Art. 9 Operazioni infragruppo significative 1. Ai fini di cui all'art. 8, le imprese di cui all'art. 3 identificano le operazioni infragruppo che considerano significative e relative soglie e limiti sulla base di quanto previsto dall'art. 377, paragrafo 1 degli atti delegati, in coerenza con le differenti tipologie di operazioni e controparti ed in funzione della natura, della portata, della complessita' e dell'impatto sul proprio profilo di rischio. 2. Ai fini dell'individuazione di cui al comma 1, si presumono significative, salvo la differente valutazione di cui al comma 3, le operazioni infragruppo il cui importo sia pari o superiore all'1% del requisito patrimoniale di solvibilita' dell'impresa di cui all'art. 3. 3. Ai fini di cui al comma 2, le imprese possono identificare un criterio qualitativo o una soglia differente, dandone adeguata motivazione nella politica, anche in relazione a singole tipologie di operazioni, tenuto conto delle categorie di controparti, della propria operativita', del proprio profilo di rischio e di eventuali indicazioni dell'IVASS, sentito il Collegio delle autorita' di vigilanza. Tale intenzione e' comunicata all'IVASS dal soggetto di cui all'art. 12, comma 1 o 2, almeno sessanta giorni prima dell'adozione della politica, unitamente alla bozza di politica ed alle motivazioni e documentazione di sostegno. L'IVASS comunica l'esistenza di eventuali elementi ostativi entro sessanta giorni dal pervenimento della documentazione completa, sentito se del caso anche il Collegio delle autorita' di vigilanza.