente, tenuto anche conto  della
          collocazione   geografica    dell'allevamento    e    della
          destinazione  finale  del  latte  crudo,  dall'Istituto  di
          servizi per il mercato agricolo alimentare  (ISMEA),  anche
          avvalendosi dei dati resi disponibili dal Consiglio per  la
          ricerca in agricoltura e  l'analisi  dell'economia  agraria
          sulla base della metodologia approvata dal Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e forestali. 
              (Omissis)" 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  citato
          decreto-legge  n.  51  del  2015,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art. 1. Rateizzazione del pagamento  dell'importo  del
          prelievo supplementare sul latte bovino non ancora versato 
              1. In applicazione dell'articolo 15, paragrafo  1,  del
          regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione del 30 marzo
          2004, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n.
          517/2015 della Commissione del 26 marzo 2015, su  richiesta
          dei produttori, presentata per il tramite degli  acquirenti
          interessati e, per le vendite  dirette,  su  richiesta  dei
          produttori  interessati,  il  pagamento  dell'importo   del
          prelievo   supplementare   sul   latte   bovino,   di   cui
          all'articolo 79  del  regolamento  (CE)  n.  1234/2007  del
          Consiglio del 22 ottobre 2007, dovuto  per  il  periodo  1°
          aprile 2014-31 marzo 2015, puo' essere  effettuato  in  tre
          rate annuali  senza  interessi,  nel  rispetto  dei  limiti
          stabiliti all'articolo 3, del regolamento (UE) n. 1408/2013
          della Commissione del 18 dicembre 2013, previa  prestazione
          da  parte  del  produttore  richiedente   di   fideiussione
          bancaria o  assicurativa,  esigibile  a  prima  e  semplice
          richiesta, a  favore  dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in
          agricoltura (AGEA) a copertura  delle  rate  relative  agli
          anni 2016 e 2017. AGEA restituisce ai soggetti che  abbiano
          gia' versato l'importo dovuto una somma  corrispondente  ai
          due terzi del medesimo, previa  prestazione  da  parte  dei
          produttori   richiedenti   di   fideiussione   bancaria   o
          assicurativa  a  favore  dell'AGEA,  esigibile  a  prima  e
          semplice richiesta a copertura  delle  rate  relative  agli
          anni 2016 e 2017. Nei casi di cui all'articolo 5, comma  6,
          del decreto-legge 28 marzo 2003,  n.  49,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 maggio  2003,  n.  119,  AGEA
          escute,  entro  il  30  settembre  2015,  la   fideiussione
          prestata dall'acquirente per un importo pari  ad  un  terzo
          del  prelievo  dovuto,  autorizzando   l'estinzione   della
          medesima per l'importo residuo, previa prestazione da parte
          dei produttori richiedenti la rateizzazione di fideiussione
          bancaria o assicurativa ai sensi del  secondo  periodo  del
          presente comma. 
              2. Le domande di cui al comma 1 sono presentate, a pena
          di esclusione, all'AGEA entro il 31  agosto  2015.  Possono
          essere oggetto di rateizzazione solo  importi  superiori  a
          5.000 euro. 
              3. Le tre rate, di pari importo,  sono  rispettivamente
          versate entro il 30 settembre 2015, entro il  30  settembre
          2016 ed entro il 30 settembre 2017. L'importo  della  prima
          rata per le consegne e' trattenuto  dall'Agea  direttamente
          sulle somme versate ovvero sulle somme garantite dai  primi
          acquirenti  ai  sensi  dell'articolo  5,   comma   6,   del
          decreto-legge  28  marzo  2003,  n.  49,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119. Nel caso
          di prelievi non versati e non garantiti da fideiussioni, la
          prima rata  e'  versata  contestualmente  alla  domanda  di
          adesione  alla  rateizzazione  e  alla  prestazione   della
          fideiussione ai sensi del comma 1. 
              4. In caso di mancato, parziale o ritardato  versamento
          di una rata di cui al comma 1,  il  produttore  decade  dal
          beneficio della rateizzazione e AGEA escute la fideiussione
          di cui al comma 1 per la parte di prelievo non versata. 
              4-bis. In applicazione dell'articolo 15,  paragrafo  1,
          primo capoverso, del regolamento  (CE)  n.  595/2004  della
          Commissione, del 30 marzo 2004, il  pagamento  dell'importo
          del  prelievo  supplementare  sul  latte  bovino,  di   cui
          all'articolo 79  del  regolamento  (CE)  n.  1234/2007  del
          Consiglio, del 22 ottobre 2007, dovuto per  il  periodo  1°
          aprile 2014 - 31 marzo 2015, fermo restando quanto disposto
          all'articolo 9, commi 3, 4-ter e 4-ter.1, del decreto-legge
          28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 30 maggio  2003,  n.  119,  e'  effettuato  a  favore
          dell'AGEA  in  misura  corrispondente  al  prelievo  dovuto
          all'Unione europea, maggiorato del 5 per cento. 
              4-ter.   I   produttori   che   hanno   aderito    alla
          rateizzazione  di  cui  al  comma  1  ricevono   dall'AGEA,
          successivamente al 1° ottobre 2016 ed entro il 31  dicembre
          2016, la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto
          a quanto disposto dal comma 4-bis  e  non  sono  tenuti  al
          pagamento delle ulteriori  rate  in  eccesso.  Le  garanzie
          prestate  ai  sensi  del  comma  1  sono  restituite  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione. 
