Art. 10 Operazioni infragruppo molto significative 1. Ai fini di cui all'art. 8, le imprese di cui all'art. 3 identificano le operazioni infragruppo che considerano molto significative e relative soglie e limiti, tenuto conto di quelle che influenzano in modo molto significativo la solvibilita' o la liquidita' del gruppo o di una delle imprese di assicurazione e di riassicurazione coinvolte, in coerenza con le differenti tipologie di operazioni e controparti ed in funzione della natura, della portata, della complessita' e dell'impatto sul proprio profilo di rischio. 2. Nella valutazione di cui al comma 1, e salvo quanto previsto dal comma 4, le imprese considerano quanto meno: a) movimenti di capitale o entrate non giustificate dalla politica di gestione del capitale o dalla politica dei dividendi; b) ogni inusuale o rilevante trasferimento di capitale infragruppo. 3. Ai fini dell'individuazione di cui ai commi 1 e 2, si presumono molto significative, salvo la differente valutazione di cui al comma 4, le operazioni infragruppo il cui importo sia pari o superiore al 5% del requisito patrimoniale di solvibilita' dell'impresa di cui all'art. 3. 4. Ai fini di cui ai commi 2 e 3, le imprese possono identificare un criterio qualitativo o una soglia differente, dandone adeguata motivazione nella politica, anche in relazione a singole tipologie di operazioni, tenuto conto delle categorie di controparti, della propria operativita', del proprio profilo di rischio e di eventuali indicazioni dell'IVASS, sentito il Collegio delle autorita' di vigilanza. Tale intenzione e' comunicata all'IVASS dal soggetto di cui all'art. 12, comma 1 o 2, almeno sessanta giorni prima dell'adozione della politica, unitamente alla bozza di politica ed alle motivazioni e documentazione di sostegno. L'IVASS comunica l'esistenza di eventuali elementi ostativi entro sessanta giorni dal pervenimento della documentazione completa, sentito se del caso anche il Collegio delle autorita' di vigilanza.