Art. 11 
 
 
            Principi generali per il calcolo delle soglie 
 
  1. Ai fini della determinazione della significativita',  le  soglie
di cui agli articoli 9 e 10 si considerano superate anche nel caso di
piu' operazioni della stessa tipologia che, pur  di  singolo  importo
inferiore, risultino collegate tra  loro  da  un'unicita'  temporale,
funzionale o programmatica. Nel valutare  tale  collegamento  l'IVASS
tiene conto, tra l'altro, sia dei rapporti continuativi  o  periodici
sia  della  connessione  funzionale  e  causale  esistente   tra   le
operazioni. 
  2. Ai fini del calcolo delle soglie di cui agli articoli  9  e  10,
per le ultime societa' controllanti italiane  che  siano  imprese  di
partecipazione assicurativa ed imprese di partecipazione  finanziaria
mista il richiamo al requisito patrimoniale  di  solvibilita'  e'  da
intendersi  riferito  al  requisito  patrimoniale   di   solvibilita'
nozionale di cui all'art. 27 del  regolamento  IVASS  n.  17  del  19
gennaio 2016 concernente il calcolo della solvibilita' di gruppo.