              4-quater. I  produttori  che  non  hanno  aderito  alla
          rateizzazione di cui al comma 1 e hanno gia' provveduto  al
          versamento    integrale    dell'importo    del     prelievo
          supplementare loro imputato, o comunque in misura superiore
          rispetto  a  quanto  disposto  dal  comma  4-bis,  ricevono
          dall'AGEA, successivamente al 1° ottobre 2016 ed  entro  il
          31 dicembre 2016, la  restituzione  di  quanto  versato  in
          eccesso rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis. 
              4-quinquies. I produttori che non  hanno  aderito  alla
          rateizzazione di  cui  al  comma  1  e  non  hanno  versato
          l'importo  del  prelievo  supplementare  loro  imputato,  o
          comunque hanno versato  un  importo  inferiore  rispetto  a
          quanto disposto dal comma 4-bis,  versano  all'AGEA  quanto
          dovuto entro il 1° ottobre 2016. I produttori di latte  che
          non rispettano il termine di versamento del 1° ottobre 2016
          di  cui  al  primo  periodo  sono  soggetti  alla  sanzione
          amministrativa pecuniaria del pagamento  di  una  somma  da
          euro 1.000 a euro 15.000. 
              4-sexies. L'AGEA ridetermina  gli  importi  dovuti  dai
          produttori di latte ai sensi del comma 4-bis,  individuando
          quelli a cui spettano le restituzioni  previste  dai  commi
          4-ter e 4-quater e quelli ancora tenuti al  versamento  del
          dovuto  ai  sensi  del  comma   4-quinquies,   e   ne   da'
          comunicazione alle competenti amministrazioni regionali per
          i conseguenti adempimenti. 
              5.  Alle  compensazioni  finanziarie  effettuate  dalla
          Commissione europea sui rimborsi FEAGA  dovuti  all'Italia,
          si fa fronte mediante anticipazioni a favore  dell'Agea,  a
          carico  del  fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle
          politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge  16
          aprile 1987, n. 183, nel limite complessivo di  40  milioni
          di euro per l'anno 2015, a  valere  sull'autorizzazione  di
          cui all'articolo 1, comma  243,  della  legge  27  dicembre
          2013, n. 147. 
              6. Il fondo di  rotazione  di  cui  al  comma  5  viene
          reintegrato  dall'AGEA  delle  anticipazioni  effettuate  a
          valere sulle risorse derivanti dai versamenti del  prelievo
          supplementare effettuati dai produttori e  non  oggetto  di
          restituzione. 
              6-bis Al fine di garantire  l'efficiente  qualita'  dei
          servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e
          l'efficace gestione dei relativi servizi in relazione  alla
          cessazione  del  regime  europeo  delle   quote   latte   e
          all'attuazione della nuova politica agricola comune  (PAC),
          alla cessazione della partecipazione del socio privato alla
          societa' di cui all'articolo 14, comma 10-bis, del  decreto
          legislativo 29 marzo  2004,  n.  99,  l'AGEA  provvede,  in
          coerenza con la strategia per la crescita digitale e con le
          linee guida per lo sviluppo del SIAN, alla gestione e  allo
          sviluppo  del  SIAN  direttamente,   o   tramite   societa'
          interamente pubblica nel rispetto delle  normative  europee
          in materia di  appalti,  ovvero  attraverso  affidamento  a
          terzi mediante l'espletamento di una procedura ad  evidenza
          pubblica  ai  sensi  del  codice  dei  contratti   pubblici
          relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche avvalendosi a tal
          fine della societa' CONSIP Spa, attraverso  modalita'  tali
          da assicurare comunque la piena operativita' del sistema al
          momento della predetta cessazione. La procedura ad evidenza
          pubblica e' svolta attraverso modalita' tali  da  garantire
          la salvaguardia dei livelli  occupazionali  della  predetta
          societa' di cui all'articolo 14, comma 10-bis, del  decreto
          legislativo n. 99 del 2004 esistenti alla data  di  entrata
          in   vigore   del   presente   decreto.   L'AGEA   provvede
          all'attuazione delle disposizioni del presente comma con le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica." 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  del  comma   10-bis
          dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.
          99  (Disposizioni  in  materia  di  soggetti  e  attivita',
          integrita' aziendale e  semplificazione  amministrativa  in
          agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere  d),
          f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38): 
              "14. Semplificazione degli adempimenti amministrativi 
              1. - 10. (Omissis) 
              10-bis. L'AGEA, nell'ambito delle  ordinarie  dotazioni
          di bilancio, costituisce  una  societa'  a  capitale  misto
          pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria
          nel limite massimo pari a 1,2 milioni di  euro  nell'ambito
          delle predette dotazioni di bilancio, alla  quale  affidare
          la gestione e lo sviluppo del SIAN.  La  scelta  del  socio
          privato avviene mediante l'espletamento di una procedura ad
          evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo
          1995, n. 157, e successive  modificazioni.  Dall'attuazione
          del presente comma non devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico del bilancio dello Stato. 
              (Omissis)"