Art. 10 
 
 
             Operazioni infragruppo molto significative 
 
  1. Ai fini di  cui  all'art.  8,  le  imprese  di  cui  all'art.  3
identificano  le  operazioni  infragruppo   che   considerano   molto
significative e relative soglie e limiti, tenuto conto di quelle  che
influenzano  in  modo  molto  significativo  la  solvibilita'  o   la
liquidita' del gruppo o di una delle imprese di  assicurazione  e  di
riassicurazione coinvolte, in coerenza con le differenti tipologie di
operazioni e controparti ed in funzione della natura, della  portata,
della complessita' e dell'impatto sul proprio profilo di rischio. 
  2. Nella valutazione di cui al comma 1, e salvo quanto previsto dal
comma 4, le imprese considerano quanto meno: 
    a)  movimenti  di  capitale  o  entrate  non  giustificate  dalla
politica di gestione del capitale o dalla politica dei dividendi; 
    b)  ogni  inusuale  o   rilevante   trasferimento   di   capitale
infragruppo. 
  3. Ai fini dell'individuazione di cui ai commi 1 e 2, si  presumono
molto significative, salvo la differente valutazione di cui al  comma
4, le operazioni infragruppo il cui importo sia pari o  superiore  al
5% del requisito patrimoniale di  solvibilita'  dell'impresa  di  cui
all'art. 3. 
  4. Ai fini di cui ai commi 2 e 3, le imprese  possono  identificare
un criterio qualitativo o una  soglia  differente,  dandone  adeguata
motivazione nella politica, anche in relazione a singole tipologie di
operazioni,  tenuto  conto  delle  categorie  di  controparti,  della
propria operativita', del proprio profilo di rischio e  di  eventuali
indicazioni  dell'IVASS,  sentito  il  Collegio  delle  autorita'  di
vigilanza. Tale intenzione e' comunicata all'IVASS  dal  soggetto  di
cui  all'art.  12,  comma  1  o  2,  almeno sessanta   giorni   prima
dell'adozione della politica, unitamente alla bozza  di  politica  ed
alle motivazioni  e  documentazione  di  sostegno.  L'IVASS  comunica
l'esistenza di eventuali elementi ostativi entro sessanta giorni  dal
pervenimento della documentazione completa, sentito se del caso anche
il Collegio delle autorita' di vigilanza.