Art. 11 Principi generali per il calcolo delle soglie 1. Ai fini della determinazione della significativita', le soglie di cui agli articoli 9 e 10 si considerano superate anche nel caso di piu' operazioni della stessa tipologia che, pur di singolo importo inferiore, risultino collegate tra loro da un'unicita' temporale, funzionale o programmatica. Nel valutare tale collegamento l'IVASS tiene conto, tra l'altro, sia dei rapporti continuativi o periodici sia della connessione funzionale e causale esistente tra le operazioni. 2. Ai fini del calcolo delle soglie di cui agli articoli 9 e 10, per le ultime societa' controllanti italiane che siano imprese di partecipazione assicurativa ed imprese di partecipazione finanziaria mista il richiamo al requisito patrimoniale di solvibilita' e' da intendersi riferito al requisito patrimoniale di solvibilita' nozionale di cui all'art. 27 del regolamento IVASS n. 17 del 19 gennaio 2016 concernente il calcolo della solvibilita' di gruppo.