(( Art. 23 bis 
 
Misure per la competitivita' della filiera e il  miglioramento  della
  qualita' dei prodotti cerealicoli e lattiero-caseari 
 
  1. Al fine di superare l'emergenza del mercato del  frumento  e  di
migliorare  la  qualita'  dei  prodotti  lattiero-caseari  attraverso
un'alimentazione del bestiame basata su cereali, e'  istituito  nello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali un Fondo volto a favorire la qualita' e la competitivita'
delle produzioni delle imprese  agricole  cerealicole  e  dell'intero
comparto cerealicolo, anche attraverso il  sostegno  ai  contratti  e
agli accordi di filiera, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e
agli interventi infrastrutturali, con una dotazione iniziale pari a 3
milioni di euro per l'anno 2016 e a 7  milioni  di  euro  per  l'anno
2017. Entro quarantacinque giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione  del  presente  decreto,  con  decreto  di
natura  non  regolamentare  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  adottato  previa  intesa  in  sede   di   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  sono  definiti  i  criteri  e  le
modalita' di ripartizione delle risorse del Fondo. 
  2. Gli interventi finanziati con le risorse del  Fondo  di  cui  al
comma 1 devono soddisfare le  condizioni  stabilite  dal  regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre  2013,  relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti  de   minimis,   dal
regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione  europea  agli  aiuti  de  minimis  nel
settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del  17  giugno  2014,  che  dichiara  alcune  categorie   di   aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108  del  Trattato,  e  dal  regolamento  (UE)  n.  702/2014  della
Commissione, del 25 giugno 2014,  che  dichiara  compatibili  con  il
mercato interno,  in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune  categorie  di
aiuti nei settori agricolo e forestale e  nelle  zone  rurali  e  che
abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui
al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di
euro per l'anno 2017, si provvede: 
  a)  quanto  a  2,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499; 
  b) quanto a 500.000 euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro  per
l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione  del  fondo  di  conto
capitale iscritto nello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo  49,
comma 2, lettera  d),  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio.
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il Regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,
          del 18 dicembre 2013 recante "REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE
          relativo all'applicazione degli  articoli  107  e  108  del
          trattato sul funzionamento dell'Unione europea  agli  aiuti
          «de minimis» e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013,
          n. L 352. 
              - Il Regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione,
          del 18 dicembre 2013 recante "REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE
          relativo all'applicazione degli  articoli  107  e  108  del
          trattato sul funzionamento dell'Unione europea  agli  aiuti
          «de minimis» nel  settore  agricolo"  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352. 
              - Il Regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione,
          del 17 giugno 2014 recante "REGOLAMENTO  DELLA  COMMISSIONE
          che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili  con  il
          mercato interno in applicazione degli articoli  107  e  108
          del trattato" e' pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno  2014,
          n. L 187. 
              - Il Regolamento (UE) n.  702/2014  della  Commissione,
          del 25 giugno 2014 recante "REGOLAMENTO  DELLA  COMMISSIONE
          che  dichiara  compatibili  con  il  mercato  interno,   in
          applicazione degli articoli 107  e  108  del  trattato  sul
          funzionamento  dell'Unione  europea,  alcune  categorie  di
          aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone  rurali
          e che abroga  il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.
          1857/2006" e' pubblicato nella G.U.U.E. 1 luglio 2014, n. L
          193. 
              - Il testo dell'articolo 4 della citata  legge  n.  499
          del 1999 ed il testo  del  comma  2  dell'articolo  49  del
          citato decreto-legge n. 66  del  2014  sono  riportati  nei
          riferimenti normativi all'art. 23.