Art. 9 
 
 
                Operazioni infragruppo significative 
 
  1. Ai fini di  cui  all'art.  8,  le  imprese  di  cui  all'art.  3
identificano le operazioni infragruppo che considerano  significative
e relative soglie e limiti sulla base di  quanto  previsto  dall'art.
377, paragrafo 1 degli atti delegati, in coerenza con  le  differenti
tipologie di operazioni e controparti ed in  funzione  della  natura,
della portata, della complessita' e dell'impatto sul proprio  profilo
di rischio. 
  2. Ai fini dell'individuazione di cui  al  comma  1,  si  presumono
significative, salvo la differente valutazione di cui al comma 3,  le
operazioni infragruppo il cui importo sia pari o superiore all'1% del
requisito patrimoniale di solvibilita' dell'impresa di  cui  all'art.
3. 
  3. Ai fini di cui al comma 2, le imprese  possono  identificare  un
criterio  qualitativo  o  una  soglia  differente,  dandone  adeguata
motivazione nella politica, anche in relazione a singole tipologie di
operazioni,  tenuto  conto  delle  categorie  di  controparti,  della
propria operativita', del proprio profilo di rischio e  di  eventuali
indicazioni  dell'IVASS,  sentito  il  Collegio  delle  autorita'  di
vigilanza. Tale intenzione e' comunicata all'IVASS  dal  soggetto  di
cui  all'art.  12,  comma  1  o  2,  almeno sessanta   giorni   prima
dell'adozione della politica, unitamente alla bozza  di  politica  ed
alle motivazioni  e  documentazione  di  sostegno.  L'IVASS  comunica
l'esistenza di eventuali elementi ostativi entro sessanta giorni  dal
pervenimento della documentazione completa, sentito se del caso anche
il Collegio delle autorita' di vigilanza.